Daily Archives: 24 April 2018
AFFITTI CONCORDATI, VANTAGGI FISCALI SOLO CON ATTESTAZIONE DI UN SINDACATO O DI UNA ASSOCIAZIONE
Per poter beneficiare della cedolare secca ridotta al 10% sugli affitti concordati serve obbligatoriamente l’attestazione di un sindacato inquilini o di un’associazione della proprietà immobiliare.
In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 31/E del 20 aprile 2017.
Diversamente, a quanto afferma l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello fatto da un sindacato inquilini di Firenze, anche se le parti applicano alla lettera le regole fissate dall’accordo territoriale sui canoni concordati, non scattano i vantaggi. Per l’Agenzia, infatti, «L’allegazione dell’attestazione in sede di registrazione appare, peraltro, opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini dell’imposta di registro».
Quanto all’allegazione dell’attestazione al contratto di locazione, le Entrate spiegano che non si tratta di un obbligo, in quanto il decreto non lo prevede, ma, precisa l’Agenzia «In sede di registrazione del contratto di locazione (…) l’ufficio dell’Agenzia provvederà alla registrazione anche dell’attestato senza autonoma applicazione dell’imposta di registro». Ed è quindi probabile che proprio l’allegazione dell’attestazione eviti a priori i controlli.
In ogni caso l’obbligo riguarda i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Dm 16 gennaio 2017 (cioè il 30 marzo 2017).
OBBLIGO DICHIARATIVO NEL QUADRO RW PER I BITCOIN
L’agenzia delle Entrate (in risposta ad un interpello) ha affermato che i bitcoin, e in generale le criptovalute, vanno monitorati nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche 2018, qualora detenute al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Coerentemente con la risoluzione n. 72/E/2016 (documento di prassi che ha assimilato le valute virtuali a quelle estere), l’amministrazione conferma che anche le valute virtuali ricadono nell’obbligo dichiarativo RW.
Viene inoltre precisato che l’investimento in criptovalute va monitorato utilizzando il cambio al 31 dicembre (o alla data di vendita), rilevato sul sito utilizzato per l’acquisto, e il codice 14 «altre attività estere di natura finanziaria» in colonna 3.
Oltre a ciò il documento contiene precisazioni anche in materia di Irpef e Ivafe.
Ai fini Irpef, l’Amministrazione richiama le conclusioni della risoluzione 72/E ribadendo che le valute virtuali, se detenute al di fuori del regime di impresa, possono generare un reddito diverso tassabile secondo i principi che regolano le operazioni aventi a oggetto valute tradizionali (art. 67 Tuir): può dunque rilevare ogni conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) realizzata per effetto di una cessione a termine oppure a pronti se la giacenza media dell’insieme dei “wallet” detenuti dal contribuente abbia superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi. La giacenza va calcolata sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio, rilevato sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale o in mancanza quello dove ha effettuato la maggior parte delle operazioni. La plusvalenza va dichiarata nel quadro RT, utilizzando il criterio Lifo in caso di vendite parziali, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%.
Ai fini Ivafe, invece, in senso opposto all’assimilazione tra wallet e depositi, l’Agenzia delle Entrate precisa che le criptovalute non sono soggette a tassazione in quanto l’imposta si applica esclusivamente ai depositi e ai conti correnti di natura “bancaria”.