PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2023

16 giugno

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.

Imu – Versamento acconto 2023

Versamento da parte dei soggetti obbligati dell’acconto dell’imposta municipale unica dovuta per il 2023.

26

giugno

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di maggio. 

30

giugno

Dichiarazione Imu

Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell’imposta su fabbricati e terreni sia per il periodo di imposta 2021 sia per il periodo di imposta 2022. 

Diritto annuale CCIAA

Scadenza del versamento dovuto per l’anno 2023 alla Camera di Commercio territorialmente competente. 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio. 

15

luglio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2023

16

maggio

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell’Iva a debito riferita al primo trimestre 2023 per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inail

Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2022 e la quota di acconto del 2023.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al primo trimestre 2023.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

22

maggio

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il primo trimestre 2023.

25

maggio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. 

31

maggio

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della Lipe relativa al primo trimestre 2023, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo complessivamente di importo superiore a euro 5.000 relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2023 che prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro.

15

giugno

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2023 si rendono applicabili sul reddito professionale complessivo e sul reddito minimo annuo (euro 17.504) da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto (minimali e eccedenze).

Per l’anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 86.983 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 113.520 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2023 risulta di conseguenza essere:

  Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) 4.208,40 euro 4.292,42 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni  4.077,12 euro 4.161,14 euro

Il contributo 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2023 (per la quota eccedente il minimale di 17.504 euro) in base alla seguente ripartizione:

  Reddito Artigiani Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) fino a 52.190 euro 24% 24,48%
da 52.190 euro 25% 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 52.190 euro 23,25% 23,73%
da 52.190 euro 24,25% 24,73%

Si segnala che è prevista una riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.

BONUS EDILIZI: STOP ALLA CESSIONE DEL CREDITO E ALLO SCONTO IN FATTURA

Il Governo, con il Dl 11/2023 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 40 di giovedì 16 febbraio e in vigore da venerdì 17 febbraio 2023, pone termine al mercato dei crediti fiscali, con la solo eccezione dei lavori già avviati.

In particolare il decreto revoca la possibilità di cessione e sconto in fattura per tutte le tipologie di bonus edilizi (quindi: superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere architettoniche).

Eccezioni, in ambito superbonus, sono previste per le abitazioni unifamiliari per le quali sia stata presentata la Cilas prima dell’entrata in vigore del provvedimento, e per i condomini, per i quali rileva la data della delibera e la Cilas. Per i lavori diversi dal 110% è essenziale avere richiesto il titolo abilitativo o iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore del decreto. Per gli acquisti di immobili il riferimento è la data del preliminare o del rogito.

Pertanto, salve le eccezioni sopra citate, è ammessa soltanto la detrazione diretta da parte del sostenitore della spesa di intervento agevolato.

PER I FRONTALIERI RESIDENTI IN FASCIA DI CONFINE L’AGENZIA CONFERMA LA PERDITA DEL BENEFICIO IN CASO DI LAVORO DA REMOTO

L’Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema della tassazione dei frontalieri, affermando che il residente italiano in fascia di confine che svolge la propria attività da remoto dal proprio domicilio alle dipendenze del datore di lavoro svizzero non potrà più essere considerato frontaliere ai fini fiscali a decorrere dalla data di cessazione degli effetti degli accordi “COVID”, fissata al 1° febbraio 2023.
Il chiarimento, contenuto nella risposta a interpello n. 171 del 26/01/2023, è importante al fine di definire la modalità di tassazione del reddito da assoggettare alle regole ordinarie (le quali si sostanziano nella tassazione del reddito in entrambi gli Stati).

Per quanto riguarda il contenuto dell’interpello presentato dal contribuente, viene chiesta la possibilità di applicare in campo fiscale quanto previsto dai Regolamenti europei nn. 883/2004 e 987/2009, valevoli anche nei rapporti con la Svizzera, i quali accordano ai frontalieri l’adozione (per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) della sola legislazione dello Stato ove ha sede il datore di lavoro anche se una parte dell’attività lavorativa (non superiore al 25% della retribuzione e/o dell’orario di lavoro) viene svolta da remoto nello Stato di residenza del lavoratore.

Il responso dell’Agenzia delle Entrate è stato negativo, sulla scorta della prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate, per cui la qualifica di frontaliere è subordinata allo spostamento fisico quotidiano della persona dal proprio domicilio al luogo di lavoro nell’altro Stato.

Altro chiarimento, anch’esso di carattere restrittivo, riguarda le modalità di ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Svizzera.
Sempre avendo a riguardo la suddivisione della prestazione lavorativa indicata dal contribuente (75% dei giorni lavorati in presenza in Svizzera e 25% dei giorni lavorati da remoto in Italia), una delle possibili ipotesi sarebbe stata quella di considerare la persona quale frontaliere “pro quota”, limitatamente al 75% del reddito, e si sottoporre a tassazione italiana la restante quota del 25%.

Questa ipotesi non è stata avvallata dall’Agenzia delle Entrate, presumibilmente sulla base dei criteri della circolare n. 2/2003 (§ 9), secondo la quale il regime dei frontalieri è riservato ai soggetti che quotidianamente (e non, quindi, in modo intermittente) si recano all’estero per svolgere la prestazione lavorativa.

Ciò comporta che tutto il reddito prodotto viene escluso dai criteri impositivi previsti dall’art. 15 paragrafo 4 della Convenzione Italia-Svizzera, il quale, con riferimento all’Accordo del 1974 concernente i frontalieri residenti in fascia di confine, riconosce alla Confederazione Elvetica il potere esclusivo di tassazione.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che si debba pertanto applicare l’art. 15 paragrafo 1 della Convenzione medesima, con la conseguenza che:
– la porzione di reddito corrispondente al 75% dei giorni lavorati in Svizzera venga assoggettata a tassazione sia in Italia, sia in Svizzera (con credito in Italia per le imposte pagate in Svizzera);
– la porzione di reddito corrispondente al 25% dei giorni lavorati da remoto in Italia venga assoggettata a tassazione esclusiva in Italia (in questo caso, infatti, coincidono la residenza del lavoratore e il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa).

Per una diversa disciplina della problematica dovrà presumibilmente intervenire un Accordo bilaterale tra Italia e Svizzera che regoli la materia, sulla falsariga dell’Accordo amichevole che la Confederazione Elvetica ha siglato con la Francia al fine di consentire che una parte non preponderante della prestazione lavorativa svolta da remoto (sino al 40%, in base a tale Accordo con la Francia) non sia suscettibile di fare perdere alla persona lo status di frontaliere e i relativi benefici.

NOVITA’ FISCALI SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ DETENUTE DA SOGGETTI RESIDENTI

Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla L. 197/2022, con riferimento alle imposte sui redditi, al monitoraggio fiscale e alle imposte indirette.
Innanzitutto è stato chiarito che per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologie analoga”.
Con l’introduzione del nuovo art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

La norma stabilisce in particolare:

  • – che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta,
  • – che le minusvalenze sono compensabili solo con plusvalenze della stessa natura e sono riportabili all’anno successivo solo se superiori a 2.000 euro;
  • – che noncostituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Pertanto i redditi derivanti dalle cripto-attività rientrano esclusivamente tra i redditi diversi e non sono più riconducibili ai redditi di capitale relativi alle valute estere (come era stato indicato in passato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate). Viene di conseguenza meno la previsione per cui la natura di plusvalenza sarebbe subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore a 51.645,69 euro.

Riguardo alle minusvalenze, si osserva che il nuovo art. 68 comma 9-bis del TUIR prevede che le plusvalenze su cripto-attività siano sommate alle minusvalenze su cripto-attività.
È stata poi prevista un’apposita disciplina transitoria ai sensi della quale le minusvalenze realizzate su cripto-attività sino al 2022 possono essere portate a deduzione delle plusvalenze in modo “ordinario” ai sensi dell’art. 68 comma 5 del TUIR.

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, la legge di bilancio 2023 ha inoltre previsto la possibilità di rivalutarne il costo, assumendo, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR e previo assoggettamento a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 14%.

L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:
– in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2023;
– in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).
Viene inoltre consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.

La rideterminazione del valore delle cripto-attività ha effetto ai soli fini dei redditi diversi di natura finanziaria e non consente il realizzo di minusvalenze deducibili.

Un aspetto interessante è poi rappresentato dalla generale applicazione di imposte patrimoniali sulla detenzione delle cripto-attività.
Fino all’anno scorso, le cripto-attività non erano soggette all’IVAFE, come chiarito anche dalle risposte a interpello Agenzia delle Entrate 24 novembre 2021 n. 788, 24 agosto 2022 n. 433 e 26 agosto 2022 n. 437.
A partire dal 1° gennaio 2023, invece, anche le cripto-attività risultano soggette all’imposta di bollo o, alternativamente, a un’imposta sul valore delle cripto-attività che riprende per buona parte la normativa dell’IVAFE.
Entrambe le imposte adottano un’aliquota nella misura proporzionale dello 0,2%.

L’imposta sul valore delle cripto-attività che adotta le regole dell’IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.
Gli obblighi di assolvimento di quest’ultima vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all’imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolverla.

Considerato il rimando all’applicazione della disciplina IVAFE, resta comunque fermo quanto previsto dal comma 20 dell’art. 19 del DL 201/2011, secondo cui per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro.

ATTIVATA LA PROCEDURA PER LE DOMANDE PER LA ROTTAMAZIONE QUATER

Sul sito agenziaentrateriscossione è disponibile la procedura per trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”), che dovrà essere inviata, dai soggetti interessati, entro il 30 aprile 2023. La domanda può essere presentata soltanto telematicamente, e sono previste due procedure alternative:

  • – per chi non è in possesso di Sid, Cie o Cns, si potrà accedere allegando un documento e specificando un indirizzo e-mail. Il richiedente riceverà quindi una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore e una seconda e-mail di presa in carico della pratica;
  • – dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns.

In entrambi i casi la ricevuta di presentazione della domanda sarà trasmessa a mezzo mail dall’Agenzia delle entrate e della riscossione. Ciò significa, quindi, che coloro che hanno presentato domanda nell’area riservata riceveranno una sola mail (di presa in carico della pratica, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023); coloro che hanno presentato la domanda direttamente dall’area pubblica riceveranno tre e-mail (la prima per la convalida della richiesta, la seconda con il numero identificativo della pratica e la terza con allegata la ricevuta di presentazione della domanda, se la documentazione risulta corretta).

Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente una “Comunicazione” di accoglimento della domanda, con indicazione delle somme dovute, delle scadenze di pagamento e dei moduli per il pagamento precompilati, oppure, in alternativa, di diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta. L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure dilazionato in un massimo di 18 rate trimestrali, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 gli interessi al tasso del 2% annuo.

Si precisa che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della nuova previsione:

  • – non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
  • – non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • – resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
  • – sarà ammesso il rilascio del Durc;
  • – il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (e potranno quindi essere disposti i rimborsi d’imposta senza attivazione della procedura di compensazione) e 48-bis D.P.R. 602/1973 (e potranno così essere effettuati i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni);
  • – sono sospesi i termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.07.2023);
  • – sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda.

Il contribuente può presentare anche più istanze di Definizione agevolata in tempi diversi (ovviamente, sempre entro la scadenza del 30 aprile 2023). In questo caso: se l’istanza è riferita ad altri carichi, l’ultima sarà considerata integrativa della precedente; se l’istanza è riferita agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, l’ultima è considerata sostitutiva della precedente.

Oggetto della definizione agevolata potranno essere:

  • – carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. Viene richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, mentre vengono stralciate le somme dovute a titolo di sanzioni (tributarie o contributive), interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
  • – multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi). Restano in questo caso dovute le sanzioni, e vengono stralciate le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni” ex articolo 27 L. 689/1981), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
  • – Carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato. Possono rientrare nella Rottamazione-quater solo dopo apposita delibera degli stessi enti creditori pubblicata entro il 31.01.2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione.
  • – Somme dovute agli enti locali. È ammessa la rottamazione quater solo per i carichi affidati all’Agenzia dell’entrate Riscossione (non ammessa quindi se l’ente locale riscuote in proprio o tramite concessionari locali).

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI, TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE ED ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha riproposto, per le società di persone e di capitali (cui sono equiparate le società di fatto), la possibilità di assegnare ai soci, a condizioni agevolate, i beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) e/o i beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, purché non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.)

L’agevolazione, alle medesime condizioni e fatte salve le specificità della singola operazione agevolata, si estende anche alle cessioni ai soci a titolo oneroso dei beni o alla trasformazione della società commerciale in società semplice.

Soci che possono fruire dell’agevolazione

Affinché possano fruire dell’agevolazione i soci (persone fisiche e società, anche non residenti) devono risultare iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2022, ovvero, se la società non è tenuta alla tenuta del libro soci, devono essere stati iscritti al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Termini e imposta sostitutiva

L’operazione agevolata (assegnazione, cessione, trasformazione) deve avvenire entro il 30 settembre 2023 ed è assoggettata a un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap pari all’8% (aliquota che sale al 10,5% per le società di comodo in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in cui avviene l’assegnazione) da calcolarsi sulla plusvalenza che l’operazione produce.

Per la determinazione delle plusvalenze da assoggettare a imposta sostitutiva è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale (o valori intermedi tra i 2). Eventuali riserve in sospensione annullate per effetto dell’assegnazione sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

L’imposta sostitutiva deve essere pagata per il 60% entro il 30 settembre 2023, e per il restante 40% non oltre il 30 novembre 2023.

Imposte indirette

Dal punto di vista delle imposte indirette, l’agevolazione prevede che, per le assegnazioni/cessioni:

  • – l’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è “ridotta alla metà”;
  • – le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura “fissa”.

Non è invece prevista alcuna agevolazione ai fini Iva, per evitare che si pongano problemi di incompatibilità con le Direttive UE in materia. L’Iva, se dovuta, andrà quindi assolta nei modi “ordinari” o con applicazione del reverse charge nei casi previsti.

La base imponibile è costituita, in caso di assegnazione, dal valore normale del bene mentre in caso di cessione dal corrispettivo pattuito.

Beni agevolabili

I beni agevolabili sono:

  • – i beni immobili (terreni e fabbricati), eccetto quelli strumentali per destinazione, “non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”; possono quindi essere assegnati gli immobili patrimoniali, gli immobili “merce” e anche gli immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10) purché non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • – i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali per l’esercizio dell’attività.

Conseguenze in capo alla società

L’assegnazione si configura come una restituzione di capitale, distribuzione di utili o di riserve di utili o di capitale mediante attribuzione di beni. L’operazione pertanto determina necessariamente una riduzione del patrimonio netto della società e deve avvenire nel rispetto della par condicio tra i soci, con la conseguenza che i beni devono essere assegnati a tutti i soci in base alle quote di partecipazione al capitale sociale. In caso di beni difficilmente divisibili pro quota, la par condicio è comunque rispettata qualora a un socio sia attribuito un immobile agevolabile e agli altri sia corrisposta una somma di denaro (che rappresenterà una distribuzione di utili o una restituzione di capitale). È evidentemente sempre possibile assegnare un bene in comunione fra i soci.

Alle medesime condizioni, con esclusione ovviamente di ogni effetto sui soci, sono agevolabili anche le cessioni ai soci dei medesimi beni. In tal caso l’imposta sostitutiva è applicata sulla plusvalenza determinata in base al prezzo di cessione. Se questo però è inferiore al valore normale o a quello catastale la plusvalenza ai fini dell’imposizione sostitutiva dovrà essere assunta in base al minore fra i due. In caso di cessione agevolata dei beni ai soci non si produce alcuna conseguenza nel patrimonio netto della società e non deve essere rispettata la par condicio tra i soci.

Conseguenze in capo ai soci

Il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società di capitali produce effetti liberatori in capo ai soci percettori nella determinazione dei redditi di capitale, fino a concorrenza del maggior valore dei beni assegnati assoggettati a imposta sostitutiva.

La distribuzione delle riserve eccedenti è invece assoggettata a imposizione in misura ordinaria senza applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili.

Qualora la società assegnante sia una società personale il maggior valore attribuito al bene ai fini dell’imposta sostitutiva costituirà un incremento del valore di carico della partecipazione.

Trasformazione agevolata in società semplice

In taluni casi l’operazione agevolata più profittevole potrebbe essere quella della trasformazione della società commerciale in società semplice. L’operazione è attuabile a condizione che:

  • – la società abbia quale oggetto esclusivo o principale la gestione e il godimento dei beni agevolati;
  • – la compagine sociale all’atto della trasformazione sia composta dagli stessi soci che erano tali al 30 settembre 2022.

Dal punto di vista fiscale la trasformazione comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa mentre l’Iva, se dovuta, è applicata sul valore normale del bene in quanto la trasformazione costituisce una destinazione dei beni a finalità estranee all’attività imprenditoriale.

L’imposta sostitutiva sulla plusvalenza è applicata alle medesime condizioni previste per l’assegnazione agevolata.

La trasformazione in società semplice costituisce infine una distribuzione ai soci di tutte le riserve costituite prima della trasformazione con conseguente tassazione ordinaria delle medesime.

Il maggior vantaggio rinvenibile nella trasformazione della società riguarda la decorrenza del quinquennio ai fini dell’imponibilità delle plusvalenze sulle cessioni degli immobili (articolo 67, Tuir) che non è interrotta dall’operazione di trasformazione.

Estromissione agevolata degli immobili dell’imprenditore individuale

La Legge di Bilancio 2023 ha anche riaperto la possibilità per l’imprenditore individuale di estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali (per natura e per destinazione) posseduti alla data del 31 ottobre 2022. L’operazione di estromissione va eseguita entro il 31 maggio 2023 e gli effetti retroagiscono alla data del 1° gennaio 2023.

Sulle plusvalenze che emergono dall’estromissione, determinata in misura pari alla differenza tra valore normale (che può essere assunto in misura pari al valore catastale) e costo fiscale dell’immobile, è dovuta un’imposta sostitutiva nella misura dell’8%, da versarsi per il 60% entro il 30 novembre 2023 e per il restante 40% entro il 30 giugno 2024.

Dal punto di vista soggettivo possono beneficiare dell’agevolazione gli imprenditori individuali che risultino tali sia alla data del 31 ottobre 2022 (data in cui deve risultare il possesso dell’immobile) sia alla data del 1° gennaio 2023 (data cui sono riferiti gli effetti dell’estromissione). L’agevolazione non compete all’imprenditore individuale che non riveste più tale qualifica alla data del 1° gennaio 2023 a seguito della cessazione dell’attività (anche in caso di affitto dell’unica azienda).

Dal punto di vista oggettivo, possono essere estromessi gli immobili strumentali (per natura e per destinazione), mentre non possono essere agevolati i beni merce.

L’estromissione si manifesta con il comportamento concludente, fermo restando che si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva. Pertanto, l’imprenditore estromette l’immobile annotando l’uscita dalla sfera d’impresa sul libro giornale (se in contabilità ordinaria) o sul registro dei beni ammortizzabili (se in contabilità semplificata). Laddove richiesta, entro il 31 maggio 2023 deve essere emessa autofattura (per le operazioni imponibili o esenti).

NOVITÀ SU TASSAZIONE INCREMENTALE (FLAT TAX)

Nella Legge di Bilancio 2023 (commi 55-57) è prevista l’introduzione della flat tax, la cui applicazione è attualmente limitata al solo periodo d’imposta 2023.

Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario è prevista una tassazione del 15% (sostitutiva di Irpef e addizionali) da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei 3 anni precedenti.

La norma stabilisce che ai lavoratori autonomi e imprenditore individuali che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà una tassa piatta del 15% sulle variazioni di reddito calcolate come differenza tra il reddito prodotto nell’anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

Al riguardo si ritiene che il contribuente, oltre a non applicare il regime forfettario 2023, per accedere alla presente agevolazione non deve averlo applicato neppure nel triennio precedente di riferimento.

Tale imposta viene calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Esempio  
Reddito 2023 = 100.000

Reddito 2020 = 50.000         reddito 2021 = 60.000            reddito 2022 = 80.000

Maggior reddito triennio precedente = 80.000

Differenza = 20.000

Decurtazione = 5% di 80.000 = 4.000

Reddito 2023 agevolabile = 20.000 – 4.000 = 16.000

La norma stabilisce che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva.

Inoltre, per il calcolo dell’acconto dovuto per il 2024 non si terrà conto di tale agevolazione.

NOVITÀ SU FORFETTARI PER L’ANNO 2023

Con la Legge di Bilancio è stato previsto l’ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario (ampliamento che avviane attraverso l’innalzamento del limite di ricavi/compensi consentito per l’accesso al regime stesso), e l’introduzione di una ipotesi di fuoriuscita retroattiva.

La nuova soglia di accesso

Il regime forfettario è caratterizzato dalla determinazione del reddito con criteri forfettari, applicando, a seconda dell’attività esercitata, delle specifiche percentuali di redditività ai ricavi e compensi incassati dal contribuente nel corso del periodo d’imposta. Le percentuali sono le seguenti:

Gruppo Codice attività ATECO Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81) 40%
Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.8) 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio (46.1) 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

Il reddito determinato dalla applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi viene assoggettato a tassazione sostitutiva con una aliquota del 15% (o del 5% per i primi 5 anni di attività nei quali sussista il requisito della novità).

Tra i requisiti di accesso e di permanenza in tale regime, da verificarsi sul periodo d’imposta precedente quello nel quale si intende utilizzare il regime, vi è la verifica del limite dei ricavi o compensi incassati.

Tale limite in precedenza era fissato a 65.000 euro, mentre a partire dal 2023 esso risulta incrementato, ed è pari a 85.000 euro (si tratta del comma 54 della Legge di Bilancio 2023).

Facendo riferimento a interpretazioni fornite nel passato in relazione a un analogo caso, per l’applicazione del regime forfettario nel 2023 occorrerà verificare l’ammontare dei ricavi o compensi incassati nel 2022, comunque già considerando la nuova e più alta soglia di 85.000 euro.

La fuoriuscita retroattiva

Mentre in precedenza (quindi fino al 2022) lo sforamento del limite di ricavi o compensi incassati causava sempre la fuoriuscita dal regime forfettario a decorrere dall’anno successivo, senza alcun effetto sull’anno in cui avveniva il superamento, nella nuova disciplina applicabile dal 2023 la fuoriuscita potrà avere effetti anche in relazione al medesimo anno di superamento.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, chi avrà compensi o ricavi superiori a 100.000 euro uscirà immediatamente dal regime forfettario, con riferimento al medesimo anno, senza aspettare l’anno fiscale seguente. Tali effetti retroattivi riguardano la tassazione ai fini delle imposte sul reddito, mentre sarà dovuta l’Iva solo a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Chi invece supererà la nuova soglia degli 85.000 euro, restando sotto ai 100.000 euro, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla previgente disciplina, quindi senza alcun effetto sull’anno di superamento.

