RIAPERTA LA RIVALUTAZIONE DEI BENI AL 31 DICEMBRE 2019
La Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) riapre la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e di affrancare il saldo attivo di rivalutazione.
In particolare sono rivalutabili i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020 (si tratta del bilancio al 31 dicembre 2019, per i soggetti “solari”).
La misura dell’imposta sostitutiva è pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili.
Per l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, è prevista l’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% del saldo di rivalutazione.
Quanto agli effetti fiscali, essi decorrono:
– dal terzo esercizio successivo (ovvero, dal 2022, per i soggetti “solari”), in termini generali (ad esempio, con riferimento alla deducibilità dei maggiori ammortamenti, al plafond delle spese di manutenzione e alla valorizzazione dei beni ai fini della disciplina delle società non operative);
– dall’inizio del quarto esercizio successivo (ovvero, dal 1° gennaio 2023, per i soggetti “solari”), con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze.
È possibile effettuare versamenti rateali delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per l’eventuale affrancamento del saldo attivo nei seguenti termini:
- – per importi complessivi sino a 3 milioni di euro: possibilità di effettuare i versamenti in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi;
- – per importi complessivi eccedenti i 3 milioni di euro: possibilità di effettuare il versamento in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo;
le rimanenti con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.
Si evidenzia come la norma non preveda in modo espresso la corresponsione di interessi sulle rate successive alla prima.