FINO A 200 EURO BUONI CARBURANTE DETASSATI PER I DIPENDENTI

Il Decreto Ucraina (D.L. 21/2022) è intervenuto con diverse misure per far fronte agli effetti derivanti dal conflitto Russo-Ucraino, in particolare per calmierare le conseguenze derivanti dall’incremento dei costi dei fattori energetici.

Tra le nuove previsioni introdotte, ve ne è una di interesse generale per le imprese: è previsto il cosiddetto “bonus carburante”, ossia la possibilità di detassare in capo al dipendente i buoni carburante ricevuti dal datore di lavoro, con un limite annuale di euro 200.

In capo all’impresa il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni da consegnare ai dipendenti rientra tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’articolo 95, Tuir.

In capo al dipendente, la nuova previsione relativa al “bonus carburante” si aggiunge al limite generale di non imponibilità dei fringe benefit: pertanto, il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorre al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente (si tratta quindi di 2 soglie da valutare separatamente).

Non è stato ancora chiarito cosa accada al superamento della soglia di 200 euro relativa ai buoni benzina, ossia se al verificarsi di tale evento risulti tassata solo l’eccedenza o sarà assoggettato a tassazione l’intero importo del buono erogato.

Per l’applicazione di tale previsione si evidenzia che:

  • – si tratta di una disposizione transitoria applicabile solo per il 2022;
  • – a differenza di altre ipotesi di benefit che devono essere accordati alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, letteralmente i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente (il ché risulta ragionevole in quanto il datore di lavoro ha la possibilità di valutare quanto erogare, anche in ragione alla distanza percorsa dal dipendente per recarsi al luogo di lavoro);
  • – la norma si riferisce alle “aziende private” escludendo quindi il settore pubblico. Non è chiaro se detta previsione può essere estesa al caso in cui il datore di lavoro è un professionista (letteralmente la risposta dovrebbe essere negativa).