Nuova regola applicabile dal 2023: ricavi o compensi incassati
Fino 85.000 euro 85.000,01 – 100.000,00 Oltre euro 100.000,00
Può essere mantenuto il regime forfettario Fuoriuscita dall’anno successivo Fuoriuscita dallo stesso anno

A oggi non sono del tutto chiari gli effetti reddituali sull’anno nel quale è avvenuto il superamento del limite di 100.000 euro; di certo il reddito prodotto non sarà più sottoposto a imposta sostitutiva, ma sarà soggetto a Irpef, ma altri aspetti non sono regolati dalla nuova norma.

Venendo meno il regime forfettario dovrebbe venir meno la forfettizzazione del reddito e quindi saranno deducibili i costi sostenuti; conseguentemente si deve anche concludere che dovrebbero essere deducibili gli ammortamenti sui beni strumentali.

Inoltre, dovrebbe essere detraibile l’Iva assolta sugli acquisti (almeno a partire dalle operazioni effettuate dalla data di superamento in poi).

Su questi aspetti si attendono i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

LEGGE DI BILANCIO 2023: NOVITÀ FISCALI IN SINTESI

Il 29 dicembre 2023 il Senato ha approvato definitivamente il DDL di bilancio 2023.

Si riepilogano a seguire, in sintesi, le principali novità fiscali.

 

Novità per il regime forfettario

Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario.
Viene inoltre prevista l’immediata cessazione (senza aspettare l’anno successivo) degli effetti dell’agevolazione ne caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi: ciò comporta l’assoggettamento ad Irpef ordinaria per tutto il reddito prodotto nell’anno, e l’applicazione dell’Iva dal momento di superamento del limite di euro 100.000. Per approfondimenti: Novità su forfettari per l’anno 2023

Flat tax incrementale per redditi di impresa e lavoro autonomo

Viene previsto, per il solo anno 2023, che i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore tra i redditi dichiarati nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare. Per approfondimenti: Novità su tassazione incrementale flat-tax

Aumento dell’aliquota di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio

Si prevede che per le imprese che esercitano l’attività del commercio al dettaglio le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili in misura non superiore al 6% (in luogo del 3% precedentemente previsto) per il periodo 2023-2027.

Trattamento fiscale delle cripto-attività e regolarizzazione delle omissioni

Viene inserita nell’articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.
Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.
I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Per approfondimenti: Novità fiscali sulle cripto attività detenute da soggetti residenti

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri

Viene prevista per i contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa detengono partecipazioni in società ed enti esteri, la possibilità di affrancare o rimpatriare (attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 9% o al 30%), gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).
A seguito dell’opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

Si prevede che siano assoggettate a imposta in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata dei beni posseduti da società

Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell’imposta di registro.
Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.
Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici. Per approfondimenti: Assegnazione agevolata dei beni ai soci, trasformazione agevolata in società semplice ed estromissione degli immobili dell’impresa individuale

Estromissione agevolata dei beni posseduti dalle imprese individuali

Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni posseduti dalle imprese individuali, che consentono di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%.
L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Limite alla circolazione del contante

Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Limitata la derivazione rafforzata in caso di correzione degli errori

Viene limitata la portata innovativa dell’articolo 8 D.L. 73/2022, prevedendo che l’estensione del criterio di “derivazione rafforzata” alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili (sopravvenienze) si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, e non alla generalità dei contribuenti.

Innalzamento dei limiti previsti per la contabilità semplificata

Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi, e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva

Si prevede che l’Agenzia delle Entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona:
–  per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria);
–  per consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività;
–  per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.
La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituita dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Estensione del credito d’imposta energia e gas

Vengono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, e incrementate le percentuali nelle seguenti misure:
– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
– 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
– 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.
I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Credito d’imposta beni strumentali 4.0: termine per l’effettuazione dell’investimento

Si prevede che le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023), continuando a beneficiare delle maggiori agevolazioni previste per l’anno 2022.

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati

Viene previsto, per tutte le imprese che acqui­stano prodotti realizzati con materiali prove­nienti dalla raccolta differenziata degli im­ballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro, il  ricono­scimento, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo mas­simo annuale di 20.000 euro per ciascun be­neficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste.

Credito di imposta per Iva relativa ad acquisto di immobili di classe energetica A e B

Viene riproposto il credito di imposta, sotto forma di detrazione Irpef, pari al 50% dell’Iva versata per l’acquisto (effettuato entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.
La detrazione è ripartita in dieci quote costanti a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese.

Bonus mobili

Per l’anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Bonus barriere architettoniche

Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Novità in materia di superbonus

Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023.
Più precisamente, tale riduzione non si applica:
1.  agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
3. agli interventi effettuati dai con­domìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori ri­sulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 no­vembre 2022, sempre che tale data sia atte­stata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
4. agli interventi comportanti la demo­lizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del ti­tolo abilitativo.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un’imposta sostitutiva, che viene incrementata dal 14 al 16%.
Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
– delle imposte e dei contributi previdenziali;
– degli interessi e delle somme aggiuntive;
– delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).
Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l’importo dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).
È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, e si precisa che si dà luogo a rimborso degli importi già versati.

