Daily Archives: 2 May 2016
Reverse charge anche per tablet pc e laptop.
Dal 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, saranno soggette al reverse charge le cessioni verso tutti i soggetti passivi Iva (anche se utilizzatori finali) di console da gioco, tablet Pc e laptop. La fattura dovrà essere emessa senza Iva, con la dicitura «inversione contabile» e con l’eventuale indicazione della norma di riferimento, cioè l’articolo 17, comma 6, lettera c) del Dpr 633/1972. Sarà cura dell’acquirente integrare la fattura con l’iva. Per le altre tipologie di personal computer si continuerà invece ad applicare il normale regime Iva.
Sull’individuazione dei nuovi beni che saranno assoggettati al reverse charge, la norma (decreto legislativo 24/2016) parla di console da gioco, tablet Pc (ossia tablet dotati di sistemi operativi che li fanno funzionare come computer) e laptop (pc portatili).
La nuova norma non ha modificato il reverse charge applicabile dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2018 alle cessioni «di dispositivi a circuito integrato», solo se effettuate a soggetti passivi Iva non utilizzatori finali. Per queste, dovrebbero essere confermate le indicazioni della circolare 59/E/2010, secondo la quale il regime del reverse si applica per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
Si segnala tuttavia che in base a quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 21/E Del 25/05/2016, l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile nelle cessioni rilevanti in Italia di console da gioco, tablet PC e Laptop trova applicazione solo per le operazioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
Tale circolare è importante poiché chiarisce che l’obbligo del reverse charge trova applicazione per le sole cessioni di beni che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, quando il destinatario della cessione è un soggetto passivo d’imposta.
Nella fase del commercio al dettaglio, invece, si applicano le regole ordinarie con l’emissione della fattura da parte del cedente con applicazione dell’Iva.
Ciò in ragione del fatto che l’attività al dettaglio è di regola caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in funzione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente.
In considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la nuova disciplina era già in vigore ben prima dei chiarimenti forniti dall’Ufficio, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, la circolare fa salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse fino a ieri.