CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022, destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina, è stato previsto un credito d’imposta a beneficio delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse dalle “imprese energivore”, ai sensi dell’articolo 3 D.L. 21/2022), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre del 2022.

A favore di tali imprese è riconosciuto dall’articolo 3 D.L. 21/2022 un credito d’imposta in misura pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in caso di incremento significativo del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.

A favore delle imprese diverse dalle “gasivore”, è inoltre riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in caso di incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

Le principali caratteristiche dei crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale sono similari:

  • – utilizzo esclusivo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997 entro il 31.12.2022 con facoltà di cessione solo per intero secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi degli articoli 3, 4 e 9, D.L. 21/2022;
  • – disapplicazione dei limiti generali di compensazione;
  • – irrilevanza fiscale dei relativi contributi;
  • – cumulabilità con agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, il costo sostenuto.