NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022
In data 30 dicembre 2021 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di Legge di bilancio.
Si riepilogano a seguire le principali novità fiscali.
Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche (Articolo 1, commi 2-4)
Vengono riorganizzate le aliquote Irpef, che da 5 diventano 4, e in particolare:
– Fino a 15.000 euro: 23%
– Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25% (era del 27%)
– Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35% (era del 38%)
– Oltre 50.000 euro: 43%
In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta per i redditi superiori a 50.000 euro (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro).
Vengono inoltre riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) prevedendo un livellamento delle soglie di reddito.
Viene inoltre riformulata la disciplina del “bonus 100 euro”, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro).
Esclusione da Irap per le persone fisiche (Articolo 1, commi 8 e 9)
Sono esentati da Irap, dal periodo d’imposta 2022, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni in forma individuale.
Modifiche alla disciplina del patent box (Articolo 1, commi 10 e 11)
Dopo il primo intervento operato con il Decreto Fiscale, il legislatore è tornato sulla disciplina del patent box, che oggi prevede, in luogo dell’esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del 110%.
Viene tuttavia limitato l’ambito di applicazione dell’agevolazione, che risulta ora limitato ai seguenti beni:
– software protetto da copyright;
– brevetti industriali;
– disegni e modelli.
Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (Articolo 1, commi 14-23)
La remunerazione dell’Agenzia della riscossione sarà garantita da una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato, ragion per cui spariranno gli aggi alla riscossione.
Restano comunque dovute dai debitori:
– una quota, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione,
– una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.
Le misure delle due quote saranno fissate con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
Proroga superbonus 110% (Articolo 1, comma 28)
Possono beneficiare del superbonus tutte le spese sostenute fino al 30.06.2022. Sono tuttavia confermate alcune differenziazioni tra i diversi soggetti beneficiari.
Per approfondimenti si veda: La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha prorogato il superbonus 110%
Sconto in fattura e cessione del credito (Articolo 1, comma 29)
Viene stabilito che l’opzione per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito è esercitabile per le spese sostenute anche negli anni 2022, 2023 e 2024.
Viene poi previsto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus del 110%, e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da porre in essere da parte dei tecnici abilitati, escludendo da tale obbligo:
– gli interventi di così detta edilizia libera, in base non solo ai prezzari individuati con il decreto del 6 agosto 2020, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transazione ecologica da adottare entro il 9 febbraio 2022, e
– gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al così detto bonus facciate.
Altre detrazioni edilizie (Articolo 1, commi 37 e 38)
Vengono prorogate le detrazioni in corso, con alcune modifiche e nuove tipologie.
Per apprendimenti si veda: Crediti di imposta per interventi in edilizia ed ecobonus
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “transizione 4.0” (Articolo 1, comma 44)
Viene rimodulato il credito di imposta spettante per gli investimenti realizzati negli anni 2023-2025.
Per approfondimenti si veda: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali transizione 4.0
Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (Articolo 1, comma 45)
Viene modificata ed estesa la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transazione ecologica, in innovazione ecologica 4.0 e in altre attività innovative.
Per approfondimenti si veda: Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo
Incremento limite annuo di compensazione o rimborso (Articolo 1, comma 72)
Intervenendo sull’articolo 34, primo comma, della legge n. 388 del 2000, si prevede che il limite annuo di credito d’imposta e contributi compensabili venga stabilito a regime in euro 2 milioni annui.
Modifiche alla disciplina sulla rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali (Articolo 1, commi 622-624)
Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i marchi e l’avviamento), la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell’imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.
Può essere versata un’imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell’imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d’imposta.
Viene concessa la possibilità di rinunciare alla rivalutazione effettuata nei bilanci 2020, con rimborso o utilizzo in compensazione dell’imposta di rivalutazione già versata. Verrà emanato apposito provvedimento per l’esercizio di tale opzione.
Sospensione ammortamenti (Articolo 1, comma 711)
Attraverso una modifica al comma 7-bis, dell’articolo 60, del decreto-legge n. 194 del 2020, viene stabilito che la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevista per il 2020, è estesa anche all’esercizio successivo per i soggetti che abbiano effettivamente sospeso gli ammortamenti per l’anno 2020.
Estensione termine cartelle di pagamento (Articolo 1, comma 913)
Viene stabilito che con riferimento alle cartelle di pagamento che sono notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento risultante dal ruolo è fissato in centottanta giorni, in luogo dei sessanta giorni previsti a regime.
Sospensione dei termini di versamento per il settore sportivo (Articolo 1, commi 923-924)
È prevista la sospensione, fino al mese di aprile 2022, di alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).