Argomento: Iva
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2025
MERCOLEDI’ 16 LUGLIO
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell’IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’IVA dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:
- – sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’IRPEF;
- – sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- – sui redditi di lavoro autonomo;
- – sulle provvigioni;
- – sui redditi di capitale;
- – sui redditi diversi;
- – sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
ACCISE – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.
LUNEDI’ 21 LUGLIO
Proroga versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 imposte e contributi
Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA per le quali la scadenza ordinaria era il 30 giugno 2025, a seguito della proroga disposta dall’art.13, D.L. n. 84/2025. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).
VENERDI’ 25 LUGLIO
Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.
GIOVEDI’ 31 LUGLIO
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.
Modello TR
Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al secondo trimestre 2025.
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2025
LUNEDI’ 16 GIUGNO
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:
- – sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
- – sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- – sui redditi di lavoro autonomo;
- – sulle provvigioni;
- – sui redditi di capitale;
- – sui redditi diversi;
- – sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
ACCISE – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.
Imu – Versamento acconto 2025
Versamento da parte dei soggetti obbligati dell’acconto dell’imposta municipale unica dovuta per il 2025.
MERCOLEDI’ 25 GIUGNO
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
LUNEDI’ 30 GIUGNO
Comunicazione indirizzo PEC amministratori
Scadenza del termine per le imprese costituite in forma societaria per la comunicazione al Registro delle imprese dell’indirizzo PEC personale di ciascun amministratore della società.
Dichiarazione Imu
Scadenza per la trasmissione al Comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell’imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2024.
Diritto annuale CCIAA
Scadenza del versamento dovuto per l’anno 2025 alla CCIAA territorialmente competente.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.
MARTEDI’ 15 LUGLIO
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2025
VENERDì 16 MAGGIO
Versamenti Iva mensili e trimestrali
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell’Iva a debito riferita al primo trimestre 2025 per i contribuenti Iva trimestrali.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Versamento dei contributi Inail
Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2024 e la quota di acconto del 2025.
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:
- – sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
- – sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- – sui redditi di lavoro autonomo;
- – sulle provvigioni;
- – sui redditi di capitale;
- – sui redditi diversi;
- – sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
ACCISE – Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
Inps – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti
Scade il termine per il pagamento del contributo “fisso” Inps relativo al primo trimestre 2025 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps.
MARTEDì 20 MAGGIO
Enasarco: versamento contributi
Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il primo trimestre 2025.
LUNEDì 26 MAGGIO
Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
MARTEDì 3 GIUGNO
Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva
Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al primo trimestre 2025, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.
Imposta di bollo
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo complessivamente di importo superiore a 5.000 euro relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2025 che prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro.
DOMENICA 15 GIUGNO
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
DAL 1° LUGLIO 2022 L’OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA SOSTITUISCE L’ESTEROMETRO
Nuove regole per comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato; viene di fatto soppresso il cosiddetto “esterometro”, ma occorre inviare all’Agenzia delle entrate le medesime informazioni in maniera “singola”, con un evidente aggravio di adempimenti.
Nel dettaglio, per le operazioni realizzate sino allo scorso 30 giugno con “controparte straniera” i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti.
Ora l’articolo 1, comma 3-bis, D. Lgs. 127/2015 prevede che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere debbano essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
Operazioni attive
Per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro gli ordinari termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).
In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Quindi, di fatto, dal 1° luglio anche le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti dovranno transitare dalla fattura elettronica, secondo le modalità già ben note per le fatture emesse verso operatori nazionali; ovviamente il cliente straniero non essendo collegato al sistema di interscambio non riceverà la fattura elettronica, per cui occorrerà inviare una copia della fattura secondo le modalità tradizionali (ad esempio, un Pdf via mail).
Operazioni passive
Per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19 (a seconda dell’operazione posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Quindi, di fatto, l’integrazione/autofattura, che sino allo scorso 30 giugno poteva avvenire in modalità analogica, dovrà necessariamente avvenire in modalità telematica, inviando il documento integrativo al Sistema di interscambio.
Tipologie di documenti elettronici da utilizzare:
TD17 | Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero |
Questa integrazione/autofattura si deve emettere per assolvere l’imposta relativa ad una prestazione di servizi con fornitore estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano). |
TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
Questa integrazione si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l’Iva deve essere assolta dal cessionario in Italia.
Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito Iva. |
TD19 | Integrazione o autofattura per acquisto di beni articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 |
Questa integrazione/autofattura riguarda il caso in cui si acquistano beni da un venditore estero, ma questi beni sono già nel territorio italiano (quindi non si tratta né di importazione, né di acquisto intracomunitario); in questo caso il fornitore emette una fattura senza addebito dell’Iva, che andrà assolta dall’acquirente italiano (appunto emettendo autofattura).
Il codice TD19 deve essere utilizzato anche per l’acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano, così come per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva, oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva. |
Si segnala che Il D.L. “Semplificazioni fiscali” (articolo 12, D.L. 73/2022) prevede che siano escluse dall’obbligo di comunicazione tramite SDI, oltre alle operazioni documentate da bolletta, anche “quelle, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972”.
Questa modifica permette di evitare l’invio di operazioni non territoriali di importo non significativo (ad esempio le fatture di alberghi o ristoranti per prestazioni ricevute all’estero).
NUOVI OBBLIGHI PER LA VENDITA A DISTANZA DI BENI E SERVIZI A PRIVATI CITTADINI EUROPEI: REGIMI “OSS” E “IOSS”
Dal prossimo 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva Iva 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.
Le nuove regole ai fini Iva per l’e-commerce saranno introdotte in tutta l’Unione Europea al fine di garantire che l’imposta sul valore aggiunto sia versata nel paese in cui vengono consumati i beni o forniti i servizi pagati e al fine di offrire alle imprese un sistema per dichiarare e versare l’Iva dovuta nella UE (con cadenza trimestrale).
Le principali novità applicabili alle vendite a distanza nei confronti di consumatori finali riguardano:
- – la rilevanza nello stato UE di destinazione delle cessioni di beni intracomunitarie;
- – un’unica soglia annuale di 10.000 euro per tutti gli stati Ue al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello stato del cedente;
- – la possibilità di evitare di identificarsi ai fini Iva nello stato dell’acquirente optando per l’Oss (ex Moss).
L’Agenzia delle entrate ha, pertanto, predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali Oss e Ioss, di effettuare la registrazione on line, assolvendo gli obblighi Iva in un solo stato dell’Unione europea.
In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione Iva dello sportello unico – cosiddetto regime Moss (mini one stop shop) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.
In particolare, verranno introdotti:
- – il regime “OSS” (one stop shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo;
- – il regime “IOSS” (import one stop shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
Per accedere al nuovo regime opzionale Oss (one stop shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell’area riservata alla sezione “Regimi Iva mini one stop shop, one stop shop e import one stop shop”.
Il regime Oss UE
Possono accedere al regime UE:
- – i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione Europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche;
- – i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione Europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti extra Ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.
Il regime riguarda:
- – vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- – vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- – prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a consumatori finali.
Il regime Oss non UE
Possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell’UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini Iva in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.
Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell’UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori finali). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l’Iva per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell’UE.
Il regime opzionale Ioss (import one stop shop)
Dal 1° luglio 2021 l’Iva sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’UE indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi nell’UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’Iva dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.
Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di riscuotere presso l’acquirente l’Iva sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale Iva tramite lo sportello unico per le importazioni (Ioss).
Se si ricorre all’Ioss, l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro) nell’UE è esente da Iva. L’Iva è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente e da versare tramite lo sportello unico per le importazioni (Ioss).
Si segnala infine che le funzionalità rese disponibili dall’Agenzia delle entrate (ai fini della registrazione per i suesposti regimi) sono operative dallo scorso 1° aprile 2021, mentre i nuovi regimi entreranno in vigore dal 1° luglio 2021.