Le spese di vitto, alloggio e trasporto per i professionisti

Con le modifiche apportate dalla Legge 81/2017 al comma 5 dell’articolo 54 del Tuir, a far data dal 1° gennaio 2017 trovano applicazione le nuove regole fiscali in tema di deduzione delle spese per vitto, alloggio e formazione professionale sostenute dal professionista.

Le modifiche riguardano:

  • – il venir meno dei limiti di deducibilità previsti fino al 2016 (75% della spesa e 2% dei compensi percepiti): ne consegue che le spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente saranno integralmente deducibili;
  • – le spese sostenute direttamente dal committente, che non costituiscono più compenso in natura per il professionista, il quale quindi non deve provvedere all’inserimento delle stesse in fattura con la conseguenza che il committente può dedurre le spese sostenute sulla base delle ordinarie regole fiscali;
  • – le spese per la formazione del professionista, che diventano deducibili per intero, comprese le connesse spese di vitto e alloggio, nel limite annuo di 10.000 euro annui.

In conseguenza di queste modifiche, le spese sostenute dal professionista per l’esercizio della professione possono essere suddivise in diverse categorie:

  • – le spese di carattere generale: si tratta delle spese legate alla gestione dello studio nella sua complessità e non alla singola prestazione resa. Tali spese non sono oggetto di rimborso se si esclude la possibilità di addebitare in fattura una percentuale del compenso a titolo di indennità delle spese di studio che corrisponde ad un vero e proprio incremento del valore della prestazione resa e quindi dell’imponibile delle imposte dirette e indirette.
  • – le spese sostenute in nome e per conto del cliente: è il caso delle fatture saldate dal professionista ma intestate al cliente per le quali il professionista effettua solo un anticipo di carattere finanziario. In tal caso si verifica da parte del professionista solo l’anticipo del saldo della prestazione dallo stesso fruita. Il professionista, al solo scopo di riavere indietro la somma, ne inserirà il valore nella propria fattura. L’importo non costituirà imponibile ne ai fini delle dirette ne delle indirette. Il committente potrà detrarsi l’Iva relativa al costo sostenuto dal professionista e allo stesso tempo ne dedurrà il costo in quanto la certificazione del corrispettivo è emessa a suo nome.
  • – le spese sostenute in nome e per conto proprio, ma relative ad un specifico incarico professionale (tali spese devono sempre essere debitamente e analiticamente documentate dal lavoratore autonomo): in tal caso dal 2017 egli potrà dedurre il relativo costo al 100%, ma dovrà iscrivere in fattura il rimborso soggetto a ritenuta e Iva, nonché tassarlo ai fini delle imposte dirette in modo che, per effetto del rimborso stesso, l’operazione sia per lui neutra e la detrazione/deduzione finale spetti a chi ha realmente sostenuto la spesa, ovvero il committente.
  • – le spese prepagate da parte del committente: in tal caso il professionista non è più obbligato ad emettere relativa fattura, in quanto per esse viene meno la presunzione di reddito in natura. Il committente riceve direttamente fattura da chi presta il servizio alberghiero o di trasporto, non deve comunicare alcunché al professionista (il quale a sua volta emette fattura solo per la propria competenza) e deduce/detrae rispettivamente il costo e l’Iva.