Daily Archives: 13 January 2022
PROROGA SUPERBONUS 110%
La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha prorogato il superbonus 110% con riferimento alle seguenti tipologie:
Tipologia intervento | Termine e misura | Condizioni particolari per fruire del credito |
Interventi effettuati da – condomìni; – persone fisiche che possiedono l’intero edificio composto da non più di 4 unità; – proprietari delle singole unità in condominio o nell’edificio con unico proprietario (interventi trainati); – Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. |
31.12.2025
(110% fino a 31.12.2023; 70% nel 2024; 65% nel 2025) |
nessuna |
Interventi effettuati da – Iacp ed “enti equivalenti” – Cooperative edilizie a proprietà indivisa |
31.12.2023 | realizzazione del 60% dell’intervento complessivo entro il 30.06.2023 |
Interventi effettuati – su edifici unifamiliari; – su unità autonome funzionalmente indipendenti. Nessun limite di Isee previsto nella versione definitiva del disegno di Legge di bilancio. |
31.12.2022 | realizzazione del 30% intervento complessivo entro il 30.06.2022 |
CREDITI DI IMPOSTA PER INTERVENTI IN EDILIZIA ED ECOBONUS
La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) interviene in materia di crediti di imposta per interventi edilizi: oltre al superbonus del 110%, prorogato in generale fino al 31 dicembre 2023 (con riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025), viene prorogato fino alla fine del 2024 il bonus casa del 50%, il sismabonus del 50-70-75-80-85%, il bonus mobili del 50%, il bonus giardini del 36% e l’ecobonus del 50-65-70-75-80-85%, oltre che per il 2022 il bonus facciate al 60% (non più al 90%).
In particolare, fino al 31 dicembre 2024 sono ancora applicabili le detrazioni su:
– interventi di recupero del patrimonio edilizio, che prevede la detrazione Irpef del 50% (cosiddetto bonus casa, che dal 2025 poi, potrebbe tornare al 36%), da ripartire in dieci anni, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare;
– interventi antisismici, sulle costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con una detrazione Irpef o Ires del 50-70-75-80-85%, da ripartire in cinque anni, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare;
– acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di uno degli interventi «trainanti» di «recupero del patrimonio edilizio», iniziati nell’anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (e comunque prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici), per il quale spetta la detrazione Irpef del 50%, con un limite di spesa che diminuisce a 10.000 euro per il 2022 e a 5.000 euro per il 2023 e 2024;
– «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o recinzioni, di impianti di irrigazione e sulla realizzazione di pozzi, oltre che di «coperture a verde e di giardini pensili», relativamente ad «unità immobiliari ad uso abitativo», per le quali spetta la detrazione Irpef del 36%, fino a un limite di spesa di 5.000 euro;
– interventi di risparmio energetico «qualificato», per i quali spetta una detrazione Irpef o Ires del 50-65-70-75-80-85%, da ripartire in dieci anni.
– fino al 31 dicembre 2022, bonus facciate («recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati» in zona A o in zona B, inclusa la «sola pulitura o tinteggiatura esterna»), per il quali spettava la detrazione dall’Irpef e dall’Ires lorda del 90% nel 2020 e nel 2021 e spetterà del 60% nel 2022, da ripartire in dieci quote annuali.
– bonus colonnine ordinario, la cui detrazione era pari al 50%, è rimasto oggi in vigore solo se trainato al 110% dal superecobonus.
La legge di Bilancio 2022, poi, ha introdotto, solo per il 2022, una nuova detrazione Irpef e Ires del 75% sugli interventi necessari per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici esistenti.
Si segnala inoltre che sono state prorogate fino al 2024 le opzioni di cessione e di sconto in fattura già previste lo scorso anno per i bonus diversi dal 110%, ai quali si sono aggiunte le opzioni per trasferire i crediti generati della nuova detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche e il bonus box acquisti.
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
L’articolo 1, comma 45 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), intervenendo sulla legge n. 160 del 2019, modifica ed estende la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transazione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative nelle seguenti misure:
- – il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 nella misura del 20% e nel limite massimo annuale di euro 4 milioni;
- – il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al 2031 nella misura del 10% e nel limite massimo annuale di euro 5 milioni;
- – il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica viene prorogato per i periodi d’imposta 2022 e 2023 nella misura del 10% e nel limite massimo annuale di euro 2 milioni;
- – il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica viene prorogato per i periodi d’imposta 2024 e 2025 nella misura del 5% e nel limite massimo annuale di euro 2 milioni;
- – il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obbiettivo di transazione ecologica e di innovazione digitale 4.0, viene prorogato per il periodo d’imposta 2022 nella misura del 15% e nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
- – il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obbiettivo di transazione ecologica e di innovazione digitale 4.0, viene prorogato per il periodo d’imposta 2023 nella misura del 10% e nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
- – il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obbiettivo di transazione ecologica e di innovazione digitale 4.0, viene prorogato per il periodo d’imposta 2024 o 2025 nella misura del 5% e nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI “TRANSIZIONE 4.0” PER GLI ANNI 2023 - 2025
L’articolo 1, comma 44 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), modificando l’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, stabilisce che per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato “A” alla legge n. 232 del 2016 (c.d. beni materiali “industria 4.0”), spetta un credito d’imposta pari a:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni,
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni,
– 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni,
per gli acquisti effettuati:
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero
- entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.
Per le imprese che effettuano investimenti in beni di cui all’allegato “B” alla legge n. 232 del 2016 (c.d. beni immateriali “industria 4.0”), spetta un credito d’imposta pari a:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 (norma già in vigore) e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione, spetta un credito d’imposta
- del 15% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione,
- del 10% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione, per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato l’ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con gli eventuali slittamenti al 30 giugno dell’anno successivo in presenza delle condizioni prescritte dalla norma, la norma dispone che si considerano agevolabili «anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza».