Daily Archives: 10 January 2020

NUOVO BONUS FISCALE PER INTERVENTI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), oltre a prorogare anche al 2020 gli esistenti bonus immobiliari, ha previsto una nuova ipotesi di detrazione, meglio nota come “bonus facciate”, consistente in una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta, senza limiti di importo. Sull’argomento è intervenuta anche la circolare ministeriale n. 2/E del 14/02/2020.

L’agevolazione riguarda le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche.

Il beneficio fiscale si va ad aggiungere, quindi, a quelli esistenti relativi agli interventi di recupero e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Relativamente alla nuova agevolazione fiscale la detrazione del 90% spetta anche se le facciate non riguardano i condomìni (ad esempio, le ville private e le villette a schiera), a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile.

In relazione all’ubicazione degli immobili agevolati, possono fruire del c.d. “bonus facciate” soltanto gli edifici nelle zone A o B di cui all’art. 2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 definite come:
– “zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
– zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”.

Informazioni più dettagliate sulle zone interessate dalla agevolazione sono da richiedere agli uffici tecnici dei Comuni

Con riguardo poi ai soggetti che possono beneficiare della nuova agevolazione, la norma stabilisce genericamente che l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda; di conseguenza, la detrazione interessa sia i soggetti IRPEF che quelli IRES (società di persone e di capitali).

DAL 1° GENNAIO GLI ONERI DETRAIBILI SONO PARAMETRATI AL REDDITO

Dal 1° gennaio 2020, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR sono parametrate al reddito complessivo.

La Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) infatti stabilisce che l’agevolazione spetta con i seguenti limiti:
– per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
– per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro;
– se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.

Sono espressamente esclusi dalla suddetta limitazione:
– gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale e interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale;
– le spese sanitarie di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR (spese mediche e di assistenza specifica, spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere ).

Rientrano, quindi, tra gli oneri parametrati al reddito complessivo quelli previsti dall’art. 15 del TUIR (non specificatamente esclusi) che consentono di fruire della detrazione IRPEF, quali:
– i compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale;
– le spese veterinarie;
– le spese funebri;
– le spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica;
– le spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);
– i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente ed i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
– i premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo;
– gli oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico;
– le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico;
– il valore normale dei beni ceduti gratuitamente a enti che operano nel settore culturale e artistico;
– le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo;
– le erogazioni liberali a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche;
– le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
– le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”;
– i canoni, gli interessi ed il prezzo di riscatto della prima casa acquistata con un contratto di leasing;
– le spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti;
– le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado;
– le spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico;
– le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di soggetti che svolgono attività umanitarie;
– le spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 comma 3-bis del TUIR. Per determinare il reddito complessivo, invece, si deve tenere conto del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 e dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”.

RIAPERTA LA RIVALUTAZIONE DEI BENI AL 31 DICEMBRE 2019

La Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) riapre la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e di affrancare il saldo attivo di rivalutazione.

In particolare sono rivalutabili i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020 (si tratta del bilancio al 31 dicembre 2019, per i soggetti “solari”).

La misura dell’imposta sostitutiva è pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili.

Per l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, è prevista l’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% del saldo di rivalutazione.
Quanto agli effetti fiscali, essi decorrono:
– dal terzo esercizio successivo (ovvero, dal 2022, per i soggetti “solari”), in termini generali (ad esempio, con riferimento alla deducibilità dei maggiori ammortamenti, al plafond delle spese di manutenzione e alla valorizzazione dei beni ai fini della disciplina delle società non operative);
– dall’inizio del quarto esercizio successivo (ovvero, dal 1° gennaio 2023, per i soggetti “solari”), con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze.

È possibile effettuare versamenti rateali delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per l’eventuale affrancamento del saldo attivo nei seguenti termini:

  • – per importi complessivi sino a 3 milioni di euro: possibilità di effettuare i versamenti in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi;
  • – per importi complessivi eccedenti i 3 milioni di euro: possibilità di effettuare il versamento in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
    la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo;
    le rimanenti con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.

Si evidenzia come la norma non preveda in modo espresso la corresponsione di interessi sulle rate successive alla prima.

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2020 PER I LAVORATORI ALL’ESTERO

Con il decreto ministeriale del 11/12/2019, pubblicato sulla G.U. del 08/01/2020, sono state determinate le retribuzioni convenzionali per l’anno 2020 per i lavoratori all’estero (art. 4 del D.L. 317/87).

Tali retribuzioni hanno valenza sia in ambito previdenziale che in ambito fiscale, in quanto rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 8-bis del TUIR, e vengono utilizzate in sostituzione delle retribuzioni effettivamente erogate per i lavoratori dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni e conseguono redditi di lavoro prestato all’estero in via continuativa.

La disciplina dell’art. 51 del TUIR si applica a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come fiscalmente residenti in Italia.

Tale disciplina non si applica invece ai dipendenti in semplice trasferta all’estero e qualora l’attività lavorativa sia prestata in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro dipendente esclusivamente nel paese estero.

Si segnala infine che la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del regime convenzionale.

I MODELLI F24 DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA CON IMPORTI IN COMPENSAZIONE SOLO MEDIANTE CANALE TELEMATICO

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 specifica che per tutti i crediti gestiti dal sostituto d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente il modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria.

La novità è stata introdotta dall’articolo 3, comma 2, del Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019, che ha inserito anche i crediti del sostituto tra quelli per fruire dei quali le aziende devono utilizzare i servizi telematici F24 web o F24 on line.

Tale obbligo riguarda tutti i crediti del sostituto, e quindi sia quelli da restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito), sia quelli da conguaglio da assistenza fiscale (730), ma anche il credito per Bonus Renzi, i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione, fino al credito derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.

Questa interpretazione così estensiva si basa sul presupposto che tutti questi crediti dal 2015, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del Dlgs n. 175/2014, non sono più utilizzabili attraverso il meccanismo dello scomputo diretto.

In ragione di tale interpretazione l’Agenzia all’interno del provvedimento aggiorna la tabella in precedenza allegata alla risoluzione n. 68/2017, che elenca tutti i codici tributo dei crediti per i quali vige l’obbligo dell’F24 telematico, aggiungendo quelli relativi ai crediti propri del sostituto d’imposta.

La risoluzione non fa invece riferimento alla decorrenza del nuovo obbligo alla luce delle recenti indicazioni fornite, decorrenza che in base all’articolo 3, comma 3, del Collegato fiscale era fissata al 27 ottobre 2019, ma che considerando il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente per consentire l’adeguamento ai nuovi adempimenti si ritiene in vigore dallo scorso 27 dicembre.

La nuova compensazione veicolata tramite i servizi telematici ha un rilevante impatto sull’operatività dei sostituti, in quanto tutti, e quindi anche quelli di piccole dimensioni, dovranno dotarsi dell’apposita funzionalità telematica o delegare l’attività a un intermediario abilitato.