RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF DALL'ANNO 2018

La Legge di bilancio 2019 ha introdotto significative novità in materia di riporto delle perdite di esercizio per i soggetti Irpef. A seguito delle novità introdotte le differenze tra questi soggetti e quelli Ires vengono parzialmente annullate, poiché tutti i soggetti titolari di reddito di impresa hanno ora la possibilità di riportare le perdite agli esercizi successivi senza limiti di tempo; restano tuttavia esclusi dalla riforma i lavoratori autonomi, poiché questi ultimi possono compensare le perdite di esercizio solo con i redditi prodotti nello stesso periodo e senza possibilità di riportare agli anni successivi le residue perdite non utilizzate.

A seguito delle novità introdotte, pertanto, tutte le perdite conseguite nell’ambito del reddito d’impresa (come anche quelle derivanti da partecipazioni) devono essere prioritariamente computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per l’eventuale residuo, nei successivi, nella misura massima dell’80% dei redditi conseguiti in detti periodi d’imposta.

Tale novità si applica per le perdite conseguite a decorrere dal periodo d’imposta 2018.

La Legge di bilancio 2019 prevede inoltre una speciale disciplina transitoria per i soggetti in contabilità semplificata. Infatti questi contribuenti sono stati penalizzati dalle novità introdotte nell’anno 2017 in materia di determinazione del reddito secondo il principio di cassa, in tutti i casi in cui hanno dovuto rilevare perdite, non riportabili nei successivi periodi di imposta, in conseguenza dell’impossibilità di computare le rimanenze finali. Proprio al fine di porre rimedio a questa situazione la norma ha esteso le novità anche alle perdite 2017, introducendo una disciplina specifica:

  • – le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi, e nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi;
  • – le perdite del periodo d’imposta 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 e al 60% dei medesimi redditi;
  • – le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi.