NOVITÀ SU TASSAZIONE INCREMENTALE (FLAT TAX)

Nella Legge di Bilancio 2023 (commi 55-57) è prevista l’introduzione della flat tax, la cui applicazione è attualmente limitata al solo periodo d’imposta 2023.

Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario è prevista una tassazione del 15% (sostitutiva di Irpef e addizionali) da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei 3 anni precedenti.

La norma stabilisce che ai lavoratori autonomi e imprenditore individuali che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà una tassa piatta del 15% sulle variazioni di reddito calcolate come differenza tra il reddito prodotto nell’anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

Al riguardo si ritiene che il contribuente, oltre a non applicare il regime forfettario 2023, per accedere alla presente agevolazione non deve averlo applicato neppure nel triennio precedente di riferimento.

Tale imposta viene calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Esempio  
Reddito 2023 = 100.000

Reddito 2020 = 50.000         reddito 2021 = 60.000            reddito 2022 = 80.000

Maggior reddito triennio precedente = 80.000

Differenza = 20.000

Decurtazione = 5% di 80.000 = 4.000

Reddito 2023 agevolabile = 20.000 – 4.000 = 16.000

La norma stabilisce che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva.

Inoltre, per il calcolo dell’acconto dovuto per il 2024 non si terrà conto di tale agevolazione.