Argomento: NEWS

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2024

LUNEDI’ 18 MARZO

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla Gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

– sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

– sui redditi di lavoro autonomo;

– sulle provvigioni;

– sui redditi di capitale;

– sui redditi diversi;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l’entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2024 sia superiore a 516.456,90 l’imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.

Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2023, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva. Il versamento del saldo Iva annuale può anche essere effettuato entro il 1° luglio 2024 con maggiorazione degli interessi.

Certificazione Unica

Scade l’invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi 2023. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.

Cupe

Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2023 dalle società di capitali.

 

LUNEDI’ 25 MARZO

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

MARTEDI’ 2 APRILE

Presentazione elenchi Intra-12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

Presentazione del modello UniEmens individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Credito di imposta spese di pubblicità

Scade oggi il termine per l’invio telematico della prenotazione dell’agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2024.

FIRR

Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto dei propri agenti relativo al 2023.

 

GIOVEDI’ 4 APRILE

Comunicazione opzioni articolo 121, D.L. 34/2020 per interventi edilizi

Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2023 oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Comunicazione spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali

Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate da parte degli amministratori di condominio delle spese sostenute nel 2023 sulle parti comuni degli edifici condominiali.

 

LUNEDI’ 15 APRILE

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

NUOVO REGIME DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI

A partire dalle cessioni immobiliari effettuate dall’1.1.2024, viene previsto un diverso regime di tassazione delle plusvalenze non conseguite nell’esercizio d’impresa o arti e professioni (art. 67 TUI), distinguendo tra:

  • – cessione di fabbricati che non hanno subìto interventi da superbonus di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020;
  • – cessione di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi che hanno fruito del superbonus di cui al citato articolo 119, D.L. 34/2020.

Mentre infatti per la prima categoria di plusvalenze il quadro normativo non ha subito modifiche rispetto al passato, con tassazione della plusvalenza solo qualora tra l’acquisto e la cessione siano intercorsi meno di cinque anni, per la seconda categoria si prevede un allungamento del periodo temporale di tassazione della plusvalenza fino a 10 anni intercorrenti tra la data di fine dei lavori che hanno beneficiato del superbonus e la cessione del fabbricato.

Per entrambe le fattispecie di plusvalenze, è esplicitamente prevista l’esclusione da tassazione qualora l’immobile sia pervenuto per successione o qualora lo stesso sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso dal proprietario o da un suo familiare.

Nel dettaglio in tutti i casi in cui l’immobile è stato ristrutturato con il superbonus al 110% e si è optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, le spese di ristrutturazione, ai fini del calcolo della plusvalenza vengono considerate nel seguente modo:

  • – per gli interventi realizzati tra i 5 e i 10 anni precedenti la vendita dell’immobile si considera solo il 50% del valore della ristrutturazione. Il prezzo di costruzione o di acquisto però deve essere rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • – per gli interventi realizzati entro i 5 anni precedenti la vendita non si considera il valore della ristrutturazione.

In pratica, se un immobile, che non rientra nelle cause di esclusione, è stato ristrutturato con il 110% utilizzando la cessione del credito o lo sconto in fattura, viene venduto entro i 10 anni, aumenta la base imponibile su cui calcolare le imposte.

In ogni caso è possibile scegliere alternativamente tra la tassazione ordinaria e quella sostitutiva al 26%.

Si evidenzia che tutti gli altri tipi di ristrutturazione, dal bonus casa, all’ecobonus o al bonus facciate non comportano l’allungamento del periodo temporale di tassazione e vengono conteggiati come oneri accessori al prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2024

VENERDI’ 16 FEBBRAIO

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

– sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;

– sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

– sui redditi di lavoro autonomo;

– sulle provvigioni;

– sui redditi di capitale;

– sui redditi diversi;

– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti

Scade il termine per il pagamento del contributo “fisso” Inps relativo al IV trimestre 2023 per gli artigiani e i commercianti iscritti all’Inps.

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva Tfr

Scade oggi il versamento a saldo dell’imposta imposta sostitutiva dovuta sul Tfr. Il versamento del saldo è al netto dell’acconto del 16 dicembre dell’anno precedente.

Autoliquidazione Inail – Versamento

Scade oggi il termine ultimo per procedere all’autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale I rata, del premio Inail relativo al saldo 2023 e all’acconto 2024.

 

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO

Enasarco

Scade oggi il termine di versamento per la casa mandante dei contributi dovuti in riferimento al IV trimestre 2023.

 

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per l’invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2023 per i soggetti trimestrali. Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2024 qualora contenga la “LIPE” in commento.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.

Presentazione del modello UniEmens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2023.

Stampa e conservazione dei libri contabili

Scade il termine per la stampa e conservazione digitale dei libri contabili relativi al periodo di imposta 2022. Va segnalato che è possibile stampare i registri solo a seguito di avvenuta richiesta da parte degli organi di controllo.

Imu

Per il solo periodo di imposta 2023, il termine per l’approvazione delle delibere di approvazione delle aliquote applicabili è stato prorogato dalla L. 213/2023 al 15 gennaio 2024. Se a fonte delle nuove aliquote, emerge una differenza rispetto a quanto già versato come saldo Imu 2023, il conguaglio deve essere versato entro il 29 febbraio 2024.

 

GIOVEDI’ 15 MARZO

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVIE E IVAFE

La Legge di bilancio 2024 aumenta le aliquote dell’Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero (Ivie) e dell’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (Ivafe) nella seguente misura:

  • – Ivie dallo 0,76 all’1,06 per cento;
  • – Ivafe dal 2 al 4 per mille annuo.

L’Ivie è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, ed è calcolata, come l’Imu, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso dei singoli immobili.

Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo non supera i 200 euro, fermo restando l’obbligo di compilazione del quadro RW.

L’aliquota diminuisce allo 0,40 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale.

Tale detrazione deve essere riproporzionata in base alla quota di possesso, per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.

L’Ivafe è dovuta dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, ed è calcolata proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.

In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati nel quadro RW del modello Redditi.

LE AGEVOLAZIONI PER GLI IMPATRIATI DAL 2024

Dal 29 dicembre 2023, data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, vengono abrogati sia l’articolo 16 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 147, sia l’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, riguardanti le disposizioni agevolative per gli impatriati. Restano invece immutate le disposizioni agevolative concernenti gli incentivi per il rientro in Italia dei docenti e ricercatori residenti all’estero (cd. “rientro cervelli”).

Le previgenti disposizioni andranno gradualmente ad esaurirsi a favore di coloro che vi hanno già accesso ed hanno il periodo di godimento in essere al 31 dicembre 2023 o vi possono accedere anche nel corso del periodo d’imposta 2024. Infatti:

  • – a livello generale le nuove regole si applicano a favore dei soggetti, in possesso dei prescritti requisiti di accesso, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024. In concreto il trasferimento con l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente avviene nel corso dell’anno 2024;
  • – transitoriamente, anche se la residenza fiscale in capo al soggetto interessato, secondo i principi relativi, si viene a concretizzare nel 2024, le disposizioni precedenti continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data. Questi soggetti, se si sono trasferiti in Italia nel secondo semestre 2023, diverranno residenti ai fini fiscali nel 2024, ma continueranno ad applicare le regole impatriati vigenti fino al 31 dicembre 2023.

 

Regole per gli impatriati 2024

Il nuovo regime si applica ai contribuenti (lavoratori) che trasferiscono la residenza in Italia, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni (svolte sia in forma individuale che associata, nella forma dell’associazione professionale), tutti prodotti in Italia. Sono esclusi dalla nuova agevolazione, al contrario di quanto avviene in vigenza del vecchio regime, i redditi di lavoro autonomo diversi da quelli di natura professionale e i redditi di impresa.

Requisiti soggettivi e oggettivi

Per i lavoratori che possono beneficiare dello speciale regime è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% su un limite di reddito annuo, concorrente alla formazione del reddito complessivo, non superiore a 600.000 euro annui, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia e a mantenere la residenza fiscale per almeno quattro anni (in questo caso si ritiene quattro periodi d’imposta), corrispondente al tempo minimo per evitare la decadenza dall’agevolazione;
  2. non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al loro trasferimento;
  3. l’attività lavorativa dev’essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia;
  4. devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

In assenza di espressa previsione da parte della norma, si ritiene che si debba prescindere dal requisito della cittadinanza e che l’agevolazione possa essere applicata anche ai cittadini esteri (Ue e/o extra-Ue) in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

La disposizione riconosce l’applicazione del regime di favore anche per i redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori che si trasferiscono in Italia sulla base di un rapporto di lavoro instaurato ed anche permanente (non è necessario che sia nuovo) con lo stesso soggetto (o con un soggetto appartenente al suo stesso gruppo) presso il quale è stato impiegato all’estero, a condizione che il requisito minimo di permanenza all’estero sia almeno di:

1) sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2) sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Durata e misura dell’agevolazione

L’agevolazione fiscale spetta per cinque periodi d’imposta. Se il lavoratore, avendola acquisita, non mantiene la residenza fiscale in Italia per almeno quattro periodi d’imposta, decade dai benefici ed il Fisco provvederà al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Lavoratori con figli minori

I redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare nei seguenti casi:

  1. il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  2. nascita di un figlio ovvero adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In quest’ultimo caso il beneficio maggiorato è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e fino al termine del quinquennio di ordinaria durata dell’agevolazione, permanendo la residenza in Italia del figlio per lo stesso periodo.

Acquisto dell’abitazione principale in Italia

Viene transitoriamente riconosciuto un particolare regime di favore, prolungato per ulteriori tre periodi d’imposta, per i redditi dei soggetti che trasferiscono in Italia la loro residenza anagrafica nell’anno 2024 e che hanno acquistato, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tale caso i redditi agevolati, nell’ulteriore triennio aggiuntivo, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. In questo caso il soggetto acquirente dev’essere personalmente il lavoratore e l’immobile non può essere stato acquistato da un familiare, (come invece avviene nelle pregresse regole).