Daily Archives: 9 June 2022

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI

Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (DM n.55 del 11 marzo 2022) che fissa le regole per la comunicazione dei titolari effettivi; si è ora in attesa del provvedimento che fisserà le modalità operative per ottemperare a tale obbligo (che dovrebbe essere approvato entro 60 giorni) e di quello che stabilirà l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni.

In particolare l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi viene introdotto con la finalità di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il decreto disciplina prima di tutto l’obbligo di comunicazione all’ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

Tale provvedimento si occupa anche di regolamentare l’accesso a tali dati da parte delle Autorità ed altri soggetti, nonché i diritti di segreteria per accedere a tali dati.

Nel merito la comunicazione deve essere resa dai seguenti soggetti:

  • – gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
  • – i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • – il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

Tale comunicazione va resa al registro imprese competente territorialmente.

Oltre alla comunicazione iniziale, successivamente l’obbligo si riproporrà quando varieranno i dati e le informazioni precedentemente comunicate (in particolare, quando varierà il titolare effettivo); tale adempimento andrà reso entro 30 giorni dalla variazione.

Inoltre, il decreto stabilisce anche un obbligo annuale di conferma delle informazioni precedentemente rese; quindi, anche se nulla varierà, vi sarà un adempimento annuale da gestire. È comunque concessa, alle imprese dotate di personalità giuridica, la possibilità di confermare tali dati contestualmente al deposito del bilancio.

Le informazioni variano a seconda del soggetto chiamato ad effettuare la comunicazione.

Per le società sarà richiesta l’entità della partecipazione detenuta dal titolare effettivo, ovvero, se il titolare effettivo non è individuato in forza dell’entità della partecipazione, la modalità dell’esercizio del controllo.

In caso di mancata comunicazione può essere comminata dalla Camera di Commercio la sanzione di cui all’articolo 2630, cod. civ. (ossia una sanzione compresa tra 103 euro e 1.032 euro).

IL CALCOLO PER LE AGEVOLAZIONI ENERGETICHE DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE”

Con la circolare n. 13 del 13 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti in relazione all’ambito applicativo dell’agevolazione.

È stato dapprima definito l’ambito soggettivo degli interventi: possono infatti beneficiarne le aziende diverse dalle “energivore” che dispongano di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.

Per calcolare il costo medio per KW/H si deve tener conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione risultanti in fattura ed escludendo ogni altro costo accessorio, diretto o indiretto. Non concorrono quindi al calcolo del costo energetico:

  • – le spese di trasporto;
  • – le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;
  • – le imposte inerenti alla componente energia;
  • – i sussidi;
  • – altri costi diretti e indiretti.

Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 l’Agenzia delle entrate precisa che va considerato quale parametro di riferimento l’importo di 69,26 euro/MWh derivante dalla somma del valore medio del Pun (prezzo unico nazionale) all’ingrosso pari a 59,46 euro/MWh e valore di riferimento del Pd (prezzo di dispacciamento) pari a 9,80 euro/MWh.

Sull’argomento si veda anche: Credito d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas