PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2024

MARTEDI’ 16 LUGLIO

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:

  • – sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • – sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • – sui redditi di lavoro autonomo;
  • – sulle provvigioni;
  • – sui redditi di capitale;
  • – sui redditi diversi;
  • – sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.

GIOVEDI’ 25 LUGLIO

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazione del secondo trimestre.

MERCOLEDI’ 31 LUGLIO

Proroga versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva per le quali la scadenza ordinaria era il 1° luglio 2024, a seguito della proroga disposta dall’articolo 37, D.Lgs. 13/2024. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al II trimestre 2024.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2024

LUNEDI’ 17 GIUGNO

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:

  • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.

Imu – Versamento acconto 2024

Versamento da parte dei soggetti obbligati dell’acconto dell’Imposta municipale unica dovuta per il 2024.

martedì 25 giugno

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

LUNEDI’ 1° LUGLIO

Dichiarazione Imu

Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell’imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2023.

Diritto annuale CCIAA

Scadenza del versamento dovuto per l’anno 2023 alla CCIAA territorialmente competente.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

  

LUNEDI’ 15 LUGLIO

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

NUOVO REGIME DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI

A partire dalle cessioni immobiliari effettuate dall’1.1.2024, viene previsto un diverso regime di tassazione delle plusvalenze non conseguite nell’esercizio d’impresa o arti e professioni (art. 67 TUI), distinguendo tra:

  • – cessione di fabbricati che non hanno subìto interventi da superbonus di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020;
  • – cessione di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi che hanno fruito del superbonus di cui al citato articolo 119, D.L. 34/2020.

Mentre infatti per la prima categoria di plusvalenze il quadro normativo non ha subito modifiche rispetto al passato, con tassazione della plusvalenza solo qualora tra l’acquisto e la cessione siano intercorsi meno di cinque anni, per la seconda categoria si prevede un allungamento del periodo temporale di tassazione della plusvalenza fino a 10 anni intercorrenti tra la data di fine dei lavori che hanno beneficiato del superbonus e la cessione del fabbricato.

Per entrambe le fattispecie di plusvalenze, è esplicitamente prevista l’esclusione da tassazione qualora l’immobile sia pervenuto per successione o qualora lo stesso sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso dal proprietario o da un suo familiare.

Nel dettaglio in tutti i casi in cui l’immobile è stato ristrutturato con il superbonus al 110% e si è optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, le spese di ristrutturazione, ai fini del calcolo della plusvalenza vengono considerate nel seguente modo:

  • – per gli interventi realizzati tra i 5 e i 10 anni precedenti la vendita dell’immobile si considera solo il 50% del valore della ristrutturazione. Il prezzo di costruzione o di acquisto però deve essere rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • – per gli interventi realizzati entro i 5 anni precedenti la vendita non si considera il valore della ristrutturazione.

In pratica, se un immobile, che non rientra nelle cause di esclusione, è stato ristrutturato con il 110% utilizzando la cessione del credito o lo sconto in fattura, viene venduto entro i 10 anni, aumenta la base imponibile su cui calcolare le imposte.

In ogni caso è possibile scegliere alternativamente tra la tassazione ordinaria e quella sostitutiva al 26%.

Si evidenzia che tutti gli altri tipi di ristrutturazione, dal bonus casa, all’ecobonus o al bonus facciate non comportano l’allungamento del periodo temporale di tassazione e vengono conteggiati come oneri accessori al prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza.

AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVIE E IVAFE

La Legge di bilancio 2024 aumenta le aliquote dell’Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero (Ivie) e dell’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (Ivafe) nella seguente misura:

  • – Ivie dallo 0,76 all’1,06 per cento;
  • – Ivafe dal 2 al 4 per mille annuo.

L’Ivie è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, ed è calcolata, come l’Imu, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso dei singoli immobili.

Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo non supera i 200 euro, fermo restando l’obbligo di compilazione del quadro RW.

L’aliquota diminuisce allo 0,40 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale.

Tale detrazione deve essere riproporzionata in base alla quota di possesso, per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.

L’Ivafe è dovuta dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, ed è calcolata proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.

In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati nel quadro RW del modello Redditi.

