RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI ESTESA AL 2024

L’art. 1 commi 52 e 53 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha previsto la proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024 da soggetti non imprenditori. Quindi, anche per il 2024 viene confermata la disciplina prevista per il 2023.

Pe il perfezionamento della rivalutazione è previsto che entro il 30 giugno 2024:
– un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
– il contribuente versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima è confermato che sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice tributo “8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione” (ris. Agenzia Entrate 19 maggio 2023 n. 23).

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione dei beni rivalutati.