CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI “TRANSIZIONE 4.0” PER GLI ANNI 2023 - 2025

L’articolo 1, comma 44 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), modificando l’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, stabilisce che per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato “A” alla legge n. 232 del 2016 (c.d. beni materiali “industria 4.0”), spetta un credito d’imposta pari a:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni,

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni,

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni,

per gli acquisti effettuati:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero
  • entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per le imprese che effettuano investimenti in beni di cui all’allegato “B” alla legge n. 232 del 2016 (c.d. beni immateriali “industria 4.0”), spetta un credito d’imposta pari a:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 (norma già in vigore) e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione, spetta un credito d’imposta
  • del 15% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione,
  • del 10% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con gli eventuali slittamenti al 30 giugno dell’anno successivo in presenza delle condizioni prescritte dalla norma, la norma dispone che si considerano agevolabili «anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza».