DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI ANNI 2017 E 2018

L’articolo 5 D.L. 41/2021 ha previsto la possibilità di definire in via agevolata, ovvero beneficiando dell’integrale stralcio delle sanzioni, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

L’agevolazione riguarda esclusivamente i titolari di partita Iva che hanno subìto una riduzione del volume d’affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto all’anno precedente.

Con il provvedimento prot. n. 275852/2021 del 19 ottobre, l’Agenzia delle Entrate definisce i dettagli della definizione agevolata:

  • – per accedere al beneficio in esame devono essere versati gli importi dovuti entro l’ordinario termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche ratealmente;
  • – nel caso in cui ricorrano i presupposti per beneficiare della definizione agevolata non sono dovute le sanzioni (o le somme aggiuntive, in caso di irregolarità relative ai contributi previdenziali) contenute nella comunicazione di irregolarità. Sono invece interamente dovuti gli interessi;
  • – possono beneficiare della “definizione agevolata degli avvisi bonari” i contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 e che abbiano subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta precedente (i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva possono considerare, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta 2019 e 2020);
  • – la definizione si applica alle comunicazioni 2017 elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto della sospensione, e alle comunicazioni 2018 elaborate entro il 31.12.2021;
  • – considerato che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», i contribuenti devono presentare apposita autodichiarazione entro il 31.12.2021, ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.