DAL 1° GENNAIO GLI ONERI DETRAIBILI SONO PARAMETRATI AL REDDITO

Dal 1° gennaio 2020, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR sono parametrate al reddito complessivo.

La Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) infatti stabilisce che l’agevolazione spetta con i seguenti limiti:
– per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
– per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro;
– se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.

Sono espressamente esclusi dalla suddetta limitazione:
– gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale e interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale;
– le spese sanitarie di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR (spese mediche e di assistenza specifica, spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere ).

Rientrano, quindi, tra gli oneri parametrati al reddito complessivo quelli previsti dall’art. 15 del TUIR (non specificatamente esclusi) che consentono di fruire della detrazione IRPEF, quali:
– i compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale;
– le spese veterinarie;
– le spese funebri;
– le spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica;
– le spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);
– i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente ed i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
– i premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo;
– gli oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico;
– le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico;
– il valore normale dei beni ceduti gratuitamente a enti che operano nel settore culturale e artistico;
– le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo;
– le erogazioni liberali a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche;
– le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
– le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”;
– i canoni, gli interessi ed il prezzo di riscatto della prima casa acquistata con un contratto di leasing;
– le spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti;
– le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado;
– le spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico;
– le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di soggetti che svolgono attività umanitarie;
– le spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 comma 3-bis del TUIR. Per determinare il reddito complessivo, invece, si deve tenere conto del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 e dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”.