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L’Agenzia delle Entrate punta al contraddittorio con uno spirito collaborativo.

L’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate sarà sempre più incentrata sul contraddittorio preventivo da considerare come un momento significativamente importante del procedimento e non un mero adempimento formale.

È quanto emerge dalla circolare n. 16/E/2016 del 28/04/2016 recante gli indirizzi operativi di prevenzione e contrasto dell’evasione 2016 del Fisco.

Le intenzioni contenute nel documento sono apprezzabili e devono essere accolte con assoluto favore.

È maturata la consapevolezza da parte dell’Amministrazione finanziaria della necessità di un cambio di passo affinché i cittadini percepiscano la correttezza e la proporzionalità del suo operato.

La circolare invita i funzionari, oltre che al rispetto delle regole, anche a preoccuparsi di porsi nel modo giusto verso l’interlocutore, garantendo attenzione, rispetto e un approccio chiaro, semplice e privo di preconcetti. Il rapporto tra Fisco e contribuente deve essere sempre di più basato sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla semplificazione.

In pratica, i funzionari dovrebbero assumere un approccio ben lontano dalla mera caccia agli errori dei contribuenti e predisposto alla trasparenza e al dialogo con tutti gli operatori che a vario titolo operano nel campo della fiscalità.

La circolare fornisce, poi, alcune precisazioni finalizzate a delineare un quadro dei principali ambiti di attività del 2016, ossia:

  1. svolgimento della ordinaria attività di prevenzione e contrasto, ivi inclusa la gestione delle richieste di voluntary disclosure ed il presidio del territorio;
  2. coordinamento con altri enti;
  3. contrasto ai fenomeni di frode ed agli illeciti fiscali internazionali;
  4. implementazione dell’adempimento spontaneo;
  5. attuazione del programma di cooperative compliance;
  6. attuazione dei nuovi accordi di ruling internazionale e gestione delle richieste di patent box.

Si ribadisce inoltre che il controllo dovrà essere finalizzato alla definizione della pretesa tributaria, garantendo l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento. In quest’ottica il contraddittorio assume un ruolo centrale, dovendo, quindi, essere considerato un momento cruciale del procedimento accertativo e non una mera formalità.

Queste raccomandazioni dovranno valere specialmente per gli accertamenti immobiliari in materia di imposte indirette.

Viene sottolineato che le quotazioni OMI rappresentano solo il dato iniziale per l’individuazione del valore venale in comune commercio; pertanto, esse devono essere necessariamente integrate con elementi ulteriori. In tal senso, anche per tale settore impositivo, l’utilizzo del contraddittorio con il contribuente prima dell’emissione dell’avviso di rettifica rappresenta una necessità inderogabile, essendo la modalità istruttoria più valida.

Si potrebbe concludere dicendo che “non si sbaglia mai a fare la cosa giusta”.

 

Esonero dalla compilazione del quadro RW per conti correnti e depositi esteri inferiori a 15.000 euro.

L’art. 2 della L. 186/2014 ha incrementato a 15.000 euro l’importo limite che consente di beneficiare dell’esonero dalla compilazione del modulo RW per i conti correnti e i depositi bancari esteri (fino al 31 dicembre 2014 il limite era pari a 10.000 euro).

Sul tema, si ricorda che resta invece ferma l’assenza di una soglia per le attività estere diverse dai depositi e dai conti correnti. Per gli immobili e le altre attività finanziarie estere, quindi, devono essere indicate tutte le consistenze possedute direttamente o indirettamente a prescindere dal loro ammontare.
Si è invece esonerati dalla compilazione del modulo RW in caso di attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Per come si configura il modulo RW/2016, tuttavia, la semplificazione derivante dall’introduzione della soglia in argomento viene vanificata dalle disposizioni in materia di IVAFE. Quest’ultima imposta, infatti, deve essere liquidata all’interno del modulo RW per i conti correnti con giacenza media superiore a 5.000 euro; si viene a creare, quindi, all’interno del modello UNICO una sovrapposizione tra la disciplina sul monitoraggio fiscale e quella dell’IVAFE.

Bonus mobili per giovani coppie.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 31/03/2016 è intervenuta in materia di agevolazione per l’acquisto di nuovi mobili da parte delle giovani coppie introdotta dalla legge di Stabilità 2016.

Il comma 75 dell’articolo 1 della L. 208/2015 ha, infatti, ampliato le ipotesi in cui è possibile fruire del bonus mobili, individuando specifici requisiti in presenza dei quali il plafond su cui calcolare la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è elevato fino a 16.000 euro.

Il limite è riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano i 16.000 euro, la detrazione deve essere calcolata tenendo conto di questo importo e ripartita fra i componenti della coppia in base all’effettivo sostenimento dell’onere da parte di ciascuno.

