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INPS Gestione separata: le aliquote per l’anno 2020

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2020 rimangono invariate rispetto all’anno 2019 e sono fissate come segue:

  • – liberi professionisti (con partita Iva) non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,72%;
  • – liberi professionisti (con partita Iva) titolari di pensioni o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria; 24,00%;
  • – collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 33,72%; i contributi per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, sono pari al 34,23%;
  • – collaboratori e figure assimilate titolari di pensioni o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24,00%.

Per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, legge n.335/95, è pari a € 103.055. Pertanto, le aliquote si applicano fino al raggiungimento del citato massimale.

I “super ammortamenti” per imprese e professionisti.

 

Con la legge di Bilancio 2017 è stata confermata la possibilità per le imprese, per i lavoratori autonomi e professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2017, di incrementare il costo di acquisto del bene, o canone di leasing, nella misura del 40%.

Al fine di poter applicare la normativa, l’acquisto del bene deve avvenire entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 settembre 2018 ma, in quest’ultimo caso, a condizione che entro dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Esclusioni

L’agevolazione non si applica all’acquisto:

  • di beni ai quali risultano applicabili aliquote di ammortamento inferiore al 6,5% (come risulta dalla tabella di cui al dm 88),
  • di fabbricati e costruzioni, beni merce e materiali di consumo,
  • di veicoli a deducibilità limitata di cui all’ articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir (autovetture)
  • di veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lettera b-bis).

 

Novità del bene

I beni devono essere considerati nuovi, e pertanto:

  • acquistati direttamente da produttore o commerciante,
  • acquistati da soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato da alcuno.

Per beni “complessi” il requisito della novità sussiste anche in presenza di beni non nuovi purché non prevalenti.È considerato nuovo anche il bene esposto negli “show room”.

 

Si precisa infine che:

  • il costo del bene viene aumentato del 40% al fine del calcolo degli ammortamenti, deduzione che viene calcolata in via extracontabile. Considerando un bene di costo 100 con aliquota di ammortamento del 20%, ogni anno saranno stanziati a conto economico ammortamenti per 20, in quanto tali deducibili; in aggiunta sarà possibile beneficiare di una ulteriore deduzione di 8, quale variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi;
  • il bonus riguarda anche i beni utilizzati in forza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine il canone di leasing viene maggiorato del 40%: la norma non è chiara sul punto, ma si ritiene che la maggiorazione riguardi solo la quota capitale e non anche la quota interessi. Come nel caso degli ammortamenti, anche per i leasing la maggiore deduzione viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico;
  • sono invece esclusi dall’agevolazione i beni utilizzati ad altro titolo, quali il noleggio, la locazione, il leasing operativo, etc..

Per esplicita previsione normativa il beneficio interessa le imposte sui redditi, quindi sia l’Irpef che l’Ires, ma non l’Irap

 

Approvata la legge di stabilità.

La manovra 2017 (Legge di stabilità) è stata approvata in via definitiva. Le principali novità riguardano:

 

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili.

Proroga delle agevolazioni. Per approfondimenti si rimanda alla specifiche news pubblicate sul sito.

 

Credito di imposta per le strutture ricettive.

Per gli anni 2017 e 2018 viene riconosciuto un credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal D.L. 83/2014.

L’agevolazione è prevista nella misura del 65%, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.

Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo – utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi – con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.

 

Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti.

Prorogati i super ammortamenti e introdotti gli iper ammortamenti. Per approfondimenti si rimanda alla specifiche news pubblicate sul sito.

 

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Si estende di un anno (fino al 31 dicembre 2020) il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta (il riferimento è alle disposizioni del D.L. 145/2013).

A decorrere dal 2017 si evidenziano due modifiche:

  • la misura dell’agevolazione (per le spese di ricerca in generale, stampi, attrezzature di laboratorio, competenze, privative industriali, etc.) è elevata dal 25 al 50%;
  • rimane al 50% il bonus sulle spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (mentre non è più richiesta la qualifica di “personale altamente qualificato”) e nei contratti di ricerca con Università, enti di ricerca ed imprese.

Rimane il vincolo che la spesa dell’anno deve essere almeno pari a 30.000 euro e si deve evidenziare un incremento rispetto alle spese del triennio precedente.

 

Regime di cassa per le contabilità semplificate.

Per approfondimenti si rimanda alla specifiche news pubblicate sul sito.

 

Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine.

La disposizione incrementa da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli autocaravan utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

 

Pagamento cumulativo della tassa automobilistica.

Si prevede la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà per le aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing. Si stabilisce che i versamenti dell’imposta debbano essere fatti a ciascuna regione o provincia autonoma nelle quali i mezzi siano immatricolati. Nel caso di locazione finanziaria si fa invece riferimento al luogo di residenza dell’utilizzatore del veicolo.

 

Abolizione Irpef per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.

Si prevede l’esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Quindi, con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall’articolo 1, D.Lgs. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola.

 

Nuova Sabatini Ter.

L’agevolazione consiste in un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi di finanziamento per l’acquisto (anche in leasing) di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Proroga

Si proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini), con i relativi stanziamenti di bilancio.

Nuove tipologie di investimenti

Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).

 

Piani individuali di risparmio a lungo termine- PIR.

Si stabilisce un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine.

