OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER I RISCHI CATASTROFALI

La legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023) ha introdotto un nuovo obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali per le imprese, che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2024.

Lo scopo è quello di assicurare un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali idonei a generare danni alla popolazione, alle imprese stesse e alle infrastrutture, con l’obiettivo di porre il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato.

In particolare tale obbligo è previsto per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.
Sono invece escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art 2135 c.c e le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

I beni da assicurare sono quelli individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire:
– terreni e fabbricati;
– impianti e macchinari;
– attrezzature industriali e commerciali.

Le polizze in oggetto devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.