Daily Archives: 8 April 2022

FINO A 200 EURO BUONI CARBURANTE DETASSATI PER I DIPENDENTI

Il Decreto Ucraina (D.L. 21/2022) è intervenuto con diverse misure per far fronte agli effetti derivanti dal conflitto Russo-Ucraino, in particolare per calmierare le conseguenze derivanti dall’incremento dei costi dei fattori energetici.

Tra le nuove previsioni introdotte, ve ne è una di interesse generale per le imprese: è previsto il cosiddetto “bonus carburante”, ossia la possibilità di detassare in capo al dipendente i buoni carburante ricevuti dal datore di lavoro, con un limite annuale di euro 200.

In capo all’impresa il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni da consegnare ai dipendenti rientra tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’articolo 95, Tuir.

In capo al dipendente, la nuova previsione relativa al “bonus carburante” si aggiunge al limite generale di non imponibilità dei fringe benefit: pertanto, il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorre al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente (si tratta quindi di 2 soglie da valutare separatamente).

Non è stato ancora chiarito cosa accada al superamento della soglia di 200 euro relativa ai buoni benzina, ossia se al verificarsi di tale evento risulti tassata solo l’eccedenza o sarà assoggettato a tassazione l’intero importo del buono erogato.

Per l’applicazione di tale previsione si evidenzia che:

  • – si tratta di una disposizione transitoria applicabile solo per il 2022;
  • – a differenza di altre ipotesi di benefit che devono essere accordati alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, letteralmente i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente (il ché risulta ragionevole in quanto il datore di lavoro ha la possibilità di valutare quanto erogare, anche in ragione alla distanza percorsa dal dipendente per recarsi al luogo di lavoro);
  • – la norma si riferisce alle “aziende private” escludendo quindi il settore pubblico. Non è chiaro se detta previsione può essere estesa al caso in cui il datore di lavoro è un professionista (letteralmente la risposta dovrebbe essere negativa).

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2022

Con l’articolo 29, D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia) viene riproposta con due rilevanti modifiche la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

  • – persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
  • – società semplici;
  • – società ed enti a esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
  • – enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
  • – soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il Decreto Energia istituisce un’unica aliquota del 14%, applicabile tanto in relazione alle partecipazioni (non importa se qualificate o non) quanto ai terreni agricoli ed edificabili, da applicare all’intero valore del bene.

La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2022, e consegue effetti se si redige un’apposita perizia di stima entro il 15 giugno 2022, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. Si segnala che la Legge 34/2022 ha provveduto a differire al 15 novembre 2022 tale termine.

La rivalutazione delle partecipazioni deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all’intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società.

In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

  • – sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione);
  • – sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA e deve successivamente essere asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

Nel caso di rivalutazione di terreni la perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario, perito industriale edile o perito regolarmente iscritto alla CCIAA e asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.

Il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative. Nel caso in cui sia stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2022, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

Si ricorda che i dati relativi alla presente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni dovranno essere indicati nel modello di dichiarazione Redditi 2023 relativo al periodo d’imposta 2022.

In particolare, salvo modifiche prevista nella prossima modulistica:

  • – in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT;
  • – per la rideterminazione del valore dei terreni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RM.

Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri del modello Redditi ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.

Si ricorda, infine, che l’omessa indicazione nel modello Redditi dei dati relativi alla rivalutazione costituisce una violazione formale, alla quale si applica la sanzione con un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro, restando in ogni caso impregiudicati gli effetti della rivalutazione.

LE NOVITÀ DELL’AGEVOLAZIONE “NUOVA SABATINI”

La Nuova Sabatini è una agevolazione che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Il contributo,  per le domande presentate dal 1° gennaio 2022, viene erogato  in unica soluzione (nei limiti delle risorse disponibili) in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro, oppure in più quote annuali qualora il finanziamento sia di importo maggiore.

Per quanto riguarda i settori produttivi che sono ammessi all’agevolazione va ricordato che in linea di massima sono ammessi tutti i settori, compresi quindi quello agricolo e della pesca, con uniche eccezioni il settore finanziario e assicurativo.

Dal punto di vista dimensionale, l’agevolazione è riservata alle pmi, ovvero micro, piccole e medie imprese. Nel dettaglio si tratta di:

– micro impresa quella con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 2 milioni di euro;

– piccola impresa quella con meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

– media impresa quella che possiede parametri tali da non poter essere considerata piccola ma, comunque, rientranti nel tetto dei 250 impiegati e 50 milioni euro o, in alternativa, 43 milioni di euro di totale di bilancio annuo.

I beni strumentali devono essere nuovi, con la conseguenza che non sono agevolabili, ad esempio, i beni portati in fiera “a uso mostra”, o quelli consegnati “in prova” o in “conto visione”.

La circolare n. 14036/2017, nella nuova versione aggiornata con le modifiche apportate dalla circolare n. 696/2022, delimita l’ambito applicativo precisando che sono ammissibili i beni strumentali nuovi contabilizzabili nell’attivo patrimoniale alle voci:

B.II.2 – impianti e macchinari;

B.II.3 – attrezzature industriali e commerciali; e

B.II.4 – altri beni

nonché software e tecnologie digitali.

Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

Il contributo in conto interessi concedibile è pari all’ammontare degli interessi convenzionali calcolati al tasso del 2,75% annuo (nel caso di contributo maggiorato calcolati al tasso del 3,575% annuo).

Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca/intermediario finanziario (determinato sulla base del rating della pmi e deliberato dall’istituto) e il contributo che viene concesso dal Mise, che è forfettariamente individuato nei tassi indicati.

La banca o l’intermediario finanziario hanno la facoltà di ridurre l’importo del finanziamento richiesto in fase di presentazione dell’istanza ovvero di rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso.