Credito d’imposta per la moda e il design
L’articolo 1, comma 202 della legge di Bilancio 2020 prevede un credito di imposta, per il solo anno 2020, per le cosiddette «attività innovative», quali le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Il credito è pari al 6% delle spese ammissibili, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; per l’attuazione pratica bisognerà attendere il decreto del Mise previsto dal comma 200, da pubblicarsi entro il 1° marzo 2020 ove saranno dettati i criteri per la corretta applicazione del credito.
Ai fini della determinazione del credito, il comma 202 individua cinque tipologie di spese ammissibili:
a) spese del personale, con accrescimento percentuale in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi;
b) quote di ammortamento e canoni di leasing o di locazione di beni mobili, compresa la progettazione e la realizzazione dei campionari, nel limite del 30% delle spese di personale;
c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese;
d) spese per servizi di consulenza e equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili nel limite del 20% delle spese indicate alle lettere a) e c);
e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, nel limite del 30% cento delle spese indicate alle lettere a) e c).
Le regole di utilizzo del credito d’imposta sono:
- – utilizzabilità in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione (comma 204);
- – dovrà essere oggetto di specifica comunicazione al Mise (comma 204);
- – l’effettivo sostenimento dei costi dovrà essere oggetto di certificazione (comma 205);
- – e imprese beneficiarie dovranno predisporre una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione (comma 206).