RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA NEI BILANCI 2018

La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, come già avvenuto in precedenti anni.
In particolare rientrano fra i soggetti ammessi le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, gli enti non commerciali (per i beni appartenenti alla sfera commerciale), le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
La rivalutazione riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2017 e deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo (ovvero nel bilancio al 31/12/2018 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).
Possono essere oggetto di rivalutazione i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione sono pari al 16% nel caso di beni ammortizzabili, e al 12% nel caso di beni non ammortizzabili, e devono essere versate in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono:
- – dal terzo esercizio successivo in termini generali;
- – dall’inizio del quarto esercizio successivo ai fini della plusvalenza e minusvalenza.
Anche per questa rivalutazione è prevista la possibilità di affrancare (con la sola esclusione degli imprenditori individuali) il saldo attivo di rivalutazione, mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 10%.