Argomento: Adempimenti fiscali

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE AL 15 GENNAIO 2024

LUNEDI’ 18 DICEMBRE

Imu

Scade oggi il termine per effettuare il versamento del saldo Imu 2023 per i soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento di terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

  • – sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • – sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • – sui redditi di lavoro autonomo;
  • – sulle provvigioni;
  • – sui redditi di capitale;
  • – sui redditi diversi;
  • – sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr

Scade oggi il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, maturata nel 2023.

 

MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE

Acconto Iva

Scade oggi il termine per effettuare il versamento dell’acconto Iva 2023 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

DOMENICA 31 DICEMBRE

Riduzione ritenuta di acconto agenti

Scade oggi il termine per la presentazione ai committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione contenente i dati identificativi dei percipienti nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta di acconto nella misura ridotta del 4,60%.

  

MARTEDI’ 2 GENNAIO

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.

 

LUNEDI’ 15 GENNAIO

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

SVIZZERA FUORI DALLA LISTA BLACK LIST

La Svizzera, grazie il decreto ministeriale firmato dal ministro dell’Economia che dà attuazione a quanto previsto dalla legge che recepisce la convenzione tra Roma e Berna e contiene la nuova disciplina dei lavoratori frontalieri, esce definitivamente dalla lista del Dm 4 maggio 1999, che individua la black list delle persone fisiche.

Tale lista era finalizzata a contrastare la fittizia emigrazione all’estero per finalità tributarie di residenti in Italia.

Ciò comporta, con decorrenza dall’anno d’imposta 2024, il venir meno dell’onere a carico del contribuente di dover dimostrare che il trasferimento non ha quelle caratteristiche che spingono il Fisco a dichiararlo fittizio.

Inoltre la cancellazione della Svizzera dalla black list determinerà (sempre con decorrenza dal 2024) anche altri due effetti:

  • – non scatterà più il raddoppio delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo del monitoraggio fiscale (ossia la mancata indicazione nel quadro RW del modello Redditi dei dati sulle proprietà immobiliari o finanziarie detenute all’estero), e
  • – non scatterà più il raddoppio dei termini di accertamento, che avrebbe comportato la possibilità per l’amministrazione finanziaria di disporre di 10 anni per effettuare i controlli.

LA FLAT TAX INCREMENTALE PER L’ANNO 2023

La Legge di Bilancio (articolo 1, commi 55-57, L. 197/2022) ha introdotto una agevolazione per i soggetti che dichiarano nel 2023 un incremento di reddito d’impresa o lavoro autonomo rispetto al triennio 2020-2022; tale incremento non soggiace alla tassazione progressiva Irpef ma viene assoggettato alla più conveniente tassazione sostitutiva del 15%.

Con la recente circolare n. 18/E/2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione di tale nuovo istituto.

 

L’agevolazione

Per il calcolo dell’agevolazione sono previsti i seguenti passaggi:

  • – verifica del reddito di riferimento, ossia del maggior reddito d’impresa o lavoro autonomo conseguito nel triennio 2020-2022, da prendere a riferimento per il calcolo dell’agevolazione;
  • – confronto di tale reddito con il reddito 2023; se il reddito dell’anno 2023 risulta maggiore, si ha diritto alla agevolazione;
  • – il maggior reddito 2023 rispetto al reddito di riferimento deve essere decurtato di un importo pari al 5% del reddito di riferimento stesso;
  • – la differenza netta così ottenuta deve essere confrontata con il limite massimo del reddito agevolabile, pari ad 40.000 euro (qualora fosse superiore, l’agevolazione andrebbe calcolata su 40.000 euro);
  • – l’incremento del reddito dell’anno 2023 (nei limiti del conteggio sopra descritto) verrà assoggettato ad imposta sostitutiva del 15%, mentre l’eventuale eccedenza confluirà nei redditi soggetti a Irpef ordinaria.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, nella verifica del reddito agevolabile si tiene unicamente in considerazione il reddito (d’impresa o lavoro autonomo) prodotto dal contribuente con la propria posizione Iva, mentre è irrilevante ogni reddito imputato per trasparenza da una società o associazione professionale (con l’unica eccezione della partecipazione detenuta in regime d’impresa).

