Daily Archives: 2 February 2022

DECRETO SOSTEGNI-TER: LE NOVITÀ FISCALI IN SINTESI

Il D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni ter”) introduce importanti novità:

Misure di sostegno per le attività chiuse (Articolo 1)

Oltre ad essere previsto un incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, viene riconosciuta una sospensione dei termini di pagamento per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati). Potranno pertanto essere effettuati entro il 16.09.2022, in un’unica soluzione, i seguenti versamenti:

  • – ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
  • – Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (Articolo 2)

Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco richiamati dalla norma stessa. Per maggiori dettagli si veda: contributo a fondo perduto per il rilancio del commercio al dettaglio

Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà (Articolo 3)

Pur essendo ancora atteso il decreto attuativo riguardante il contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA, il legislatore è nuovamente intervenuto, stanziando 40.000.000 di euro da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco:

  • – 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie),
  • – 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile),
  • – 56.21 (Fornitura di pasti preparati – catering per eventi),
  • – 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina),
  • – 93.11.2 (Gestione di impianti sportivi),

che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (Articolo 3)

Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori di cui all’articolo 48-bis D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici Ateco 47.51, 47.71, 47.72.

Credito d’imposta locazioni per le imprese turistiche

Il credito d’imposta locazioni viene riconosciuto alle imprese del settore turistico anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Aiuti al settore sportivo (Articolo 9)

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche viene riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Vengono incrementate le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo.

Investimenti in beni strumentali 4.0 (Articolo 10)

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50.000.000 di euro.

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (Articolo 15)

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, nell’ultimo trimestre 2021, hanno subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Blocco alle successive cessioni dei crediti d’imposta (Articolo 28)

Nell’ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni. Pertanto, dal 27 gennaio:

– in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente,

– in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.

Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta:

  1. credito d’imposta per botteghe e negozi;
  2. credito d’imposta per i canoni di locazione;
  3. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  4. credito d’imposta per sanificazione.

I crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

 

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

L’art. 2 del D.L. 27/01/2022 n. 4 (decreto “Sostegni-ter”) istituisce un contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO (si veda in calce).

Ai fini dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono avere ricavi dell’anno 2019 non superiori a 2.000.000 di euro, e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019 (ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021).

Inoltre, alla data di presentazione della domanda, tali imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate;
– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’art. 2 punto 18 del Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 201 (fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato);
– non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 231/2001.

L’entità del contributo si determina applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, nella misura di:

  • – 60% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro;
  • – 50% per i soggetti con ricavi da 400.000 a 1 milione di euro;
  • – 40% per i soggetti con ricavi da 1 milione a 2 milioni di euro.

Al fine di ottenere tale contributo, le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, secondo modalità e termini che saranno definiti con successivo provvedimento del medesimo Ministero.

In caso di risorse insufficienti, il Ministero provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

I contributi sono comunque concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.

I codici ATECO interessati da questo contributo sono i seguenti:

Codice Descrizione
47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati