LA FLAT TAX INCREMENTALE PER L’ANNO 2023

La Legge di Bilancio (articolo 1, commi 55-57, L. 197/2022) ha introdotto una agevolazione per i soggetti che dichiarano nel 2023 un incremento di reddito d’impresa o lavoro autonomo rispetto al triennio 2020-2022; tale incremento non soggiace alla tassazione progressiva Irpef ma viene assoggettato alla più conveniente tassazione sostitutiva del 15%.

Con la recente circolare n. 18/E/2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione di tale nuovo istituto.

 

L’agevolazione

Per il calcolo dell’agevolazione sono previsti i seguenti passaggi:

  • – verifica del reddito di riferimento, ossia del maggior reddito d’impresa o lavoro autonomo conseguito nel triennio 2020-2022, da prendere a riferimento per il calcolo dell’agevolazione;
  • – confronto di tale reddito con il reddito 2023; se il reddito dell’anno 2023 risulta maggiore, si ha diritto alla agevolazione;
  • – il maggior reddito 2023 rispetto al reddito di riferimento deve essere decurtato di un importo pari al 5% del reddito di riferimento stesso;
  • – la differenza netta così ottenuta deve essere confrontata con il limite massimo del reddito agevolabile, pari ad 40.000 euro (qualora fosse superiore, l’agevolazione andrebbe calcolata su 40.000 euro);
  • – l’incremento del reddito dell’anno 2023 (nei limiti del conteggio sopra descritto) verrà assoggettato ad imposta sostitutiva del 15%, mentre l’eventuale eccedenza confluirà nei redditi soggetti a Irpef ordinaria.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, nella verifica del reddito agevolabile si tiene unicamente in considerazione il reddito (d’impresa o lavoro autonomo) prodotto dal contribuente con la propria posizione Iva, mentre è irrilevante ogni reddito imputato per trasparenza da una società o associazione professionale (con l’unica eccezione della partecipazione detenuta in regime d’impresa).

 

Soggetti interessati

Sono ammessi all’agevolazione:

  • – gli imprenditori individuali, a prescindere dal regime contabile adottato;
  • – l’impresa familiare e l’impresa coniugale non gestita in forma societaria, limitatamente al titolare dell’impresa stessa;
  • – gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis, Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti;
  • – le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

Sono invece escluse dell’agevolazione le società e le associazioni professionali, così come i soci e gli associati che non siano in possesso di una propria partita Iva per lo svolgimento dell’attività d’impresa o lavoro autonomo.