I piani individuali di risparmio (c.d. PIR) per beneficiare dell’esenzione devono essere detenuti per almeno 5 anni, devono investire nel capitale di imprese italiane e europee,  e non devono eccedere il limite di 30.000 euro all’anno e di 150.000 euro nel quinquennio. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.

 

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero.

Le disposizioni introducono un’imposta sostitutiva forfettaria opzionale sui redditi prodotti all’estero.

In particolare, introducendo un articolo 24-bis, Tuir, si consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, a specifiche condizioni.

Destinatari della norma sono le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir. Esse non devono essere state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposta sostitutiva colpisce i redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, Tuir, norma che rinvia ai criteri di cui all’articolo 23, Tuir.

L’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione. Esse rimangono comunque soggette al regime ordinario di imposizione.

La sostitutiva è calcolata in via forfettaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione; possono essere ricompresi anche i familiari, con le medesime condizioni, ed in tal caso la sostitutiva è di 25.000 euro ciascuno.

L’opzione può infatti essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio, presentata all’Agenzia delle entrate, in base all’articolo 11 comma 1, lettera b), dello Statuto dei contribuenti (L. 212/2000).

L’opzione:

  • va esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia; è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta;
  • è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità;
  • cessa i propri effetti in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva, nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.

Il nuovo regime si applica ai redditi relativi all’anno d’imposta 2017 (dunque a partire dagli adempimenti dichiarativi per l’anno successivo).

 

Riduzione aliquota contributiva iscritti gestione separata Inps.

Si riduce, a regime, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in misura pari al 25%.

 

Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori.

Si introduce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

 

Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Si riconosce un esonero contributivo triennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola nel 2016 (sole se con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate) o che la effettueranno nel corso del 2017 (senza limiti di ubicazione delle aziende).

L’esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi).

Sono escluse dall’esonero le nuove iscrizioni relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.

 

Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa.

Per approfondimenti si rimanda alla specifiche news pubblicate sul sito.

 

Assegnazione o cessione di beni ai soci. Estromissione di immobili dal patrimonio dell’impresa.

Per approfondimenti si rimanda alla specifiche news pubblicate sul sito.

Spese di istruzione e per mense scolastiche.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alle spese per la frequenza di asili, elementari, medie e superiori, detraibili dall’Irpef al 19% fino a 76 euro e in particolare alle spese sostenute per la mensa scolastica, anche quando tale servizio è «reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola». A questo fine è stato precisato che non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, in quanto è istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni di queste scuole. Relativamente alla modalità di certificazione delle spese sostenute per la mensa, va recuperata la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario, effettuati per pagare la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio. Questa ricevuta, però, deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Se il servizio mensa è stato pagato in contanti, con altre modalità (ad esempio, bancomat) o tramite acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa può essere documentata mediante un’apposita attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. Solo per il 2015, se questi documenti di spesa risultano incompleti dei dati richiesti, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere annotati a penna dal contribuente sul documento stesso.
Relativamente al limite massimo di spesa detraibile per la frequenza delle università non statali, l’Agenzia ha chiarito che siccome gli importi indicati nel decreto ministeriale 29 aprile 2016, n. 288 sono distinti per area disciplinare (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale) e sede del corso di studio (nord, centro, sud e isole), per i corsi universitari all’estero occorre fare riferimento alla «zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente».

Reverse charge anche per tablet pc e laptop.

Dal 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, saranno soggette al reverse charge le cessioni verso tutti i soggetti passivi Iva (anche se utilizzatori finali) di console da gioco, tablet Pc e laptop. La fattura dovrà essere emessa senza Iva, con la dicitura «inversione contabile» e con l’eventuale indicazione della norma di riferimento, cioè l’articolo 17, comma 6, lettera c) del Dpr 633/1972. Sarà cura dell’acquirente integrare la fattura con l’iva. Per le altre tipologie di personal computer si continuerà invece ad applicare il normale regime Iva.
Sull’individuazione dei nuovi beni che saranno assoggettati al reverse charge, la norma (decreto legislativo 24/2016) parla di console da gioco, tablet Pc (ossia tablet dotati di sistemi operativi che li fanno funzionare come computer) e laptop (pc portatili).
La nuova norma non ha modificato il reverse charge applicabile dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2018 alle cessioni «di dispositivi a circuito integrato», solo se effettuate a soggetti passivi Iva non utilizzatori finali. Per queste, dovrebbero essere confermate le indicazioni della circolare 59/E/2010, secondo la quale il regime del reverse si applica per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Si segnala tuttavia che in base a quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 21/E Del 25/05/2016, l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile nelle cessioni rilevanti in Italia di console da gioco, tablet PC e Laptop trova applicazione solo per le operazioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Tale circolare è importante poiché chiarisce che l’obbligo del reverse charge trova applicazione per le sole cessioni di beni che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, quando il destinatario della cessione è un soggetto passivo d’imposta.

Nella fase del commercio al dettaglio, invece, si applicano le regole ordinarie con l’emissione della fattura da parte del cedente con applicazione dell’Iva.

Ciò in ragione del fatto che l’attività al dettaglio è di regola caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in funzione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente.

In considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la nuova disciplina era già in vigore ben prima dei chiarimenti forniti dall’Ufficio, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, la circolare fa salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse fino a ieri.