DIVIETO DI COMPENSAZIONI PER I CREDITI DI IMPOSTA OLTRE 5.000 EURO

L’articolo 3 del decreto legge 124/19 (Legge di bilancio) introduce il divieto (già operante per l’Iva) delle compensazioni per i crediti di importo superiore a 5.000 euro risultanti dalle dichiarazione dei redditi, fino al decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

La medesima norma introduce l’obbligo dell’utilizzo dei servizi telematici delle Entrate per la trasmissione telematica dei modelli F24, è ciò anche per le compensazioni effettuate dai sostituti di imposta e dai privati.

Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche con la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 fornendo alcune prime indicazioni.

In allegato alla risoluzione è riprodotto l’elenco dei codici tributo la cui compensazione deve essere effettuata mediante F24, e quindi dal 2020 utilizzando i servizi telematici della Agenzia delle Entrate.

Viene quindi precisato che la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi o Irap è obbligatoria soltanto per i tributi identificati dai codici riportati nella tabella fra le categorie: imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva.

Questo conferma che gli altri crediti di imposta non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione e in particolare tutti i crediti di imposta che transitano nel quadro RU.

La risoluzione precisa che i crediti di imposta maturati nel periodo di imposta 2018, e quindi risultanti nella dichiarazione presentate nel 2019, potranno essere liberamente compensati anche nel corso del 2020. Ciò fino a quando sarà presentata la dichiarazione dei redditi per il 2019, in quanto in quel momento i crediti non ancora utilizzati verranno rigenerati nel 2019 e quindi rientreranno nel nuovo regime.

Ovviamente per quanto riguarda i crediti Iva nulla è cambiato in confronto al passato, come pure non vi sono modifiche in ordine all’obbligo della apposizione del visto di conformità.

Per quanto riguarda le compensazioni verticali non si applica tale limitazione, e nella tabella allegata alla risoluzione vengono riprodotti anche i codici dei tributi la cui compensazione verticale è consentita.

In sostanza i contribuenti che già all’inizio dell’anno hanno la certezza che la dichiarazione dei redditi o quella dell’Irap presenterà un credito di imposta, lo potranno utilizzare da subito solo per compensare altri debiti o contributi soltanto fino a 5.000 euro, limite da considerare distintamente tra imposte dirette e Irap.

Gli importi superiori potranno essere compensati soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o irap nell’anno 2020.