OBBLIGO DICHIARATIVO NEL QUADRO RW PER I BITCOIN

L’agenzia delle Entrate (in risposta ad un interpello) ha affermato che i bitcoin, e in generale le criptovalute, vanno monitorati nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche 2018, qualora detenute al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Coerentemente con la risoluzione n. 72/E/2016 (documento di prassi che ha assimilato le valute virtuali a quelle estere), l’amministrazione conferma che anche le valute virtuali ricadono nell’obbligo dichiarativo RW.

Viene inoltre precisato che l’investimento in criptovalute va monitorato utilizzando il cambio al 31 dicembre (o alla data di vendita), rilevato sul sito utilizzato per l’acquisto, e il codice 14 «altre attività estere di natura finanziaria» in colonna 3.

Oltre a ciò il documento contiene precisazioni anche in materia di Irpef e Ivafe.

Ai fini Irpef, l’Amministrazione richiama le conclusioni della risoluzione 72/E ribadendo che le valute virtuali, se detenute al di fuori del regime di impresa, possono generare un reddito diverso tassabile secondo i principi che regolano le operazioni aventi a oggetto valute tradizionali (art. 67 Tuir): può dunque rilevare ogni conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) realizzata per effetto di una cessione a termine oppure a pronti se la giacenza media dell’insieme dei “wallet” detenuti dal contribuente abbia superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi. La giacenza va calcolata sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio, rilevato sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale o in mancanza quello dove ha effettuato la maggior parte delle operazioni. La plusvalenza va dichiarata nel quadro RT, utilizzando il criterio Lifo in caso di vendite parziali, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%.

Ai fini Ivafe, invece, in senso opposto all’assimilazione tra wallet e depositi, l’Agenzia delle Entrate precisa che le criptovalute non sono soggette a tassazione in quanto l’imposta si applica esclusivamente ai depositi e ai conti correnti di natura “bancaria”.