IL CALCOLO PER LE AGEVOLAZIONI ENERGETICHE DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE”

Con la circolare n. 13 del 13 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti in relazione all’ambito applicativo dell’agevolazione.

È stato dapprima definito l’ambito soggettivo degli interventi: possono infatti beneficiarne le aziende diverse dalle “energivore” che dispongano di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.

Per calcolare il costo medio per KW/H si deve tener conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione risultanti in fattura ed escludendo ogni altro costo accessorio, diretto o indiretto. Non concorrono quindi al calcolo del costo energetico:

  • – le spese di trasporto;
  • – le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;
  • – le imposte inerenti alla componente energia;
  • – i sussidi;
  • – altri costi diretti e indiretti.

Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 l’Agenzia delle entrate precisa che va considerato quale parametro di riferimento l’importo di 69,26 euro/MWh derivante dalla somma del valore medio del Pun (prezzo unico nazionale) all’ingrosso pari a 59,46 euro/MWh e valore di riferimento del Pd (prezzo di dispacciamento) pari a 9,80 euro/MWh.

Sull’argomento si veda anche: Credito d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas