NOVITÀ SU FORFETTARI PER L’ANNO 2023

Con la Legge di Bilancio è stato previsto l’ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario (ampliamento che avviane attraverso l’innalzamento del limite di ricavi/compensi consentito per l’accesso al regime stesso), e l’introduzione di una ipotesi di fuoriuscita retroattiva.

La nuova soglia di accesso

Il regime forfettario è caratterizzato dalla determinazione del reddito con criteri forfettari, applicando, a seconda dell’attività esercitata, delle specifiche percentuali di redditività ai ricavi e compensi incassati dal contribuente nel corso del periodo d’imposta. Le percentuali sono le seguenti:

Gruppo Codice attività ATECO Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81) 40%
Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.8) 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio (46.1) 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

Il reddito determinato dalla applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi viene assoggettato a tassazione sostitutiva con una aliquota del 15% (o del 5% per i primi 5 anni di attività nei quali sussista il requisito della novità).

Tra i requisiti di accesso e di permanenza in tale regime, da verificarsi sul periodo d’imposta precedente quello nel quale si intende utilizzare il regime, vi è la verifica del limite dei ricavi o compensi incassati.

Tale limite in precedenza era fissato a 65.000 euro, mentre a partire dal 2023 esso risulta incrementato, ed è pari a 85.000 euro (si tratta del comma 54 della Legge di Bilancio 2023).

Facendo riferimento a interpretazioni fornite nel passato in relazione a un analogo caso, per l’applicazione del regime forfettario nel 2023 occorrerà verificare l’ammontare dei ricavi o compensi incassati nel 2022, comunque già considerando la nuova e più alta soglia di 85.000 euro.

La fuoriuscita retroattiva

Mentre in precedenza (quindi fino al 2022) lo sforamento del limite di ricavi o compensi incassati causava sempre la fuoriuscita dal regime forfettario a decorrere dall’anno successivo, senza alcun effetto sull’anno in cui avveniva il superamento, nella nuova disciplina applicabile dal 2023 la fuoriuscita potrà avere effetti anche in relazione al medesimo anno di superamento.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, chi avrà compensi o ricavi superiori a 100.000 euro uscirà immediatamente dal regime forfettario, con riferimento al medesimo anno, senza aspettare l’anno fiscale seguente. Tali effetti retroattivi riguardano la tassazione ai fini delle imposte sul reddito, mentre sarà dovuta l’Iva solo a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Chi invece supererà la nuova soglia degli 85.000 euro, restando sotto ai 100.000 euro, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla previgente disciplina, quindi senza alcun effetto sull’anno di superamento.

Nuova regola applicabile dal 2023: ricavi o compensi incassati
Fino 85.000 euro 85.000,01 – 100.000,00 Oltre euro 100.000,00
Può essere mantenuto il regime forfettario Fuoriuscita dall’anno successivo Fuoriuscita dallo stesso anno

A oggi non sono del tutto chiari gli effetti reddituali sull’anno nel quale è avvenuto il superamento del limite di 100.000 euro; di certo il reddito prodotto non sarà più sottoposto a imposta sostitutiva, ma sarà soggetto a Irpef, ma altri aspetti non sono regolati dalla nuova norma.

Venendo meno il regime forfettario dovrebbe venir meno la forfettizzazione del reddito e quindi saranno deducibili i costi sostenuti; conseguentemente si deve anche concludere che dovrebbero essere deducibili gli ammortamenti sui beni strumentali.

Inoltre, dovrebbe essere detraibile l’Iva assolta sugli acquisti (almeno a partire dalle operazioni effettuate dalla data di superamento in poi).

Su questi aspetti si attendono i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.