I “super ammortamenti” per imprese e professionisti.

 

Con la legge di Bilancio 2017 è stata confermata la possibilità per le imprese, per i lavoratori autonomi e professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2017, di incrementare il costo di acquisto del bene, o canone di leasing, nella misura del 40%.

Al fine di poter applicare la normativa, l’acquisto del bene deve avvenire entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 settembre 2018 ma, in quest’ultimo caso, a condizione che entro dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Esclusioni

L’agevolazione non si applica all’acquisto:

  • di beni ai quali risultano applicabili aliquote di ammortamento inferiore al 6,5% (come risulta dalla tabella di cui al dm 88),
  • di fabbricati e costruzioni, beni merce e materiali di consumo,
  • di veicoli a deducibilità limitata di cui all’ articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir (autovetture)
  • di veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lettera b-bis).

 

Novità del bene

I beni devono essere considerati nuovi, e pertanto:

  • acquistati direttamente da produttore o commerciante,
  • acquistati da soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato da alcuno.

Per beni “complessi” il requisito della novità sussiste anche in presenza di beni non nuovi purché non prevalenti.È considerato nuovo anche il bene esposto negli “show room”.

 

Si precisa infine che:

  • il costo del bene viene aumentato del 40% al fine del calcolo degli ammortamenti, deduzione che viene calcolata in via extracontabile. Considerando un bene di costo 100 con aliquota di ammortamento del 20%, ogni anno saranno stanziati a conto economico ammortamenti per 20, in quanto tali deducibili; in aggiunta sarà possibile beneficiare di una ulteriore deduzione di 8, quale variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi;
  • il bonus riguarda anche i beni utilizzati in forza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine il canone di leasing viene maggiorato del 40%: la norma non è chiara sul punto, ma si ritiene che la maggiorazione riguardi solo la quota capitale e non anche la quota interessi. Come nel caso degli ammortamenti, anche per i leasing la maggiore deduzione viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico;
  • sono invece esclusi dall’agevolazione i beni utilizzati ad altro titolo, quali il noleggio, la locazione, il leasing operativo, etc..

Per esplicita previsione normativa il beneficio interessa le imposte sui redditi, quindi sia l’Irpef che l’Ires, ma non l’Irap