Il beneficio compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 esclusivamente per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia. Le tipologie di mobili sono analoghe a quelle agevolabili con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”. Da ciò deriva il divieto di cumulare le due detrazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.

In particolare viene chiarito che per rientrare nell’ambito della detrazione è necessario:

  • essere una coppia coniugata o che convive da almeno tre anni. Per le coppie conviventi la convivenza deve essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti della coppia, i 35 anni di età;
  • essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’acquisto può avvenire a titolo oneroso o gratuito anche da parte di uno solo dei soggetti che compongono la coppia (in questo caso l’acquisto deve essere effettuato dal “giovane”, ossia da colui che non ha superato i 35 anni). Peraltro, è importante tener presente che la compravendita dell’immobile può essere effettuata nel 2016 oppure può anche essere stata effettata nel 2015. Tuttavia, a seconda dell’anno in cui si è perfezionato l’acquisto cambia il termine entro il quale il fabbricato deve essere destinato ad abitazione principale. Infatti, se il rogito è avvenuto lo scorso anno la destinazione deve sussistere già nel 2016. Diversamente, gli immobili acquistati quest’anno possono essere destinati ad abitazione principale entro il termine di presentazione dell’Unico 2017 e, quindi, entro il 30 settembre 2017.

Infine, la circolare precisa che, per la fruizione della detrazione, è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

Sul punto, poi, è concessa un’importante apertura. A detta dell’Ufficio, infatti, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico soggetto a ritenuta.

Ciò vale anche per le spese che danno diritto al “bonus mobili e grandi elettrodomestici”. Devono quindi ritenersi superate le indicazioni della circolare n. 29/E/2013.

Associazioni sportive dilettantistiche: limite di 1.000 euro per la tracciabilità delle operazioni.

Lo scorso 27 febbraio è stato presentato il documento che raccoglie le prime risposte che la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ai quesiti formulati nell’ambito del Tavolo tecnico costituito con il Comitato Regionale CONI dell’Emilia Romagna. Le questioni sollevate sono di assoluto rilievo per le associazioni e società sportive dilettantistiche e, in alcuni casi, costituiscono un autorevole punto di riferimento per l’interpretazione di specifiche problematiche.

Il primo tema affrontato riguarda l’obbligo di tracciabilità posto dall’art. 25, comma 5, della L. n. 133/1999. Nonostante l’abolizione della “sanzione impropria” rappresentata dalla perdita della possibilità di applicare il regime della L. n. 398/1991, l’Agenzia ricorda che rimane, anche per il 2016, l’obbligo di effettuare le movimentazioni finanziarie di importo superiore a 1.000 euro (attenzione: il limite rimane al di sotto di quanto previsto da quest’anno per la violazione della normativa antiriciclaggio) con sistemi di pagamento che consentano l’identificazione del soggetto che effettua il pagamento e di colui che lo riceve. Anzi, l’Agenzia fa presente che anche per il futuro continueranno i controlli basati sull’obbligo di tracciabilità perché l’analisi delle movimentazioni finanziarie del sodalizio consente di acquisire informazioni utili circa le modalità di svolgimento dell’attività dell’associazione.

Il documento della DRE dell’Emilia Romagna precisa inoltre che eventuali contributi cui si applica la disposizione di cui alla lettera b) del comma 3 dell’art. 143 del TUIR non concorrono alla formazione del limite di 250.000 euro di ricavi commerciali necessario per garantire l’accesso al regime della L. n. 398/1991. Secondo quanto prevede la norma del TUIR richiamata, infatti, queste entrate non concorrono “in ogni caso alla formazione del reddito”.

In relazione alle modalità di documentazione dei rimborsi spese riconosciuti a coloro che ricevono compensi per prestazioni sportive dilettantistiche, la Direzione Regionale ha ricordato i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 38/E dell’11 aprile 2014 e sottolineato che i rimborsi devono essere coerenti con l’attività svolta e risultare, se possibile, da una preventiva delibera da parte dell’Organo direttivo dell’associazione.

 

Bonus mobili e sostituzione caldaia.

La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente. Diversamente, le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari non sono agevolabili poiché annoverabili tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

Sono queste alcune delle precisazioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 02.03.2016.

Sul punto, l’Ufficio ricorda che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis del Tuir, ammessi alla detrazione del 36/50 per cento, costituiscono presupposto per l’accesso al bonus mobili qualora si configurino “almeno” come interventi di manutenzione straordinaria, ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.

Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli eseguiti sugli impianti tecnologici “diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente”.

Atteso che la sostituzione della caldaia costituisce un intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, a parere dell’Agenzia, essa si qualifica come una manutenzione straordinaria; pertanto, i contribuenti che la effettuano possono accedere al bonus arredi.

Per quanto riguarda i sanitari invece, il bonus è fruibile solo quando la loro sostituzione è integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta (ad esempio, il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari).