MEZZI DI PROVA DI NON IMPONIBILITÀ PER LE VENDITE INTRA-UE

Il 1° gennaio 2020 entra in vigore il Regolamento Ue 1912/18 che individua con puntualità i documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

Infatti le cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 41 del decreto legge 331/93 – non imponibili – necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro.

Prima di tale provvedimento la prova della non imponibilità in capo al fornitore non era determinata per legge, sicché nei vari Stati si sono manifestati diversi orientamenti. Con riferimento al panorama nazionale, si è fatto riferimento alle interpretazioni ministeriali che hanno individuato come prova primaria il documento di trasporto CMR, per tutte le spedizioni via terra, ovvero i documenti di trasporto tipici (AWB, B/L) per il trasporto aereo e nave. Tali prove devono essere monitorate e richieste ai clienti (nelle ipotesi di cessione EXW, ossia franco fabbrica/franco magazzino), oppure allo spedizioniere (quando il trasporto è a cura della società).

Il legislatore unionale è quindi intervenuto sul tema con il citato regolamento Ue 1912/18, in cui ha fornito un elenco dettagliato dei documenti considerati validi (e necessari) come prova dell’avvenuta cessione intraunionale, in quanto atti a dimostrare che i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro di origine a quello di destinazione.

Nel dettaglio i mezzi di prova previsti dal Regolamento UE sono da individuare in via alternativa tra i seguenti, in dipendenza del soggetto che effettua o commissiona il trasporto:

  1. certificazione del venditore che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e contemporaneo possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contraddittori, relativi al trasporto o alla spedizione dei beni:
  • – Documento o lettera CMR riportante la firma;
  • – Polizza di carico,
  • – Fattura di trasporto aereo,
  • – Fattura emessa dallo spedizioniere,

rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra;

oppure contemporaneo possesso di uno qualsiasi dei predetti singoli elementi in combinazione con uno dei seguenti:

  • – Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni,
  • – Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione,
  • – Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato,

rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

  1. possesso da parte del venditore di una dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta deve indicare:
  • – La data di rilascio,
  • – Il nome e l’indirizzo dell’acquirente,
  • – La quantità e la natura dei beni,
  • – La data e il luogo di arrivo dei beni,
  • – Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto,
  • – Nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente,

e contemporaneo possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori, quali:

  • – Documento o lettera CMR riportante la firma,
  • – Polizza di carico,
  • – Fattura di trasporto aereo,
  • – Fattura emessa dallo spedizioniere,

rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, oppure contemporaneo possesso di uno qualsiasi dei suddetti elementi in combinazione con uno dei seguenti documenti:

  • – la polizza assicurativa relativa alla spedizione,
  • – un documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità,
  • – la ricevuta di un depositario nello Stato Ue di destinazione.