Svizzera, scambio di informazioni in vigore dal 13 luglio 2016.
Lo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera è ufficialmente operativo. Con la notifica per via diplomatica del protocollo di Milano del 23 febbraio 2015 – avvenuta il 13 luglio scorso – è in vigore a tutti gli effetti il meccanismo rafforzato delle rogatorie fiscali tra i due Stati.
La prima conseguenza è che la Svizzera non potrà più opporre al fisco italiano il segreto bancario. La cooperazione fiscale viene estesa a tutte le cosiddette «informazioni verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e/o per l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, riscosse in Italia oppure in Svizzera». Il Protocollo vieta «una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni» (la cd. fishing expedition) e vieta inoltre qualsiasi domanda di informazione «la cui rilevanza in merito agli affari di un determinato contribuente non sia verosimile».
Sono, però, ammesse le «domande raggruppate», nel senso che la domanda di cooperazione fiscale può riferirsi sia a un singolo contribuente che a una pluralità di contribuenti.
Restano però fermi i principi storici del rispetto del segreto da parte delle autorità fiscali che ricevono il risultato della domanda di assistenza, e anche il divieto di utilizzare i documenti a scopi diversi da quelli fiscali, salvo ovviamente il caso di perseguire ipotesi di reati fiscali.
Il sistema rafforzato della cooperazione su domanda continuerà a sussistere anche successivamente al 1° gennaio 2017, quando entreranno in vigore anche per la Svizzera sia il sistema della trasmissione spontanea delle informazioni fiscali sia il sistema dello scambio automatico riguardante il saldo attivo dei conti bancari presso istituti di credito o presso determinate compagnie di assicurazione.