Daily Archives: 4 May 2022
NOVITA' DEL DECRETO PIANO NAZIONALE RESISTENZA E RESILIENZA (PNRR)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2022 il D.L. 36/2022 (Decreto PNRR) le cui principali novità fiscali riguardano:
Articolo 18 D.L. 36/2022 – Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici
Viene prevista l’applicazione della sanzione fissa di 30 euro, oltre a quella proporzionale del 4 per cento del valore della transazione rifiutata, in caso di mancata accettazione di pagamenti “elettronici” (di qualsiasi importo) a decorrere dal 30 giugno 2022.
Articolo 18 D.L. 36/2022 – Fattura elettronica anche per minimi, forfettari e soggetti in regime 398/1991
Viene previsto l’obbligo di fatturazione elettronica a partite dal 1° luglio 2022 per:
- – i soggetti che rientrano nel regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014,
- – i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011
- – i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui alla 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Tuttavia in via di prima applicazione i soggetti che nell’anno precedente non hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, saranno soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.
In ogni caso, per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Articolo 24 D.L. 36/2022 – Potenziamento del sistema di monitoraggio sugli interventi da parte dell’Enea
Viene esteso a tutti gli interventi sismabonus 110% l’obbligo di trasmissione dei dati all’Enea (comunicazione prima non prevista, essendo sufficiente il deposito dell’asseverazione al Sue del Comune).
FARMACIE, NON È TASSATA L’INDENNITÀ DEL SOSTEGNI
L’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 219/2022, conferma che la remunerazione aggiuntiva delle farmacie, prevista dal decreto Sostegni, è esclusa dall’imponibile Iva e non è soggetta né alle imposte sui redditi né all’Irap.
Si tratta della indennità prevista, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 20, comma 4, del decreto Sostegni (Dl 41/2021), il quale prevede che «al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Ssn alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie» alle farmacie sia assegnata una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn. Con Dm Salute dell’11 agosto 2021 sono stati stabiliti i criteri di calcolo delle somme spettanti a ciascuna farmacia. È stato quindi risolto il dubbio se la qualificazione di «remunerazione» implicasse l’assoggettamento ad Iva (quale integrazione del corrispettivo per le forniture Ssn) e se, anche laddove si qualificasse come contributo in conto esercizio non soggetto ad Iva, l’importo fosse soggetto a tassazione a fini Irpef/Ires e Irap.
L’Agenzia conclude pertanto che si tratta di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid 19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo Iva.
Le farmacie che avessero assoggettato nel 2021 ad Iva la remunerazione aggiuntiva potranno, nella dichiarazione Iva annuale, ricalcolare la ventilazione escludendo i ristori e portare a credito l’eccedenza di versamento nel rigo VX3. Per i versamenti dei primi mesi del 2022 il recupero potrà avvenire con la riventilazione nella dichiarazione Iva dell’anno 2023.
L’Agenzia ritiene applicabile anche l’articolo 10-bis del decreto Ristori (137/2020), secondo cui i contributi e le indennità di qualsiasi natura legati alla pandemia, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono né al reddito imponibile né al valore della produzione Irap. Ne discende che non si applica nemmeno la ritenuta del 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, del Dpr 600/73 che, ove mai operata dall’ente erogatore, andrà restituita alle farmacie.