FARMACIE, NON È TASSATA L’INDENNITÀ DEL SOSTEGNI

L’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 219/2022, conferma che la remunerazione aggiuntiva delle farmacie, prevista dal decreto Sostegni, è esclusa dall’imponibile Iva e non è soggetta né alle imposte sui redditi né all’Irap.

Si tratta della indennità prevista, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 20, comma 4, del decreto Sostegni (Dl 41/2021), il quale prevede che «al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Ssn alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie» alle farmacie sia assegnata una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn. Con Dm Salute dell’11 agosto 2021 sono stati stabiliti i criteri di calcolo delle somme spettanti a ciascuna farmacia. È stato quindi risolto il dubbio se la qualificazione di «remunerazione» implicasse l’assoggettamento ad Iva (quale integrazione del corrispettivo per le forniture Ssn) e se, anche laddove si qualificasse come contributo in conto esercizio non soggetto ad Iva, l’importo fosse soggetto a tassazione a fini Irpef/Ires e Irap.

L’Agenzia conclude pertanto che si tratta di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid 19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo Iva.

Le farmacie che avessero assoggettato nel 2021 ad Iva la remunerazione aggiuntiva potranno, nella dichiarazione Iva annuale, ricalcolare la ventilazione escludendo i ristori e portare a credito l’eccedenza di versamento nel rigo VX3. Per i versamenti dei primi mesi del 2022 il recupero potrà avvenire con la riventilazione nella dichiarazione Iva dell’anno 2023.

L’Agenzia ritiene applicabile anche l’articolo 10-bis del decreto Ristori (137/2020), secondo cui i contributi e le indennità di qualsiasi natura legati alla pandemia, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono né al reddito imponibile né al valore della produzione Irap. Ne discende che non si applica nemmeno la ritenuta del 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, del Dpr 600/73 che, ove mai operata dall’ente erogatore, andrà restituita alle farmacie.