LE AGEVOLAZIONI PER GLI IMPATRIATI DAL 2024

Dal 29 dicembre 2023, data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, vengono abrogati sia l’articolo 16 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 147, sia l’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, riguardanti le disposizioni agevolative per gli impatriati. Restano invece immutate le disposizioni agevolative concernenti gli incentivi per il rientro in Italia dei docenti e ricercatori residenti all’estero (cd. “rientro cervelli”).

Le previgenti disposizioni andranno gradualmente ad esaurirsi a favore di coloro che vi hanno già accesso ed hanno il periodo di godimento in essere al 31 dicembre 2023 o vi possono accedere anche nel corso del periodo d’imposta 2024. Infatti:

  • – a livello generale le nuove regole si applicano a favore dei soggetti, in possesso dei prescritti requisiti di accesso, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024. In concreto il trasferimento con l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente avviene nel corso dell’anno 2024;
  • – transitoriamente, anche se la residenza fiscale in capo al soggetto interessato, secondo i principi relativi, si viene a concretizzare nel 2024, le disposizioni precedenti continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data. Questi soggetti, se si sono trasferiti in Italia nel secondo semestre 2023, diverranno residenti ai fini fiscali nel 2024, ma continueranno ad applicare le regole impatriati vigenti fino al 31 dicembre 2023.

 

Regole per gli impatriati 2024

Il nuovo regime si applica ai contribuenti (lavoratori) che trasferiscono la residenza in Italia, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni (svolte sia in forma individuale che associata, nella forma dell’associazione professionale), tutti prodotti in Italia. Sono esclusi dalla nuova agevolazione, al contrario di quanto avviene in vigenza del vecchio regime, i redditi di lavoro autonomo diversi da quelli di natura professionale e i redditi di impresa.

Requisiti soggettivi e oggettivi

Per i lavoratori che possono beneficiare dello speciale regime è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% su un limite di reddito annuo, concorrente alla formazione del reddito complessivo, non superiore a 600.000 euro annui, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia e a mantenere la residenza fiscale per almeno quattro anni (in questo caso si ritiene quattro periodi d’imposta), corrispondente al tempo minimo per evitare la decadenza dall’agevolazione;
  2. non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al loro trasferimento;
  3. l’attività lavorativa dev’essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia;
  4. devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

In assenza di espressa previsione da parte della norma, si ritiene che si debba prescindere dal requisito della cittadinanza e che l’agevolazione possa essere applicata anche ai cittadini esteri (Ue e/o extra-Ue) in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

La disposizione riconosce l’applicazione del regime di favore anche per i redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori che si trasferiscono in Italia sulla base di un rapporto di lavoro instaurato ed anche permanente (non è necessario che sia nuovo) con lo stesso soggetto (o con un soggetto appartenente al suo stesso gruppo) presso il quale è stato impiegato all’estero, a condizione che il requisito minimo di permanenza all’estero sia almeno di:

1) sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2) sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Durata e misura dell’agevolazione

L’agevolazione fiscale spetta per cinque periodi d’imposta. Se il lavoratore, avendola acquisita, non mantiene la residenza fiscale in Italia per almeno quattro periodi d’imposta, decade dai benefici ed il Fisco provvederà al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Lavoratori con figli minori

I redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare nei seguenti casi:

  1. il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  2. nascita di un figlio ovvero adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In quest’ultimo caso il beneficio maggiorato è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e fino al termine del quinquennio di ordinaria durata dell’agevolazione, permanendo la residenza in Italia del figlio per lo stesso periodo.

Acquisto dell’abitazione principale in Italia

Viene transitoriamente riconosciuto un particolare regime di favore, prolungato per ulteriori tre periodi d’imposta, per i redditi dei soggetti che trasferiscono in Italia la loro residenza anagrafica nell’anno 2024 e che hanno acquistato, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tale caso i redditi agevolati, nell’ulteriore triennio aggiuntivo, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. In questo caso il soggetto acquirente dev’essere personalmente il lavoratore e l’immobile non può essere stato acquistato da un familiare, (come invece avviene nelle pregresse regole).

OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER I RISCHI CATASTROFALI

La legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023) ha introdotto un nuovo obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali per le imprese, che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2024.

Lo scopo è quello di assicurare un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali idonei a generare danni alla popolazione, alle imprese stesse e alle infrastrutture, con l’obiettivo di porre il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato.

