Daily Archives: 1 April 2016

Esonero dalla compilazione del quadro RW per conti correnti e depositi esteri inferiori a 15.000 euro.

L’art. 2 della L. 186/2014 ha incrementato a 15.000 euro l’importo limite che consente di beneficiare dell’esonero dalla compilazione del modulo RW per i conti correnti e i depositi bancari esteri (fino al 31 dicembre 2014 il limite era pari a 10.000 euro).

Sul tema, si ricorda che resta invece ferma l’assenza di una soglia per le attività estere diverse dai depositi e dai conti correnti. Per gli immobili e le altre attività finanziarie estere, quindi, devono essere indicate tutte le consistenze possedute direttamente o indirettamente a prescindere dal loro ammontare.
Si è invece esonerati dalla compilazione del modulo RW in caso di attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Per come si configura il modulo RW/2016, tuttavia, la semplificazione derivante dall’introduzione della soglia in argomento viene vanificata dalle disposizioni in materia di IVAFE. Quest’ultima imposta, infatti, deve essere liquidata all’interno del modulo RW per i conti correnti con giacenza media superiore a 5.000 euro; si viene a creare, quindi, all’interno del modello UNICO una sovrapposizione tra la disciplina sul monitoraggio fiscale e quella dell’IVAFE.

Bonus mobili per giovani coppie.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 31/03/2016 è intervenuta in materia di agevolazione per l’acquisto di nuovi mobili da parte delle giovani coppie introdotta dalla legge di Stabilità 2016.

Il comma 75 dell’articolo 1 della L. 208/2015 ha, infatti, ampliato le ipotesi in cui è possibile fruire del bonus mobili, individuando specifici requisiti in presenza dei quali il plafond su cui calcolare la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è elevato fino a 16.000 euro.

Il limite è riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano i 16.000 euro, la detrazione deve essere calcolata tenendo conto di questo importo e ripartita fra i componenti della coppia in base all’effettivo sostenimento dell’onere da parte di ciascuno.

Il beneficio compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 esclusivamente per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia. Le tipologie di mobili sono analoghe a quelle agevolabili con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”. Da ciò deriva il divieto di cumulare le due detrazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.

In particolare viene chiarito che per rientrare nell’ambito della detrazione è necessario:

  • essere una coppia coniugata o che convive da almeno tre anni. Per le coppie conviventi la convivenza deve essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti della coppia, i 35 anni di età;
  • essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’acquisto può avvenire a titolo oneroso o gratuito anche da parte di uno solo dei soggetti che compongono la coppia (in questo caso l’acquisto deve essere effettuato dal “giovane”, ossia da colui che non ha superato i 35 anni). Peraltro, è importante tener presente che la compravendita dell’immobile può essere effettuata nel 2016 oppure può anche essere stata effettata nel 2015. Tuttavia, a seconda dell’anno in cui si è perfezionato l’acquisto cambia il termine entro il quale il fabbricato deve essere destinato ad abitazione principale. Infatti, se il rogito è avvenuto lo scorso anno la destinazione deve sussistere già nel 2016. Diversamente, gli immobili acquistati quest’anno possono essere destinati ad abitazione principale entro il termine di presentazione dell’Unico 2017 e, quindi, entro il 30 settembre 2017.

Infine, la circolare precisa che, per la fruizione della detrazione, è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

Sul punto, poi, è concessa un’importante apertura. A detta dell’Ufficio, infatti, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico soggetto a ritenuta.

Ciò vale anche per le spese che danno diritto al “bonus mobili e grandi elettrodomestici”. Devono quindi ritenersi superate le indicazioni della circolare n. 29/E/2013.