Regolarizzazione irregolarità formali

Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Ravvedimento con sanzioni “ridotte”

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate.
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati en­tro la data del 31 marzo 2023, nonché rela­tivi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vi­gore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previ­sto dalla legge.
Gli avvisi di accertamento e gli av­visi di rettifica e di liquidazione non impu­gnati e ancora impugnabili alla data di en­trata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successi­vamente, entro il 31 marzo 2023, sono defi­nibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero.
È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, con il paga­mento di un importo pari al valore della controversia.
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.
Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell’ambito degli istituti deflattivi

Può essere regolarizzato l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:
– delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
– degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione

È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.
Relativamente alle sanzioni ammini­strative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limi­tatamente agli interessi; l’an­nullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le di­sposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

Rottamazione-quater

È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l’abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:
– dovute a titolo di capitale;
– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Per approfondimenti: Attivata la procedura per le domande per la rottamazione quater

Riduzioni delle aliquote Iva

Vengono assoggettati all’aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia.
Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l’aliquota Iva per la cessione dei pellet.
È prorogata inoltre la riduzione dell’aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; la riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

Costituiscono reddito da lavoro dipendente le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.
In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) l’imposta sostitutiva del 5%:
– entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
– ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.

Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato

È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI

Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (DM n.55 del 11 marzo 2022) che fissa le regole per la comunicazione dei titolari effettivi; si è ora in attesa del provvedimento che fisserà le modalità operative per ottemperare a tale obbligo (che dovrebbe essere approvato entro 60 giorni) e di quello che stabilirà l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni.

In particolare l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi viene introdotto con la finalità di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il decreto disciplina prima di tutto l’obbligo di comunicazione all’ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

Tale provvedimento si occupa anche di regolamentare l’accesso a tali dati da parte delle Autorità ed altri soggetti, nonché i diritti di segreteria per accedere a tali dati.

Nel merito la comunicazione deve essere resa dai seguenti soggetti:

  • – gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
  • – i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • – il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

Tale comunicazione va resa al registro imprese competente territorialmente.

Oltre alla comunicazione iniziale, successivamente l’obbligo si riproporrà quando varieranno i dati e le informazioni precedentemente comunicate (in particolare, quando varierà il titolare effettivo); tale adempimento andrà reso entro 30 giorni dalla variazione.

Inoltre, il decreto stabilisce anche un obbligo annuale di conferma delle informazioni precedentemente rese; quindi, anche se nulla varierà, vi sarà un adempimento annuale da gestire. È comunque concessa, alle imprese dotate di personalità giuridica, la possibilità di confermare tali dati contestualmente al deposito del bilancio.

Le informazioni variano a seconda del soggetto chiamato ad effettuare la comunicazione.

Per le società sarà richiesta l’entità della partecipazione detenuta dal titolare effettivo, ovvero, se il titolare effettivo non è individuato in forza dell’entità della partecipazione, la modalità dell’esercizio del controllo.

In caso di mancata comunicazione può essere comminata dalla Camera di Commercio la sanzione di cui all’articolo 2630, cod. civ. (ossia una sanzione compresa tra 103 euro e 1.032 euro).

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI “TRANSIZIONE 4.0” PER GLI ANNI 2023 - 2025

L’articolo 1, comma 44 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), modificando l’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, stabilisce che per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato “A” alla legge n. 232 del 2016 (c.d. beni materiali “industria 4.0”), spetta un credito d’imposta pari a:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni,

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni,

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni,

per gli acquisti effettuati:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero
  • entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per le imprese che effettuano investimenti in beni di cui all’allegato “B” alla legge n. 232 del 2016 (c.d. beni immateriali “industria 4.0”), spetta un credito d’imposta pari a:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 (norma già in vigore) e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione, spetta un credito d’imposta
  • del 15% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione,
  • del 10% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con gli eventuali slittamenti al 30 giugno dell’anno successivo in presenza delle condizioni prescritte dalla norma, la norma dispone che si considerano agevolabili «anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza».

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 PER GLI ANNI 2021 E 2022

Il credito di imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016) nel periodo 16 novembre 2020 –  31 dicembre 2021, è stabilito nella seguente misura:

  • – 50% del costo sostenuto, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • – 30% del costo sostenuto, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • – 10% del costo sostenuto, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal primo gennaio 2022 il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 verrà ridotto:

  • – dal 50% al 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • – dal 30% al 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • – rimarrà invece nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Nel caso di mancata consegna del bene entro il 31/12/2021, ma in presenza di un ordine formalizzato nel 2021, è possibile comunque mantenere il credito nella misura rafforzata (es. al 50%), pagando un acconto al fornitore pari almeno al 20% entro il 31 dicembre 2021, a condizione che la consegna del bene avvenga entro il 30 giugno 2022. Infatti, in base all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020, l’investimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e per usufruire dell’estensione temporale al 30 giugno 2022 (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) è necessario che entro il 31 dicembre 2021 le parti abbiano sottoscritto il relativo contratto di leasing e sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Per i beni tecnologicamente avanzati rientranti nel piano Industria 4.0 (materiali e immateriali), le imprese sono tenute inoltre a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.

L’acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell’attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell’impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell’agevolazione. Tuttavia, come chiarito dalla Circolare Mise 15 dicembre 2017, n. 547750, nel caso in cui l’acquisizione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o dell’autocertificazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, l’impresa beneficiaria ha comunque diritto al credito d’imposta in misura rafforzata, ma dovrà aspettare il 2022 per fruirne in misura “piena” (fattispecie che ricorda l’ipotesi di tardiva interconnessione).

Si segnala infine l’obbligo di inviare apposita comunicazione al Mise. Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021 via PEC. Con riferimento invece agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina 2021, di cui all’articolo 1, commi da 1056 a 1058, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

RINVIO AL 2023 PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata sono state prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2477, cod. civ..

L’attuale versione di tale articolo, in particolare, prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende necessaria a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:

  • – 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
  • – 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • – 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall’articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta (attualmente posticipata alla fine del 2023).

INDUSTRIA 4.0: AL VIA LA COMUNICAZIONE AL MISE

Il Mise ha reso disponibile il modello utilizzabile per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati e che beneficeranno del bonus.

È importante rilevare che si tratta di una comunicazione necessaria al monitoraggio dell’agevolazione e che come tale, se non resa, non comporta la perdita del beneficio.

Il termine per la spedizione di tale comunicazione corrisponde al termine per l’invio del modello Redditi relativo all’anno in cui gli investimenti sono stati eseguiti.

Nel dettaglio la comunicazione al Mise è prevista solo con riferimento ai seguenti crediti:

bonus in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
bonus in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Il modello, approvato con un D.M. dello scorso 6 ottobre 2021, è denominato “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016” ed è scaricabile sul sito del Mise.

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va poi inviato in formato elettronico tramite pec all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it .

COSTITUZIONE DI SRL IN VIDEOCONFERENZA

Il decreto legislativo del 4/11/2021, che attua la direttiva Ue 2017/1132, dà il via alla costituzione della Srl in videoconferenza senza recarsi fisicamente dal notaio.

L’atto costitutivo potrà infatti essere redatto in forma pubblica digitale e la presenza fisica dei soci sarà sostituita dall’utilizzo di un’apposita piattaforma informatica strutturata in modo da consentire al notaio l’accertamento dell’identità dei video partecipanti, la verifica dei certificati di firma e la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà. La piattaforma dovrà assicurare il collegamento continuo con i partecipanti in videoconferenza, la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere e l’apposizione della sottoscrizione elettronica (firma digitale o firma elettronica qualificata) da parte di tutti i firmatari; consentirà inoltre, ai fini della sottoscrizione dell’atto pubblico digitale, il contestuale rilascio, alle persone che non ne dispongano, di una idonea firma elettronica.

Non tutte le società potranno essere costituite online, ma solo la Srl «ordinaria» (con qualsiasi capitale sociale e, quindi, anche nella forma a capitale ridotto e cioè compreso tra 1 e 9.999 euro) e la Srl «semplificata», vale a dire la Srl priva di statuto e con atto costitutivo standard.

Si dovrà pertanto continuare a seguire il tradizionale sistema dell’atto pubblico con modalità analogica per società di persone e società per azioni.

Non sarà nemmeno possibile costituire la Srl online in caso di conferimenti diversi dal denaro; e, a tale proposito, il denaro occorrente a liberare la sottoscrizione del capitale iniziale dovrà essere versato, prima della stipula dell’atto costitutivo, al notaio incaricato che lo conserverà nel proprio «conto corrente dedicato» per poi riversarlo alla neo costituita società non appena sarà iscritta nel Registro delle imprese.

Qualora tutti i soci abbiano residenza al di fuori del territorio nazionale, a qualsiasi notaio italiano potrà essere chiesto di ricevere l’atto pubblico informatico recante la costituzione della nuova società. Se, invece, taluno dei soci risiede o ha sede legale in Italia, della stipula potrà essere incaricato solo un notaio avente sede nel territorio nel quale risiede o ha sede legale uno dei soci (il notaio è competente nella Regione nella quale ha la propria sede o nel distretto della Corte d’Appello, se è compreso in più Regioni).

Sarà anche possibile la costituzione della Srl con i soci in parte presenti nello studio e in parte in videoconferenza.

NUOVI OBBLIGHI PER LA VENDITA A DISTANZA DI BENI E SERVIZI A PRIVATI CITTADINI EUROPEI: REGIMI “OSS” E “IOSS”

Dal prossimo 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva Iva 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

Le nuove regole ai fini Iva per l’e-commerce saranno introdotte in tutta l’Unione Europea al fine di garantire che l’imposta sul valore aggiunto sia versata nel paese in cui vengono consumati i beni o forniti i servizi pagati e al fine di offrire alle imprese un sistema per dichiarare e versare l’Iva dovuta nella UE (con cadenza trimestrale).

Le principali novità applicabili alle vendite a distanza nei confronti di consumatori finali riguardano:

  • – la rilevanza nello stato UE di destinazione delle cessioni di beni intracomunitarie;
  • – un’unica soglia annuale di 10.000 euro per tutti gli stati Ue al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello stato del cedente;
  • – la possibilità di evitare di identificarsi ai fini Iva nello stato dell’acquirente optando per l’Oss (ex Moss).

L’Agenzia delle entrate ha, pertanto, predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali Oss e Ioss, di effettuare la registrazione on line, assolvendo gli obblighi Iva in un solo stato dell’Unione europea.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione Iva dello sportello unico – cosiddetto regime Moss (mini one stop shop) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.

In particolare, verranno introdotti:

  • – il regime “OSS” (one stop shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo;
  • – il regime “IOSS” (import one stop shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Per accedere al nuovo regime opzionale Oss (one stop shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell’area riservata alla sezione “Regimi Iva mini one stop shop, one stop shop e import one stop shop”.

Il regime Oss UE

Possono accedere al regime UE:

  • – i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione Europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche;
  • – i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione Europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti extra Ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime riguarda:

  • – vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • – vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • – prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a consumatori finali.

Il regime Oss non UE

Possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell’UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini Iva in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.

Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell’UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori finali). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l’Iva per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell’UE.

Il regime opzionale Ioss (import one stop shop)

Dal 1° luglio 2021 l’Iva sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’UE indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi nell’UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’Iva dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.

Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di riscuotere presso l’acquirente l’Iva sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale Iva tramite lo sportello unico per le importazioni (Ioss).

Se si ricorre all’Ioss, l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro) nell’UE è esente da Iva. L’Iva è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente e da versare tramite lo sportello unico per le importazioni (Ioss).

Si segnala infine che le funzionalità rese disponibili dall’Agenzia delle entrate (ai fini della registrazione per i suesposti regimi) sono operative dallo scorso 1° aprile 2021, mentre i nuovi regimi entreranno in vigore dal 1° luglio 2021.

LA DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI ACQUISTO DI DICEMBRE

In relazione alla liquidazione Iva del periodo (mensile o trimestrale) la normativa vigente prevede che può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Infatti l’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 prevede che, se l’emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione generale in base alla quale è possibile detrarre l’Iva relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Quindi nel caso in cui la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno 2019 venga ricevuta nel 2020, l’Iva sarà detraibile nell’anno del ricevimento del documento.
In particolare per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nel mese di gennaio 2020 la detrazione dell’iva potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2020 o, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno 2020. Pertanto tali documenti, anche se ricevuti entro il 15.01.2020 non potranno essere annotati nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019.

MEZZI DI PROVA DI NON IMPONIBILITÀ PER LE VENDITE INTRA-UE

Il 1° gennaio 2020 entra in vigore il Regolamento Ue 1912/18 che individua con puntualità i documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

Infatti le cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 41 del decreto legge 331/93 – non imponibili – necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro.

Prima di tale provvedimento la prova della non imponibilità in capo al fornitore non era determinata per legge, sicché nei vari Stati si sono manifestati diversi orientamenti. Con riferimento al panorama nazionale, si è fatto riferimento alle interpretazioni ministeriali che hanno individuato come prova primaria il documento di trasporto CMR, per tutte le spedizioni via terra, ovvero i documenti di trasporto tipici (AWB, B/L) per il trasporto aereo e nave. Tali prove devono essere monitorate e richieste ai clienti (nelle ipotesi di cessione EXW, ossia franco fabbrica/franco magazzino), oppure allo spedizioniere (quando il trasporto è a cura della società).

Il legislatore unionale è quindi intervenuto sul tema con il citato regolamento Ue 1912/18, in cui ha fornito un elenco dettagliato dei documenti considerati validi (e necessari) come prova dell’avvenuta cessione intraunionale, in quanto atti a dimostrare che i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro di origine a quello di destinazione.

Nel dettaglio i mezzi di prova previsti dal Regolamento UE sono da individuare in via alternativa tra i seguenti, in dipendenza del soggetto che effettua o commissiona il trasporto:

  1. certificazione del venditore che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e contemporaneo possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contraddittori, relativi al trasporto o alla spedizione dei beni:
  • – Documento o lettera CMR riportante la firma;
  • – Polizza di carico,
  • – Fattura di trasporto aereo,
  • – Fattura emessa dallo spedizioniere,

rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra;

oppure contemporaneo possesso di uno qualsiasi dei predetti singoli elementi in combinazione con uno dei seguenti:

  • – Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni,
  • – Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione,
  • – Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato,

rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

  1. possesso da parte del venditore di una dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta deve indicare:
  • – La data di rilascio,
  • – Il nome e l’indirizzo dell’acquirente,
  • – La quantità e la natura dei beni,
  • – La data e il luogo di arrivo dei beni,
  • – Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto,
  • – Nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente,

e contemporaneo possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori, quali:

  • – Documento o lettera CMR riportante la firma,
  • – Polizza di carico,
  • – Fattura di trasporto aereo,
  • – Fattura emessa dallo spedizioniere,

rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, oppure contemporaneo possesso di uno qualsiasi dei suddetti elementi in combinazione con uno dei seguenti documenti:

  • – la polizza assicurativa relativa alla spedizione,
  • – un documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità,
  • – la ricevuta di un depositario nello Stato Ue di destinazione.

OBBLIGO DICHIARATIVO NEL QUADRO RW PER I BITCOIN

L’agenzia delle Entrate (in risposta ad un interpello) ha affermato che i bitcoin, e in generale le criptovalute, vanno monitorati nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche 2018, qualora detenute al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Coerentemente con la risoluzione n. 72/E/2016 (documento di prassi che ha assimilato le valute virtuali a quelle estere), l’amministrazione conferma che anche le valute virtuali ricadono nell’obbligo dichiarativo RW.

Viene inoltre precisato che l’investimento in criptovalute va monitorato utilizzando il cambio al 31 dicembre (o alla data di vendita), rilevato sul sito utilizzato per l’acquisto, e il codice 14 «altre attività estere di natura finanziaria» in colonna 3.

Oltre a ciò il documento contiene precisazioni anche in materia di Irpef e Ivafe.

Ai fini Irpef, l’Amministrazione richiama le conclusioni della risoluzione 72/E ribadendo che le valute virtuali, se detenute al di fuori del regime di impresa, possono generare un reddito diverso tassabile secondo i principi che regolano le operazioni aventi a oggetto valute tradizionali (art. 67 Tuir): può dunque rilevare ogni conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) realizzata per effetto di una cessione a termine oppure a pronti se la giacenza media dell’insieme dei “wallet” detenuti dal contribuente abbia superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi. La giacenza va calcolata sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio, rilevato sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale o in mancanza quello dove ha effettuato la maggior parte delle operazioni. La plusvalenza va dichiarata nel quadro RT, utilizzando il criterio Lifo in caso di vendite parziali, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%.

Ai fini Ivafe, invece, in senso opposto all’assimilazione tra wallet e depositi, l’Agenzia delle Entrate precisa che le criptovalute non sono soggette a tassazione in quanto l’imposta si applica esclusivamente ai depositi e ai conti correnti di natura “bancaria”.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2023 AL 15 MAGGIO 2023

17

aprile

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

–       sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

–       sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

–       sui redditi di lavoro autonomo;

–       sulle provvigioni;

–       sui redditi di capitale;

–       sui redditi diversi;

–       sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

26

aprile

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale. 

2

maggio

Modello Iva TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2023.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.

Presentazione del modello Uniemens IndividualeScade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell’anno precedente (escluse le fatture elettroniche). 

Dichiarazione Iva annuale

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2022.

15

maggio

 Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.