In particolare tale obbligo è previsto per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.
Sono invece escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art 2135 c.c e le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

I beni da assicurare sono quelli individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire:
– terreni e fabbricati;
– impianti e macchinari;
– attrezzature industriali e commerciali.

Le polizze in oggetto devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI ESTESA AL 2024

L’art. 1 commi 52 e 53 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha previsto la proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024 da soggetti non imprenditori. Quindi, anche per il 2024 viene confermata la disciplina prevista per il 2023.

Pe il perfezionamento della rivalutazione è previsto che entro il 30 giugno 2024:
– un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
– il contribuente versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima è confermato che sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice tributo “8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione” (ris. Agenzia Entrate 19 maggio 2023 n. 23).

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione dei beni rivalutati.

SVIZZERA FUORI DALLA LISTA BLACK LIST

La Svizzera, grazie il decreto ministeriale firmato dal ministro dell’Economia che dà attuazione a quanto previsto dalla legge che recepisce la convenzione tra Roma e Berna e contiene la nuova disciplina dei lavoratori frontalieri, esce definitivamente dalla lista del Dm 4 maggio 1999, che individua la black list delle persone fisiche.

Tale lista era finalizzata a contrastare la fittizia emigrazione all’estero per finalità tributarie di residenti in Italia.

Ciò comporta, con decorrenza dall’anno d’imposta 2024, il venir meno dell’onere a carico del contribuente di dover dimostrare che il trasferimento non ha quelle caratteristiche che spingono il Fisco a dichiararlo fittizio.

Inoltre la cancellazione della Svizzera dalla black list determinerà (sempre con decorrenza dal 2024) anche altri due effetti:

  • – non scatterà più il raddoppio delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo del monitoraggio fiscale (ossia la mancata indicazione nel quadro RW del modello Redditi dei dati sulle proprietà immobiliari o finanziarie detenute all’estero), e
  • – non scatterà più il raddoppio dei termini di accertamento, che avrebbe comportato la possibilità per l’amministrazione finanziaria di disporre di 10 anni per effettuare i controlli.

LA FLAT TAX INCREMENTALE PER L’ANNO 2023

La Legge di Bilancio (articolo 1, commi 55-57, L. 197/2022) ha introdotto una agevolazione per i soggetti che dichiarano nel 2023 un incremento di reddito d’impresa o lavoro autonomo rispetto al triennio 2020-2022; tale incremento non soggiace alla tassazione progressiva Irpef ma viene assoggettato alla più conveniente tassazione sostitutiva del 15%.

Con la recente circolare n. 18/E/2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione di tale nuovo istituto.

 

L’agevolazione

Per il calcolo dell’agevolazione sono previsti i seguenti passaggi:

  • – verifica del reddito di riferimento, ossia del maggior reddito d’impresa o lavoro autonomo conseguito nel triennio 2020-2022, da prendere a riferimento per il calcolo dell’agevolazione;
  • – confronto di tale reddito con il reddito 2023; se il reddito dell’anno 2023 risulta maggiore, si ha diritto alla agevolazione;
  • – il maggior reddito 2023 rispetto al reddito di riferimento deve essere decurtato di un importo pari al 5% del reddito di riferimento stesso;
  • – la differenza netta così ottenuta deve essere confrontata con il limite massimo del reddito agevolabile, pari ad 40.000 euro (qualora fosse superiore, l’agevolazione andrebbe calcolata su 40.000 euro);
  • – l’incremento del reddito dell’anno 2023 (nei limiti del conteggio sopra descritto) verrà assoggettato ad imposta sostitutiva del 15%, mentre l’eventuale eccedenza confluirà nei redditi soggetti a Irpef ordinaria.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, nella verifica del reddito agevolabile si tiene unicamente in considerazione il reddito (d’impresa o lavoro autonomo) prodotto dal contribuente con la propria posizione Iva, mentre è irrilevante ogni reddito imputato per trasparenza da una società o associazione professionale (con l’unica eccezione della partecipazione detenuta in regime d’impresa).

 

Soggetti interessati

Sono ammessi all’agevolazione:

  • – gli imprenditori individuali, a prescindere dal regime contabile adottato;
  • – l’impresa familiare e l’impresa coniugale non gestita in forma societaria, limitatamente al titolare dell’impresa stessa;
  • – gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis, Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti;
  • – le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

Sono invece escluse dell’agevolazione le società e le associazioni professionali, così come i soci e gli associati che non siano in possesso di una propria partita Iva per lo svolgimento dell’attività d’impresa o lavoro autonomo.

