Argomento: Senza categoria
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI ANNI 2017 E 2018
L’articolo 5 D.L. 41/2021 ha previsto la possibilità di definire in via agevolata, ovvero beneficiando dell’integrale stralcio delle sanzioni, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.
L’agevolazione riguarda esclusivamente i titolari di partita Iva che hanno subìto una riduzione del volume d’affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto all’anno precedente.
Con il provvedimento prot. n. 275852/2021 del 19 ottobre, l’Agenzia delle Entrate definisce i dettagli della definizione agevolata:
- – per accedere al beneficio in esame devono essere versati gli importi dovuti entro l’ordinario termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche ratealmente;
- – nel caso in cui ricorrano i presupposti per beneficiare della definizione agevolata non sono dovute le sanzioni (o le somme aggiuntive, in caso di irregolarità relative ai contributi previdenziali) contenute nella comunicazione di irregolarità. Sono invece interamente dovuti gli interessi;
- – possono beneficiare della “definizione agevolata degli avvisi bonari” i contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 e che abbiano subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta precedente (i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva possono considerare, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta 2019 e 2020);
- – la definizione si applica alle comunicazioni 2017 elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto della sospensione, e alle comunicazioni 2018 elaborate entro il 31.12.2021;
- – considerato che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», i contribuenti devono presentare apposita autodichiarazione entro il 31.12.2021, ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.
Svizzera, scambio di informazioni in vigore dal 13 luglio 2016.
Lo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera è ufficialmente operativo. Con la notifica per via diplomatica del protocollo di Milano del 23 febbraio 2015 – avvenuta il 13 luglio scorso – è in vigore a tutti gli effetti il meccanismo rafforzato delle rogatorie fiscali tra i due Stati.
La prima conseguenza è che la Svizzera non potrà più opporre al fisco italiano il segreto bancario. La cooperazione fiscale viene estesa a tutte le cosiddette «informazioni verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e/o per l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, riscosse in Italia oppure in Svizzera». Il Protocollo vieta «una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni» (la cd. fishing expedition) e vieta inoltre qualsiasi domanda di informazione «la cui rilevanza in merito agli affari di un determinato contribuente non sia verosimile».
Sono, però, ammesse le «domande raggruppate», nel senso che la domanda di cooperazione fiscale può riferirsi sia a un singolo contribuente che a una pluralità di contribuenti.
Restano però fermi i principi storici del rispetto del segreto da parte delle autorità fiscali che ricevono il risultato della domanda di assistenza, e anche il divieto di utilizzare i documenti a scopi diversi da quelli fiscali, salvo ovviamente il caso di perseguire ipotesi di reati fiscali.
Il sistema rafforzato della cooperazione su domanda continuerà a sussistere anche successivamente al 1° gennaio 2017, quando entreranno in vigore anche per la Svizzera sia il sistema della trasmissione spontanea delle informazioni fiscali sia il sistema dello scambio automatico riguardante il saldo attivo dei conti bancari presso istituti di credito o presso determinate compagnie di assicurazione.