Daily Archives: 3 January 2020

Credito d’imposta per la moda e il design

L’articolo 1, comma 202 della legge di Bilancio 2020 prevede un credito di imposta, per il solo anno 2020, per le cosiddette «attività innovative», quali le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Il credito è pari al 6% delle spese ammissibili, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; per l’attuazione pratica bisognerà attendere il decreto del Mise previsto dal comma 200, da pubblicarsi entro il 1° marzo 2020 ove saranno dettati i criteri per la corretta applicazione del credito.

Ai fini della determinazione del credito, il comma 202 individua cinque tipologie di spese ammissibili:

a) spese del personale, con accrescimento percentuale in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi;

b) quote di ammortamento e canoni di leasing o di locazione di beni mobili, compresa la progettazione e la realizzazione dei campionari, nel limite del 30% delle spese di personale;

c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese;

d) spese per servizi di consulenza e equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili nel limite del 20% delle spese indicate alle lettere a) e c);

e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, nel limite del 30% cento delle spese indicate alle lettere a) e c).

Le regole di utilizzo del credito d’imposta sono:

  • – utilizzabilità in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione (comma 204);
  • – dovrà essere oggetto di specifica comunicazione al Mise (comma 204);
  • – l’effettivo sostenimento dei costi dovrà essere oggetto di certificazione (comma 205);
  • – e imprese beneficiarie dovranno predisporre una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione (comma 206).

 

Bonus innovazione per investimenti tecnologici e investimenti “ecologici”

Il comma 201 della legge di Bilancio 2020 prevede, per il solo anno 2020, uno specifico credito d’imposta a favore delle imprese che investiranno nell’innovazione tecnologica: si tratta in particolare di un credito per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività (diverse da quelle per le quali si può fruire del credito per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 200), finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Al riguardo si attende l’emanazione di un apposito decreto che preciserà le caratteristiche e le conseguenti diversità fra i vari crediti d’imposta.
Il beneficio è pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, con un limite annuale massimo di importo del credito di 1,5 milioni di euro.
La norma prevede che per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari, né le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
Il comma 203 prevede inoltre che, fermo restando limite massimo di 1,5 milioni di euro, la percentuale di calcolo del beneficio è elevata dal 6% al 10% della base di calcolo se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
La base di calcolo si basa sui seguenti costi riferiti direttamente alle attività ammissibili:
a) spese per il personale, che in presenza di talune condizioni (età non superiore a 35 anni, primo impiego, possesso di un titolo qualificato, assunzione con contratto a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nell’innovazione tecnologica) concorrono per il 150% del loro ammontare;
b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice, spese relative ai beni materiali mobili e software utilizzati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a);
c) spese per contratti con residenti Ue, See o white list. Nel caso di contratti infragruppo, si applica il concetto di trasparenza;
d) spese per servizi di consulenza ed equivalenti, forniti da residente Ue, See o white list, nel limite del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a);
e) spese per materiali, forniture e simili impiegati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).