RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2022

Con l’articolo 29, D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia) viene riproposta con due rilevanti modifiche la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

  • – persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
  • – società semplici;
  • – società ed enti a esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
  • – enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
  • – soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il Decreto Energia istituisce un’unica aliquota del 14%, applicabile tanto in relazione alle partecipazioni (non importa se qualificate o non) quanto ai terreni agricoli ed edificabili, da applicare all’intero valore del bene.

La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2022, e consegue effetti se si redige un’apposita perizia di stima entro il 15 giugno 2022, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. Si segnala che la Legge 34/2022 ha provveduto a differire al 15 novembre 2022 tale termine.

La rivalutazione delle partecipazioni deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all’intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società.

In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

  • – sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione);
  • – sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA e deve successivamente essere asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

Nel caso di rivalutazione di terreni la perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario, perito industriale edile o perito regolarmente iscritto alla CCIAA e asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.

Il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative. Nel caso in cui sia stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2022, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

Si ricorda che i dati relativi alla presente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni dovranno essere indicati nel modello di dichiarazione Redditi 2023 relativo al periodo d’imposta 2022.

In particolare, salvo modifiche prevista nella prossima modulistica:

  • – in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT;
  • – per la rideterminazione del valore dei terreni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RM.

Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri del modello Redditi ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.

Si ricorda, infine, che l’omessa indicazione nel modello Redditi dei dati relativi alla rivalutazione costituisce una violazione formale, alla quale si applica la sanzione con un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro, restando in ogni caso impregiudicati gli effetti della rivalutazione.