Daily Archives: 29 December 2019

LE DICHIARAZIONI D’INTENTO PER L’ANNO 2020

Dal prossimo 1° gennaio 2020 l’esportatore abituale non avrà più l’obbligo di consegnare la dichiarazione d’intento al fornitore, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica, al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972.
Oltre a tale soppressione l’articolo 12-septies D.L. 34/2019 (Decreto crescita) prevede che:
• nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali debbano essere obbligatoriamente indicati gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione di intento;
• venga soppresso l’obbligo di numerazione progressiva e di annotazione nell’apposito registro;
• vengano inasprite le sanzioni in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, che non abbia riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia.
Si segnala che modalità operative per l’applicazione delle predette novità dovevano trovare attuazione in un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma (provvedimento tuttavia non ancora emanato).
In relazione alla dichiarazione d’intento, anche per il futuro resta fermo l’obbligo per l’esportatore abituale di sua redazione sul modello conforme (quello da sempre utilizzato) e di invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, non sarà più previsto l’obbligo di consegna della dichiarazione, unitamente alla copia della ricevuta telematica, al fornitore, il quale sarà comunque tenuto ad indicare nella fattura gli estremi del protocollo della dichiarazione d’intento.
Ciò significa che l’esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma potrà farlo anche con mezzi “informali” (ad esempio via mail).
Sul punto va segnalato che resta fermo l’obbligo, in capo al fornitore, di effettuare il cd. “riscontro telematico”, e che in caso di omesso adempimento non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), bensì quella proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.
È quindi del tutto evidente che il fornitore avrà tutto l’interesse di tutelare la propria posizione e di chiedere copia dei documenti al fine di poter eseguire il riscontro nelle modalità dallo stesso ritenute più corrette.

LA DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI ACQUISTO DI DICEMBRE

In relazione alla liquidazione Iva del periodo (mensile o trimestrale) la normativa vigente prevede che può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Infatti l’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 prevede che, se l’emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione generale in base alla quale è possibile detrarre l’Iva relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Quindi nel caso in cui la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno 2019 venga ricevuta nel 2020, l’Iva sarà detraibile nell’anno del ricevimento del documento.
In particolare per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nel mese di gennaio 2020 la detrazione dell’iva potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2020 o, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno 2020. Pertanto tali documenti, anche se ricevuti entro il 15.01.2020 non potranno essere annotati nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019.