COSTITUZIONE DI SRL IN VIDEOCONFERENZA

Il decreto legislativo del 4/11/2021, che attua la direttiva Ue 2017/1132, dà il via alla costituzione della Srl in videoconferenza senza recarsi fisicamente dal notaio.

L’atto costitutivo potrà infatti essere redatto in forma pubblica digitale e la presenza fisica dei soci sarà sostituita dall’utilizzo di un’apposita piattaforma informatica strutturata in modo da consentire al notaio l’accertamento dell’identità dei video partecipanti, la verifica dei certificati di firma e la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà. La piattaforma dovrà assicurare il collegamento continuo con i partecipanti in videoconferenza, la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere e l’apposizione della sottoscrizione elettronica (firma digitale o firma elettronica qualificata) da parte di tutti i firmatari; consentirà inoltre, ai fini della sottoscrizione dell’atto pubblico digitale, il contestuale rilascio, alle persone che non ne dispongano, di una idonea firma elettronica.

Non tutte le società potranno essere costituite online, ma solo la Srl «ordinaria» (con qualsiasi capitale sociale e, quindi, anche nella forma a capitale ridotto e cioè compreso tra 1 e 9.999 euro) e la Srl «semplificata», vale a dire la Srl priva di statuto e con atto costitutivo standard.

Si dovrà pertanto continuare a seguire il tradizionale sistema dell’atto pubblico con modalità analogica per società di persone e società per azioni.

Non sarà nemmeno possibile costituire la Srl online in caso di conferimenti diversi dal denaro; e, a tale proposito, il denaro occorrente a liberare la sottoscrizione del capitale iniziale dovrà essere versato, prima della stipula dell’atto costitutivo, al notaio incaricato che lo conserverà nel proprio «conto corrente dedicato» per poi riversarlo alla neo costituita società non appena sarà iscritta nel Registro delle imprese.

Qualora tutti i soci abbiano residenza al di fuori del territorio nazionale, a qualsiasi notaio italiano potrà essere chiesto di ricevere l’atto pubblico informatico recante la costituzione della nuova società. Se, invece, taluno dei soci risiede o ha sede legale in Italia, della stipula potrà essere incaricato solo un notaio avente sede nel territorio nel quale risiede o ha sede legale uno dei soci (il notaio è competente nella Regione nella quale ha la propria sede o nel distretto della Corte d’Appello, se è compreso in più Regioni).

Sarà anche possibile la costituzione della Srl con i soci in parte presenti nello studio e in parte in videoconferenza.