Argomento: Contenzioso

ATTIVATA LA PROCEDURA PER LE DOMANDE PER LA ROTTAMAZIONE QUATER

Sul sito agenziaentrateriscossione è disponibile la procedura per trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”), che dovrà essere inviata, dai soggetti interessati, entro il 30 aprile 2023. La domanda può essere presentata soltanto telematicamente, e sono previste due procedure alternative:

  • – per chi non è in possesso di Sid, Cie o Cns, si potrà accedere allegando un documento e specificando un indirizzo e-mail. Il richiedente riceverà quindi una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore e una seconda e-mail di presa in carico della pratica;
  • – dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns.

In entrambi i casi la ricevuta di presentazione della domanda sarà trasmessa a mezzo mail dall’Agenzia delle entrate e della riscossione. Ciò significa, quindi, che coloro che hanno presentato domanda nell’area riservata riceveranno una sola mail (di presa in carico della pratica, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023); coloro che hanno presentato la domanda direttamente dall’area pubblica riceveranno tre e-mail (la prima per la convalida della richiesta, la seconda con il numero identificativo della pratica e la terza con allegata la ricevuta di presentazione della domanda, se la documentazione risulta corretta).

Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente una “Comunicazione” di accoglimento della domanda, con indicazione delle somme dovute, delle scadenze di pagamento e dei moduli per il pagamento precompilati, oppure, in alternativa, di diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta. L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure dilazionato in un massimo di 18 rate trimestrali, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 gli interessi al tasso del 2% annuo.

Si precisa che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della nuova previsione:

  • – non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
  • – non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • – resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
  • – sarà ammesso il rilascio del Durc;
  • – il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (e potranno quindi essere disposti i rimborsi d’imposta senza attivazione della procedura di compensazione) e 48-bis D.P.R. 602/1973 (e potranno così essere effettuati i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni);
  • – sono sospesi i termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.07.2023);
  • – sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda.

Il contribuente può presentare anche più istanze di Definizione agevolata in tempi diversi (ovviamente, sempre entro la scadenza del 30 aprile 2023). In questo caso: se l’istanza è riferita ad altri carichi, l’ultima sarà considerata integrativa della precedente; se l’istanza è riferita agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, l’ultima è considerata sostitutiva della precedente.

Oggetto della definizione agevolata potranno essere:

  • – carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. Viene richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, mentre vengono stralciate le somme dovute a titolo di sanzioni (tributarie o contributive), interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
  • – multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi). Restano in questo caso dovute le sanzioni, e vengono stralciate le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni” ex articolo 27 L. 689/1981), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
  • – Carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato. Possono rientrare nella Rottamazione-quater solo dopo apposita delibera degli stessi enti creditori pubblicata entro il 31.01.2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione.
  • – Somme dovute agli enti locali. È ammessa la rottamazione quater solo per i carichi affidati all’Agenzia dell’entrate Riscossione (non ammessa quindi se l’ente locale riscuote in proprio o tramite concessionari locali).

LEGGE DI BILANCIO 2023: NOVITÀ FISCALI IN SINTESI

Il 29 dicembre 2023 il Senato ha approvato definitivamente il DDL di bilancio 2023.

Si riepilogano a seguire, in sintesi, le principali novità fiscali.

 

Novità per il regime forfettario

Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario.
Viene inoltre prevista l’immediata cessazione (senza aspettare l’anno successivo) degli effetti dell’agevolazione ne caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi: ciò comporta l’assoggettamento ad Irpef ordinaria per tutto il reddito prodotto nell’anno, e l’applicazione dell’Iva dal momento di superamento del limite di euro 100.000. Per approfondimenti: Novità su forfettari per l’anno 2023

Flat tax incrementale per redditi di impresa e lavoro autonomo

Viene previsto, per il solo anno 2023, che i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore tra i redditi dichiarati nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare. Per approfondimenti: Novità su tassazione incrementale flat-tax

Aumento dell’aliquota di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio

Si prevede che per le imprese che esercitano l’attività del commercio al dettaglio le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili in misura non superiore al 6% (in luogo del 3% precedentemente previsto) per il periodo 2023-2027.

Trattamento fiscale delle cripto-attività e regolarizzazione delle omissioni

Viene inserita nell’articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.
Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.
I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Per approfondimenti: Novità fiscali sulle cripto attività detenute da soggetti residenti

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri

Viene prevista per i contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa detengono partecipazioni in società ed enti esteri, la possibilità di affrancare o rimpatriare (attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 9% o al 30%), gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).
A seguito dell’opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

Si prevede che siano assoggettate a imposta in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata dei beni posseduti da società

Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell’imposta di registro.
Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.
Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici. Per approfondimenti: Assegnazione agevolata dei beni ai soci, trasformazione agevolata in società semplice ed estromissione degli immobili dell’impresa individuale

Estromissione agevolata dei beni posseduti dalle imprese individuali

Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni posseduti dalle imprese individuali, che consentono di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%.
L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Limite alla circolazione del contante

Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Limitata la derivazione rafforzata in caso di correzione degli errori

Viene limitata la portata innovativa dell’articolo 8 D.L. 73/2022, prevedendo che l’estensione del criterio di “derivazione rafforzata” alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili (sopravvenienze) si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, e non alla generalità dei contribuenti.

Innalzamento dei limiti previsti per la contabilità semplificata

Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi, e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva

Si prevede che l’Agenzia delle Entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona:
–  per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria);
–  per consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività;
–  per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.
La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituita dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Estensione del credito d’imposta energia e gas

Vengono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, e incrementate le percentuali nelle seguenti misure:
– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
– 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
– 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.
I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Credito d’imposta beni strumentali 4.0: termine per l’effettuazione dell’investimento

Si prevede che le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023), continuando a beneficiare delle maggiori agevolazioni previste per l’anno 2022.

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati

Viene previsto, per tutte le imprese che acqui­stano prodotti realizzati con materiali prove­nienti dalla raccolta differenziata degli im­ballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro, il  ricono­scimento, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo mas­simo annuale di 20.000 euro per ciascun be­neficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste.

Credito di imposta per Iva relativa ad acquisto di immobili di classe energetica A e B

Viene riproposto il credito di imposta, sotto forma di detrazione Irpef, pari al 50% dell’Iva versata per l’acquisto (effettuato entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.
La detrazione è ripartita in dieci quote costanti a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese.

Bonus mobili

Per l’anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Bonus barriere architettoniche

Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Novità in materia di superbonus

Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023.
Più precisamente, tale riduzione non si applica:
1.  agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
3. agli interventi effettuati dai con­domìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori ri­sulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 no­vembre 2022, sempre che tale data sia atte­stata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
4. agli interventi comportanti la demo­lizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del ti­tolo abilitativo.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un’imposta sostitutiva, che viene incrementata dal 14 al 16%.
Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
– delle imposte e dei contributi previdenziali;
– degli interessi e delle somme aggiuntive;
– delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).
Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l’importo dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).
È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, e si precisa che si dà luogo a rimborso degli importi già versati.

Regolarizzazione irregolarità formali

Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Ravvedimento con sanzioni “ridotte”

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate.
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati en­tro la data del 31 marzo 2023, nonché rela­tivi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vi­gore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previ­sto dalla legge.
Gli avvisi di accertamento e gli av­visi di rettifica e di liquidazione non impu­gnati e ancora impugnabili alla data di en­trata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successi­vamente, entro il 31 marzo 2023, sono defi­nibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero.
È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, con il paga­mento di un importo pari al valore della controversia.
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.
Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell’ambito degli istituti deflattivi

Può essere regolarizzato l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:
– delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
– degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione

È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.
Relativamente alle sanzioni ammini­strative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limi­tatamente agli interessi; l’an­nullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le di­sposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

Rottamazione-quater

È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l’abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:
– dovute a titolo di capitale;
– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Per approfondimenti: Attivata la procedura per le domande per la rottamazione quater

Riduzioni delle aliquote Iva

Vengono assoggettati all’aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia.
Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l’aliquota Iva per la cessione dei pellet.
È prorogata inoltre la riduzione dell’aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; la riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

Costituiscono reddito da lavoro dipendente le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.
In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) l’imposta sostitutiva del 5%:
– entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
– ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.

Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato

È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL MILLEPROROGHE: SINTESI DELLE NOVITÀ

Assemblee a distanza

Viene confermata la possibilità di tenere le assemblee delle società di capitali anche con modalità esclusivamente “a distanza” fino al 31 luglio 2022.

Riduzione del capitale per perdite
Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui l’obbligo di riduzione del capitale e lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale).

Sospensione degli ammortamenti
Viene riconosciuta la facoltà di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni anche all’esercizio 2021: possibilità riconosciuta a tutti e non soltanto a coloro che nell’esercizio 2020 non hanno effettuato gli ammortamenti.

Limitazioni all’uso del contante
Il limite per la circolazione del contante torna ad essere quello di 2.000 euro (con possibilità, quindi, di trasferimenti in contanti fino a 1.999,99 euro) fino al 31 dicembre 2022. Tale limite si ridurrà nuovamente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Credito d’imposta beni strumentali: proroga dei termini per l’effettuazione degli investimenti
Trova applicazione la favorevole disciplina prevista per il credito d’imposta beni strumentali nell’anno 2021 anche per gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (e non solo fino al 30 giugno 2022), sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche
Viene prorogata al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio 2022) il termine di decorrenza per l’applicabilità delle sanzioni previste dalla L. 124/2017, in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per l’anno 2021. Per l’anno 2022, invece, viene previsto che le sanzioni troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023. Si ricorda che la normativa in questione pone, a carico di associazioni e imprese, l’obbligo di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, nel bilancio o sul sito internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.

Sanzioni per obblighi relativi alle certificazioni dei sostituti d’imposta
Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione dell’ordinaria sanzione (pari a euro 100 per ogni CU), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).

Rateazioni: nuovi termini per i decaduti
Vengono riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti della zona rossa), sia intervenuta la decadenza dal beneficio. La richiesta deve essere presentata entro il 30 aprile 2022.

Termini agevolazione prima casa
Viene prorogata al 31 marzo 2022 (precedentemente prevista fino al 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione delle agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa.

Visto e asseverazione per gli interventi edilizi “minori”: decorrenza esonero

Viene precisato che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal superbonus, ad eccezione del bonus facciate) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese.

NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

In data 30 dicembre 2021 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di Legge di bilancio.

Si riepilogano a seguire le principali novità fiscali.

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche (Articolo 1, commi 2-4)

Vengono riorganizzate le aliquote Irpef, che da 5 diventano 4, e in particolare:

– Fino a 15.000 euro: 23%

– Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25% (era del 27%)

– Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35% (era del 38%)

– Oltre 50.000 euro: 43%

In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta per i redditi superiori a 50.000 euro (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro).
Vengono inoltre riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) prevedendo un livellamento delle soglie di reddito.

Viene inoltre riformulata la disciplina del “bonus 100 euro”, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro).

Esclusione da Irap per le persone fisiche (Articolo 1, commi 8 e 9)

Sono esentati da Irap, dal periodo d’imposta 2022, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni in forma individuale.

Modifiche alla disciplina del patent box (Articolo 1, commi 10 e 11)

Dopo il primo intervento operato con il Decreto Fiscale, il legislatore è tornato sulla disciplina del patent box, che oggi prevede, in luogo dell’esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del 110%.
Viene tuttavia limitato l’ambito di applicazione dell’agevolazione, che risulta ora limitato ai seguenti beni:
– software protetto da copyright;
– brevetti industriali;
– disegni e modelli.

Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (Articolo 1, commi 14-23)

La remunerazione dell’Agenzia della riscossione sarà garantita da una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato, ragion per cui spariranno gli aggi alla riscossione.
Restano comunque dovute dai debitori:
–          una quota, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione,
–          una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.
Le misure delle due quote saranno fissate con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

Proroga superbonus 110% (Articolo 1, comma 28)

Possono beneficiare del superbonus tutte le spese sostenute fino al 30.06.2022. Sono tuttavia confermate alcune differenziazioni tra i diversi soggetti beneficiari.

Per approfondimenti si veda: La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha prorogato il superbonus 110%

Sconto in fattura e cessione del credito (Articolo 1, comma 29)

Viene stabilito che l’opzione per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito è esercitabile per le spese sostenute anche negli anni 2022, 2023 e 2024.

Viene poi previsto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus del 110%, e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da porre in essere da parte dei tecnici abilitati, escludendo da tale obbligo:

– gli interventi di così detta edilizia libera, in base non solo ai prezzari individuati con il decreto del 6 agosto 2020, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transazione ecologica da adottare entro il 9 febbraio 2022, e

– gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al così detto bonus facciate.

Altre detrazioni edilizie (Articolo 1, commi 37 e 38)

Vengono prorogate le detrazioni in corso, con alcune modifiche e nuove tipologie.

Per apprendimenti si veda: Crediti di imposta per interventi in edilizia ed ecobonus

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “transizione 4.0” (Articolo 1, comma 44)

Viene rimodulato il credito di imposta spettante per gli investimenti realizzati negli anni 2023-2025.

Per approfondimenti si veda: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali transizione 4.0

Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (Articolo 1, comma 45)

Viene modificata ed estesa la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transazione ecologica, in innovazione ecologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per approfondimenti si veda: Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

Incremento limite annuo di compensazione o rimborso (Articolo 1, comma 72)

Intervenendo sull’articolo 34, primo comma, della legge n. 388 del 2000, si prevede che il limite annuo di credito d’imposta e contributi compensabili venga stabilito a regime in euro 2 milioni annui.

Modifiche alla disciplina sulla rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali (Articolo 1, commi 622-624)

Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i marchi e l’avviamento), la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell’imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.

Può essere versata un’imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell’imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d’imposta.

Viene concessa la possibilità di rinunciare alla rivalutazione effettuata nei bilanci 2020, con rimborso o utilizzo in compensazione dell’imposta di rivalutazione già versata. Verrà emanato apposito provvedimento per l’esercizio di tale opzione.

Sospensione ammortamenti (Articolo 1, comma 711)

Attraverso una modifica al comma 7-bis, dell’articolo 60, del decreto-legge n. 194 del 2020, viene stabilito che la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevista per il 2020, è estesa anche all’esercizio successivo per i soggetti che abbiano effettivamente sospeso gli ammortamenti per l’anno 2020.

Estensione termine cartelle di pagamento (Articolo 1, comma 913)

Viene stabilito che con riferimento alle cartelle di pagamento che sono notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento risultante dal ruolo è fissato in centottanta giorni, in luogo dei sessanta giorni previsti a regime.

Sospensione dei termini di versamento per il settore sportivo (Articolo 1, commi 923-924)

È prevista la sospensione, fino al mese di aprile 2022, di alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI RELATIVI AL 2017 E 2018

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 275852 del 19 ottobre 2021 ha dettato le disposizioni attuative della definizione agevolata (abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità) prevista dal D.L. 41/2021 per i titolari di Iva che hanno subito una riduzione di almeno il 30% del volume di affari del periodo di imposta 2020 rispetto al volume di affari del periodo di imposta precedente. Sussistendone i presupposti il contribuente dovrà pagare o rateizzare gli importi dovuti entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

Si precisa che la misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 e oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. In particolare si tratta di:

  • – somme dovute relativamente al periodo di imposta 2017 ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate ma non ancora notificate da parte dell’Agenzia delle entrate in quanto oggetto di sospensione;
  • – somme dovute relativamente al periodo di imposta 2018 ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate o da elaborare entro il 31 dicembre 2021.

Sarà l’Agenzia delle entrate ad individuare i contribuenti (qualsiasi titolare di partita Iva ancora attiva) a cui verrà inviata via pec o con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di definizione con l’importo ridotto da versare.