 

Soggetti interessati

Sono ammessi all’agevolazione:

  • – gli imprenditori individuali, a prescindere dal regime contabile adottato;
  • – l’impresa familiare e l’impresa coniugale non gestita in forma societaria, limitatamente al titolare dell’impresa stessa;
  • – gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis, Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti;
  • – le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

Sono invece escluse dell’agevolazione le società e le associazioni professionali, così come i soci e gli associati che non siano in possesso di una propria partita Iva per lo svolgimento dell’attività d’impresa o lavoro autonomo.

FRONTALIERI SVIZZERI IN FASCIA DI CONFINE: IN VIGORE L’ACCORDO

Si è conclusa la procedura di scambio degli strumenti di ratifica (come riportato da un comunicato stampa del Consiglio federale svizzero) e pertanto il 17 luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo Accordo tra Italia e Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri residenti in fascia di confine.

Il nuovo Accordo del 23 dicembre 2020, per espressa disposizione di legge, entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con le quali gli Stati comunicano il completamento dell’iter di ratifica (avvenuta, appunto, il 17 luglio) e si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo (e quindi dal 2024) a quello di entrata in vigore dello stesso.

Questo nuovo Accordo sostituisce quello del 1974 e dispone, in luogo del sistema di esenzione del reddito nello Stato di residenza, la tassazione nello Stato in cui l’attività lavorativa viene svolta nel limite dell’80% di quella “ordinaria”, riservando allo Stato di residenza il potere di tassare lo stesso reddito secondo le proprie disposizioni interne.“

La data di entrata in vigore dell’Accordo, fissata al 17 luglio, è di fondamentale importanza per individuare lo spartiacque tra “vecchi” e “nuovi” frontalieri: il nuovo Accordo opera, infatti, per coloro che entrano nel mercato del lavoro transfrontaliero dopo il 17 luglio 2023, mentre ai lavoratori frontalieri residenti in Italia che al 17 luglio svolgono, o che tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 hanno svolto, un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera, si applica il regime transitorio, in virtù del quale, in deroga al principio di tassazione concorrente, rimangono imponibili soltanto in Svizzera i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe.

Sono altresì ricollegate all’entrata in vigore dell’Accordo le decorrenze delle seguenti modifiche alla disciplina interna dei frontalieri, le quali quindi troveranno applicazione dal 2024:
– l’innalzamento da 7.500 a 10.000 euro del limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente prestato in zona di frontiera dai lavoratori italiani è assoggettato a tassazione;
– la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri e l’esenzione IRPEF degli assegni familiari;
– le nuove modalità di calcolo della NASPI per i lavoratori frontalieri italiani;
– la riduzione del 20% dell’imposta dovuta sui redditi derivanti dal lavoro prestato in Italia dai frontalieri svizzeri.

BONUS EDILIZI: STOP ALLA CESSIONE DEL CREDITO E ALLO SCONTO IN FATTURA

Il Governo, con il Dl 11/2023 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 40 di giovedì 16 febbraio e in vigore da venerdì 17 febbraio 2023, pone termine al mercato dei crediti fiscali, con la solo eccezione dei lavori già avviati.

In particolare il decreto revoca la possibilità di cessione e sconto in fattura per tutte le tipologie di bonus edilizi (quindi: superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere architettoniche).

Eccezioni, in ambito superbonus, sono previste per le abitazioni unifamiliari per le quali sia stata presentata la Cilas prima dell’entrata in vigore del provvedimento, e per i condomini, per i quali rileva la data della delibera e la Cilas. Per i lavori diversi dal 110% è essenziale avere richiesto il titolo abilitativo o iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore del decreto. Per gli acquisti di immobili il riferimento è la data del preliminare o del rogito.

Pertanto, salve le eccezioni sopra citate, è ammessa soltanto la detrazione diretta da parte del sostenitore della spesa di intervento agevolato.