FRONTALIERI SVIZZERI IN FASCIA DI CONFINE: IN VIGORE L’ACCORDO

Si è conclusa la procedura di scambio degli strumenti di ratifica (come riportato da un comunicato stampa del Consiglio federale svizzero) e pertanto il 17 luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo Accordo tra Italia e Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri residenti in fascia di confine.

Il nuovo Accordo del 23 dicembre 2020, per espressa disposizione di legge, entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con le quali gli Stati comunicano il completamento dell’iter di ratifica (avvenuta, appunto, il 17 luglio) e si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo (e quindi dal 2024) a quello di entrata in vigore dello stesso.

Questo nuovo Accordo sostituisce quello del 1974 e dispone, in luogo del sistema di esenzione del reddito nello Stato di residenza, la tassazione nello Stato in cui l’attività lavorativa viene svolta nel limite dell’80% di quella “ordinaria”, riservando allo Stato di residenza il potere di tassare lo stesso reddito secondo le proprie disposizioni interne.“

La data di entrata in vigore dell’Accordo, fissata al 17 luglio, è di fondamentale importanza per individuare lo spartiacque tra “vecchi” e “nuovi” frontalieri: il nuovo Accordo opera, infatti, per coloro che entrano nel mercato del lavoro transfrontaliero dopo il 17 luglio 2023, mentre ai lavoratori frontalieri residenti in Italia che al 17 luglio svolgono, o che tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 hanno svolto, un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera, si applica il regime transitorio, in virtù del quale, in deroga al principio di tassazione concorrente, rimangono imponibili soltanto in Svizzera i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe.

Sono altresì ricollegate all’entrata in vigore dell’Accordo le decorrenze delle seguenti modifiche alla disciplina interna dei frontalieri, le quali quindi troveranno applicazione dal 2024:
– l’innalzamento da 7.500 a 10.000 euro del limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente prestato in zona di frontiera dai lavoratori italiani è assoggettato a tassazione;
– la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri e l’esenzione IRPEF degli assegni familiari;
– le nuove modalità di calcolo della NASPI per i lavoratori frontalieri italiani;
– la riduzione del 20% dell’imposta dovuta sui redditi derivanti dal lavoro prestato in Italia dai frontalieri svizzeri.

NOVITA’ FISCALI SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ DETENUTE DA SOGGETTI RESIDENTI

Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla L. 197/2022, con riferimento alle imposte sui redditi, al monitoraggio fiscale e alle imposte indirette.
Innanzitutto è stato chiarito che per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologie analoga”.
Con l’introduzione del nuovo art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

La norma stabilisce in particolare:

  • – che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta,
  • – che le minusvalenze sono compensabili solo con plusvalenze della stessa natura e sono riportabili all’anno successivo solo se superiori a 2.000 euro;
  • – che noncostituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Pertanto i redditi derivanti dalle cripto-attività rientrano esclusivamente tra i redditi diversi e non sono più riconducibili ai redditi di capitale relativi alle valute estere (come era stato indicato in passato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate). Viene di conseguenza meno la previsione per cui la natura di plusvalenza sarebbe subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore a 51.645,69 euro.

Riguardo alle minusvalenze, si osserva che il nuovo art. 68 comma 9-bis del TUIR prevede che le plusvalenze su cripto-attività siano sommate alle minusvalenze su cripto-attività.
È stata poi prevista un’apposita disciplina transitoria ai sensi della quale le minusvalenze realizzate su cripto-attività sino al 2022 possono essere portate a deduzione delle plusvalenze in modo “ordinario” ai sensi dell’art. 68 comma 5 del TUIR.

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, la legge di bilancio 2023 ha inoltre previsto la possibilità di rivalutarne il costo, assumendo, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR e previo assoggettamento a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 14%.

L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:
– in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2023;
– in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).
Viene inoltre consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.

La rideterminazione del valore delle cripto-attività ha effetto ai soli fini dei redditi diversi di natura finanziaria e non consente il realizzo di minusvalenze deducibili.

