LEGGE DI BILANCIO 2019: SINTESI DELLE NOVITÀ

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Si riepilogano le principali novità introdotte in materia fiscale:

 

Estensione del regime forfettario

È stato innalzato a 65.000 euro il limite di ricavi o compensi (conseguiti nell’anno precedente) per poter accedere al regime forfettario. Sono stati inoltre eliminati tutti i requisiti di accesso al regime previsti fino all’anno 2018.

Si prevede ora l’esclusione dal regime in esame per chi esercita la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro (o ad essi collegati) con i quali siano in essere rapporti di lavoro, oppure lo siano stati nei due precedenti periodi di imposta. Sono inoltre esclusi dal regime forfettario coloro che partecipano a società di persone, ad associazioni o imprese famigliari e coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente stesso.

 

Introduzione del regime super-forfettario

È stato introdotto un nuovo regime di favore per gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi con ricavi superiori a 65.000 euro ma non a 100.000 euro, che prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 20%, da calcolarsi sul reddito imponibile calcolato con i metodi ordinari (ricavi – costi). Tale regime si applicherà tuttavia dall’anno 2020 a coloro che avranno rispettato tale requisito nell’anno 2019.

 

Riporto delle perdite per i soggetti Irpef

Viene previsto il riporto senza alcun limite di tempo delle perdite per tutti i soggetti Irpef (sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata, con la sola esclusione dei lavoratori autonomi). Nel dettaglio le perdite possono essere portate a diminuzione del reddito nel limite dell’80% del reddito annuo conseguito, in analogia a quanto già avveniva per i soggetti Ires.

Le nuove regole si applicano già per i redditi dell’anno 2018.

Per approfondimenti si veda anche l’articolo: “RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF DALL’ANNO 2018

 

Perdite dell’anno 2017 dei contribuenti in contabilità semplificata

Viene prevista una specifica disciplina transitoria per i contribuenti in contabilità semplificata, con particolare riferimento alle perdite fiscali realizzate nell’anno 2017 in conseguenza del cambiamento di regime avvenuto per le rimanenze finali di magazzino.

In particolare viene previsto che:

  • – le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata secondo le previgenti disposizioni, sono computate in diminuzione dei redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi, e nel periodo di imposta 2020, in misura non superiore al 60%;
  • – le perdite del periodo di imposta 2018 sono computate in diminuzione dei redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi;
  • – le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.

Per approfondimenti si veda anche l’articolo: “RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF DALL’ANNO 2018

 

Deduzione IMU dal reddito di impresa

Viene aumentata al 40% la quota di IMU (relativa ai beni immobili strumentali) deducibile dal reddito.

 

Mini Ires e Irpef

Viene prevista per i soggetti Ires la possibilità di beneficiare di una aliquota del 15% (al posto di quella ordinaria del 24%) per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente accantonati a riserva, nel limite tuttavia dell’importo corrispondente alla somma dei seguenti importi:

  • – investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi
  • – costo del nuovo personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Analogamente per i soggetti Irpef viene previsto, alle condizioni e nei limiti sopra esposti, la diminuzione dell’aliquota Irpef di 9 punti percentuali.

 

Super e iper ammortamento

Il super ammortamento non è stato prorogato per l’anno 2019, quindi tale misura agevolativa cessa di operare.

L’iper ammortamento invece viene prorogato con una rimodulazione del beneficio:

  • – maggiorazione del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • – maggiorazione del 100% per investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • – maggiorazione del 50% per investimenti oltre i 10 e fino a 20 milioni di euro;
  • – nessuna maggiorazione per investimenti oltre 20 milioni di euro.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

Viene riproposta la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (con l’esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2017 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato mediante pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

Il maggior valore dei beni rivalutati si considera riconosciuto ai fini delle imposte a decorrere dal terzo periodo successivo a quello in cui la rivalutazione viene effettuata, qualora si provveda all’ulteriore pagamento di una imposta sostitutiva del 16% ber i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Per approfondimenti si veda anche l’articolo: “RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA NEI BILANCI 2018”.

 

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Viene riproposta anche la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti non in regime di impresa o lavoro autonomo, previa predisposizione di una perizia di stima e pagamento di un’imposta sostitutiva pari a:

  • – 11% per le partecipazioni qualificate;
  • – 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni.

Per approfondimenti si veda anche l’articolo: “RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI PER L’ANNO 2019

 

Cedolare secca

Viene esteso il regime della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati dall’01/01/2019 relativi a locali commerciali di categoria catastale C1 aventi una superficie non superiore a 600 mq, nonché alle relative pertinenze locate congiuntamente.

Si segnala che la cedolare secca non può essere applicata se alla data del 15/10/2018 risultava in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto prima della scadenza naturale.

 

Saldo e stralcio delle cartelle

Viene prevista la possibilità di definire con modalità agevolate i debiti fiscali e previdenziali delle persone fisiche che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Deve trattarsi di debiti affidati all’agente della riscossione nel periodo 01/01/2000 – 31/12/2017 riguardanti l’omesso versamento di imposte emergenti dalle dichiarazioni annuali presentate o dall’attività di accertamento ai fini Irpef e Iva ai densi dell’art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972. Tale possibilità è estesa anche ai contributi previdenziali non versati.

Oltre all’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione e al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica, i soggetti interessati possono definire le posizioni versando i seguenti importi:

  • – 10% del dovuto per i soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovra indebitamento ai sensi dell’art. 14-ter L. 3/2012;
  • – 16% del dovuto, qualora l’ISEE del nucleo famigliare risulti non superiore a 8.500 euro;
  • – 20% del dovuto, qualora l’ISEE del nucleo famigliare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
  • – 35% del dovuto, qualora l’ISEE del nucleo famigliare sia compreso tra 12.500 e 20.000 euro;

Il debitore deve presentare apposita dichiarazione/richiesta entro il 30/04/2019, e il versamento delle somme dovute deve avvenire in unica soluzione entro il 30/11/2019, oppure in 5 rate entro il 31/12/2021.

 

Estromissione agevolata degli immobili

Viene rispoposta la possibilità, per gli imprenditori individuali, di procedere alla estromissione agevolata degli immobili strumentali per natura posseduti alla data del 31/12/2018, previo versamento di una imposta sostitutiva dell’8%.

 

Bonus edilizi

Vengono prorogate a tutto il 2019 le detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e interventi di sistemazione aree verdi.

Per approfondimenti si veda anche l’articolo: “PROROGATI PER L’ANNO 2019 I BONUS EDILIZI”.