Un aspetto interessante è poi rappresentato dalla generale applicazione di imposte patrimoniali sulla detenzione delle cripto-attività.
Fino all’anno scorso, le cripto-attività non erano soggette all’IVAFE, come chiarito anche dalle risposte a interpello Agenzia delle Entrate 24 novembre 2021 n. 788, 24 agosto 2022 n. 433 e 26 agosto 2022 n. 437.
A partire dal 1° gennaio 2023, invece, anche le cripto-attività risultano soggette all’imposta di bollo o, alternativamente, a un’imposta sul valore delle cripto-attività che riprende per buona parte la normativa dell’IVAFE.
Entrambe le imposte adottano un’aliquota nella misura proporzionale dello 0,2%.

L’imposta sul valore delle cripto-attività che adotta le regole dell’IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.
Gli obblighi di assolvimento di quest’ultima vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all’imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolverla.

Considerato il rimando all’applicazione della disciplina IVAFE, resta comunque fermo quanto previsto dal comma 20 dell’art. 19 del DL 201/2011, secondo cui per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro.

NOVITÀ SU TASSAZIONE INCREMENTALE (FLAT TAX)

Nella Legge di Bilancio 2023 (commi 55-57) è prevista l’introduzione della flat tax, la cui applicazione è attualmente limitata al solo periodo d’imposta 2023.

Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario è prevista una tassazione del 15% (sostitutiva di Irpef e addizionali) da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei 3 anni precedenti.

La norma stabilisce che ai lavoratori autonomi e imprenditore individuali che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà una tassa piatta del 15% sulle variazioni di reddito calcolate come differenza tra il reddito prodotto nell’anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

Al riguardo si ritiene che il contribuente, oltre a non applicare il regime forfettario 2023, per accedere alla presente agevolazione non deve averlo applicato neppure nel triennio precedente di riferimento.

Tale imposta viene calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Esempio  
Reddito 2023 = 100.000

Reddito 2020 = 50.000         reddito 2021 = 60.000            reddito 2022 = 80.000

Maggior reddito triennio precedente = 80.000

Differenza = 20.000

Decurtazione = 5% di 80.000 = 4.000

Reddito 2023 agevolabile = 20.000 – 4.000 = 16.000

La norma stabilisce che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva.

Inoltre, per il calcolo dell’acconto dovuto per il 2024 non si terrà conto di tale agevolazione.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI

Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (DM n.55 del 11 marzo 2022) che fissa le regole per la comunicazione dei titolari effettivi; si è ora in attesa del provvedimento che fisserà le modalità operative per ottemperare a tale obbligo (che dovrebbe essere approvato entro 60 giorni) e di quello che stabilirà l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni.

In particolare l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi viene introdotto con la finalità di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il decreto disciplina prima di tutto l’obbligo di comunicazione all’ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

Tale provvedimento si occupa anche di regolamentare l’accesso a tali dati da parte delle Autorità ed altri soggetti, nonché i diritti di segreteria per accedere a tali dati.

Nel merito la comunicazione deve essere resa dai seguenti soggetti:

  • – gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
  • – i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • – il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

Tale comunicazione va resa al registro imprese competente territorialmente.

Oltre alla comunicazione iniziale, successivamente l’obbligo si riproporrà quando varieranno i dati e le informazioni precedentemente comunicate (in particolare, quando varierà il titolare effettivo); tale adempimento andrà reso entro 30 giorni dalla variazione.

Inoltre, il decreto stabilisce anche un obbligo annuale di conferma delle informazioni precedentemente rese; quindi, anche se nulla varierà, vi sarà un adempimento annuale da gestire. È comunque concessa, alle imprese dotate di personalità giuridica, la possibilità di confermare tali dati contestualmente al deposito del bilancio.

Le informazioni variano a seconda del soggetto chiamato ad effettuare la comunicazione.

Per le società sarà richiesta l’entità della partecipazione detenuta dal titolare effettivo, ovvero, se il titolare effettivo non è individuato in forza dell’entità della partecipazione, la modalità dell’esercizio del controllo.

In caso di mancata comunicazione può essere comminata dalla Camera di Commercio la sanzione di cui all’articolo 2630, cod. civ. (ossia una sanzione compresa tra 103 euro e 1.032 euro).

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI “TRANSIZIONE 4.0” PER GLI ANNI 2023 - 2025

L’articolo 1, comma 44 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), modificando l’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, stabilisce che per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato “A” alla legge n. 232 del 2016 (c.d. beni materiali “industria 4.0”), spetta un credito d’imposta pari a:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni,

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni,

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni,

per gli acquisti effettuati:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero
  • entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per le imprese che effettuano investimenti in beni di cui all’allegato “B” alla legge n. 232 del 2016 (c.d. beni immateriali “industria 4.0”), spetta un credito d’imposta pari a:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 (norma già in vigore) e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione, spetta un credito d’imposta
  • del 15% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione,
  • del 10% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con gli eventuali slittamenti al 30 giugno dell’anno successivo in presenza delle condizioni prescritte dalla norma, la norma dispone che si considerano agevolabili «anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza».

RINVIO AL 2023 PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata sono state prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2477, cod. civ..

L’attuale versione di tale articolo, in particolare, prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende necessaria a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:

  • – 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
  • – 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • – 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall’articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta (attualmente posticipata alla fine del 2023).

INDUSTRIA 4.0: AL VIA LA COMUNICAZIONE AL MISE

Il Mise ha reso disponibile il modello utilizzabile per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati e che beneficeranno del bonus.

È importante rilevare che si tratta di una comunicazione necessaria al monitoraggio dell’agevolazione e che come tale, se non resa, non comporta la perdita del beneficio.

Il termine per la spedizione di tale comunicazione corrisponde al termine per l’invio del modello Redditi relativo all’anno in cui gli investimenti sono stati eseguiti.

Nel dettaglio la comunicazione al Mise è prevista solo con riferimento ai seguenti crediti:

bonus in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
bonus in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Il modello, approvato con un D.M. dello scorso 6 ottobre 2021, è denominato “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016” ed è scaricabile sul sito del Mise.

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va poi inviato in formato elettronico tramite pec all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it .

COSTITUZIONE DI SRL IN VIDEOCONFERENZA

Il decreto legislativo del 4/11/2021, che attua la direttiva Ue 2017/1132, dà il via alla costituzione della Srl in videoconferenza senza recarsi fisicamente dal notaio.

L’atto costitutivo potrà infatti essere redatto in forma pubblica digitale e la presenza fisica dei soci sarà sostituita dall’utilizzo di un’apposita piattaforma informatica strutturata in modo da consentire al notaio l’accertamento dell’identità dei video partecipanti, la verifica dei certificati di firma e la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà. La piattaforma dovrà assicurare il collegamento continuo con i partecipanti in videoconferenza, la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere e l’apposizione della sottoscrizione elettronica (firma digitale o firma elettronica qualificata) da parte di tutti i firmatari; consentirà inoltre, ai fini della sottoscrizione dell’atto pubblico digitale, il contestuale rilascio, alle persone che non ne dispongano, di una idonea firma elettronica.

Non tutte le società potranno essere costituite online, ma solo la Srl «ordinaria» (con qualsiasi capitale sociale e, quindi, anche nella forma a capitale ridotto e cioè compreso tra 1 e 9.999 euro) e la Srl «semplificata», vale a dire la Srl priva di statuto e con atto costitutivo standard.

Si dovrà pertanto continuare a seguire il tradizionale sistema dell’atto pubblico con modalità analogica per società di persone e società per azioni.

Non sarà nemmeno possibile costituire la Srl online in caso di conferimenti diversi dal denaro; e, a tale proposito, il denaro occorrente a liberare la sottoscrizione del capitale iniziale dovrà essere versato, prima della stipula dell’atto costitutivo, al notaio incaricato che lo conserverà nel proprio «conto corrente dedicato» per poi riversarlo alla neo costituita società non appena sarà iscritta nel Registro delle imprese.

Qualora tutti i soci abbiano residenza al di fuori del territorio nazionale, a qualsiasi notaio italiano potrà essere chiesto di ricevere l’atto pubblico informatico recante la costituzione della nuova società. Se, invece, taluno dei soci risiede o ha sede legale in Italia, della stipula potrà essere incaricato solo un notaio avente sede nel territorio nel quale risiede o ha sede legale uno dei soci (il notaio è competente nella Regione nella quale ha la propria sede o nel distretto della Corte d’Appello, se è compreso in più Regioni).

Sarà anche possibile la costituzione della Srl con i soci in parte presenti nello studio e in parte in videoconferenza.

NUOVI OBBLIGHI PER LA VENDITA A DISTANZA DI BENI E SERVIZI A PRIVATI CITTADINI EUROPEI: REGIMI “OSS” E “IOSS”

Dal prossimo 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva Iva 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

Le nuove regole ai fini Iva per l’e-commerce saranno introdotte in tutta l’Unione Europea al fine di garantire che l’imposta sul valore aggiunto sia versata nel paese in cui vengono consumati i beni o forniti i servizi pagati e al fine di offrire alle imprese un sistema per dichiarare e versare l’Iva dovuta nella UE (con cadenza trimestrale).

Le principali novità applicabili alle vendite a distanza nei confronti di consumatori finali riguardano:

  • – la rilevanza nello stato UE di destinazione delle cessioni di beni intracomunitarie;
  • – un’unica soglia annuale di 10.000 euro per tutti gli stati Ue al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello stato del cedente;
  • – la possibilità di evitare di identificarsi ai fini Iva nello stato dell’acquirente optando per l’Oss (ex Moss).

L’Agenzia delle entrate ha, pertanto, predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali Oss e Ioss, di effettuare la registrazione on line, assolvendo gli obblighi Iva in un solo stato dell’Unione europea.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione Iva dello sportello unico – cosiddetto regime Moss (mini one stop shop) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.

In particolare, verranno introdotti:

  • – il regime “OSS” (one stop shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo;
  • – il regime “IOSS” (import one stop shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Per accedere al nuovo regime opzionale Oss (one stop shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell’area riservata alla sezione “Regimi Iva mini one stop shop, one stop shop e import one stop shop”.

Il regime Oss UE

Possono accedere al regime UE:

  • – i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione Europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche;
  • – i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione Europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti extra Ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime riguarda:

  • – vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • – vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • – prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a consumatori finali.

Il regime Oss non UE

Possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell’UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini Iva in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.

Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell’UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori finali). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l’Iva per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell’UE.

Il regime opzionale Ioss (import one stop shop)

Dal 1° luglio 2021 l’Iva sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’UE indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi nell’UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’Iva dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.

Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di riscuotere presso l’acquirente l’Iva sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale Iva tramite lo sportello unico per le importazioni (Ioss).

Se si ricorre all’Ioss, l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro) nell’UE è esente da Iva. L’Iva è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente e da versare tramite lo sportello unico per le importazioni (Ioss).

Si segnala infine che le funzionalità rese disponibili dall’Agenzia delle entrate (ai fini della registrazione per i suesposti regimi) sono operative dallo scorso 1° aprile 2021, mentre i nuovi regimi entreranno in vigore dal 1° luglio 2021.

LA DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI ACQUISTO DI DICEMBRE

In relazione alla liquidazione Iva del periodo (mensile o trimestrale) la normativa vigente prevede che può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Infatti l’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 prevede che, se l’emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione generale in base alla quale è possibile detrarre l’Iva relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Quindi nel caso in cui la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno 2019 venga ricevuta nel 2020, l’Iva sarà detraibile nell’anno del ricevimento del documento.
In particolare per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nel mese di gennaio 2020 la detrazione dell’iva potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2020 o, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno 2020. Pertanto tali documenti, anche se ricevuti entro il 15.01.2020 non potranno essere annotati nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019.

MEZZI DI PROVA DI NON IMPONIBILITÀ PER LE VENDITE INTRA-UE

Il 1° gennaio 2020 entra in vigore il Regolamento Ue 1912/18 che individua con puntualità i documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

Infatti le cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 41 del decreto legge 331/93 – non imponibili – necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro.

Prima di tale provvedimento la prova della non imponibilità in capo al fornitore non era determinata per legge, sicché nei vari Stati si sono manifestati diversi orientamenti. Con riferimento al panorama nazionale, si è fatto riferimento alle interpretazioni ministeriali che hanno individuato come prova primaria il documento di trasporto CMR, per tutte le spedizioni via terra, ovvero i documenti di trasporto tipici (AWB, B/L) per il trasporto aereo e nave. Tali prove devono essere monitorate e richieste ai clienti (nelle ipotesi di cessione EXW, ossia franco fabbrica/franco magazzino), oppure allo spedizioniere (quando il trasporto è a cura della società).

Il legislatore unionale è quindi intervenuto sul tema con il citato regolamento Ue 1912/18, in cui ha fornito un elenco dettagliato dei documenti considerati validi (e necessari) come prova dell’avvenuta cessione intraunionale, in quanto atti a dimostrare che i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro di origine a quello di destinazione.

Nel dettaglio i mezzi di prova previsti dal Regolamento UE sono da individuare in via alternativa tra i seguenti, in dipendenza del soggetto che effettua o commissiona il trasporto:

  1. certificazione del venditore che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e contemporaneo possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contraddittori, relativi al trasporto o alla spedizione dei beni:
  • – Documento o lettera CMR riportante la firma;
  • – Polizza di carico,
  • – Fattura di trasporto aereo,
  • – Fattura emessa dallo spedizioniere,

rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra;

oppure contemporaneo possesso di uno qualsiasi dei predetti singoli elementi in combinazione con uno dei seguenti:

  • – Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni,
  • – Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione,
  • – Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato,

rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

  1. possesso da parte del venditore di una dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta deve indicare:
  • – La data di rilascio,
  • – Il nome e l’indirizzo dell’acquirente,
  • – La quantità e la natura dei beni,
  • – La data e il luogo di arrivo dei beni,
  • – Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto,
  • – Nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente,

e contemporaneo possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori, quali:

  • – Documento o lettera CMR riportante la firma,
  • – Polizza di carico,
  • – Fattura di trasporto aereo,
  • – Fattura emessa dallo spedizioniere,

rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, oppure contemporaneo possesso di uno qualsiasi dei suddetti elementi in combinazione con uno dei seguenti documenti:

  • – la polizza assicurativa relativa alla spedizione,
  • – un documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità,
  • – la ricevuta di un depositario nello Stato Ue di destinazione.

OBBLIGO DICHIARATIVO NEL QUADRO RW PER I BITCOIN

L’agenzia delle Entrate (in risposta ad un interpello) ha affermato che i bitcoin, e in generale le criptovalute, vanno monitorati nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche 2018, qualora detenute al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Coerentemente con la risoluzione n. 72/E/2016 (documento di prassi che ha assimilato le valute virtuali a quelle estere), l’amministrazione conferma che anche le valute virtuali ricadono nell’obbligo dichiarativo RW.

Viene inoltre precisato che l’investimento in criptovalute va monitorato utilizzando il cambio al 31 dicembre (o alla data di vendita), rilevato sul sito utilizzato per l’acquisto, e il codice 14 «altre attività estere di natura finanziaria» in colonna 3.

Oltre a ciò il documento contiene precisazioni anche in materia di Irpef e Ivafe.

Ai fini Irpef, l’Amministrazione richiama le conclusioni della risoluzione 72/E ribadendo che le valute virtuali, se detenute al di fuori del regime di impresa, possono generare un reddito diverso tassabile secondo i principi che regolano le operazioni aventi a oggetto valute tradizionali (art. 67 Tuir): può dunque rilevare ogni conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) realizzata per effetto di una cessione a termine oppure a pronti se la giacenza media dell’insieme dei “wallet” detenuti dal contribuente abbia superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi. La giacenza va calcolata sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio, rilevato sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale o in mancanza quello dove ha effettuato la maggior parte delle operazioni. La plusvalenza va dichiarata nel quadro RT, utilizzando il criterio Lifo in caso di vendite parziali, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%.

Ai fini Ivafe, invece, in senso opposto all’assimilazione tra wallet e depositi, l’Agenzia delle Entrate precisa che le criptovalute non sono soggette a tassazione in quanto l’imposta si applica esclusivamente ai depositi e ai conti correnti di natura “bancaria”.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2024

GIOVEDI’ 16 MAGGIO

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell’Iva a debito riferita al I trimestre 2024 per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inail

Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2023 e la quota di acconto del 2024.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

– sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

– sui redditi di lavoro autonomo;

– sulle provvigioni;

– sui redditi di capitale;

– sui redditi diversi;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti

Scade il termine per il pagamento del contributo “fisso” Inps relativo al I trimestre 2024 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps.

 

LUNEDI’ 20 MAGGIO

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il I trimestre 2024.

 

LUNEDI’ 27 MAGGIO

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

VENERDI’ 31 MAGGIO

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della Lipe relativa al I trimestre 2024, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo complessivamente di importo superiore a euro 5.000 relativa alle fatture elettroniche emesse nel I trimestre 2024 che prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro.

 

SABATO 15 GIUGNO

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.