DECRETO RILANCIO: I PRINCIPALI INTERVENTI

MISURE PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

Riduzione dell’Irap per gli anni 2019 e 2020 (art. 24)

Viene completamente eliminato il versamento sia del saldo 2019 che della prima rata dell’acconto 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del “decreto Rilancio” (vale a dire, nel 2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), hanno realizzato/percepito ricavi/compensi fino a 250 milioni di euro, con l’eccezione delle banche e degli altri enti e società finanziari, delle imprese di assicurazione e delle amministrazioni ed enti pubblici. L’importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo nel 2021; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Contributo a fondo perduto (art. 25)

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA, esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario – colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” – i cui ricavi o compensi, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, non sono superiori a 5 milioni di euro. Sono esclusi dal contributo: i soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza; enti pubblici (74 c.2 TUIR); intermediari finanziari (art. 162-bis TUIR); i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020, nonché i lavoratori dipendenti ed i professionisti ordinistici (D.lgs. n. 509/94 – 103/96). Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia diminuito di più di 1/3 rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento alla data di effettuazione delle operazioni. Il contributo spetta in ogni caso, anche in assenza del requisito del calo del fatturato o dei compensi, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. Il contributo è determinato applicando una percentuale all’importo che risulta dalla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019. La misura di tale percentuale varia in base all’entità dei ricavi o dei compensi riferiti al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ed è pari al:

  • – 20%, per soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro;
  • – 15%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • – 10%, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro.

Il contributo spetta comunque in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo a fondo perduto è fiscalmente esente ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Il soggetto interessato al beneficio dovrà presentare istanza telematica all’Agenzia delle entrate (il modello sarà definito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate), che provvederà a corrispondere il contributo mediante accreditamento in conto corrente.

Bonus Inps per lavoratori autonomi e collaboratori iscritti all’Inps (art. 84)

Per il mese di aprile 2020 viene riconosciuta l’indennità di euro 600 ai soggetti già beneficiari della medesima indennità prevista per il mese di marzo dall’articolo 27 D.L. 18/2020 ovvero:

  • – ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;
  • – ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.

Tali soggetti devono essere iscritti alla Gestione separata Inps, non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità dovrebbe essere erogata in via automatica, senza necessità di inviare ulteriori istanze all’Inps.

Per il mese di maggio 2020 invece è previsto il riconoscimento di un’indennità pari ad euro 1.000 ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (19.05.2020), iscritti alla Gestione separata Inps che:

  • – non siano titolari di pensione;
  • – non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • – abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile), rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito va individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per poter ottenere tale indennità viene richiesto che il soggetto presenti all’Inps la domanda nella quale venga autocertificato il possesso dei requisiti previsti.

Per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Inps viene invece prevista un’indennità per il mese di maggio per un importo pari ad euro 1.000 solo nel caso in cui il soggetto:

  • – non sia titolari di pensione;
  • – non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • – abbia cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 05.2020.

Bonus Inps per artigiani e commercianti (art. 84)

L’articolo 28 D.L. 18/2020 ha previsto l’erogazione di un’indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps. L’indennità spetta in particolare ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative gestioni.

L’articolo 84, comma 4 del “Decreto Rilancio” prevede anche per tali categorie di soggetti il rinnovo automatico del bonus anche per il mese di aprile per un importo di euro 600, mentre per il mese di maggio non è prevista l’erogazione di alcuna indennità.

Bonus per i lavoratori autonomi iscritti agli enti previdenziali privati (art. 78)

Nell’articolo 78 del Decreto Rilancio l’indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è stata estesa anche per i mesi di aprile e maggio, a condizione che soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non siano:

  • – titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • – titolari di pensione.

Si dovrà attendere l’emanazione di uno specifico decreto nonché le istruzioni delle varie casse di previdenza per eventuali condizioni e requisiti per poter accedere all’indennità.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per affitto d’azienda (art. 28)

Viene istituito, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale. Il bonus è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il beneficio spetta, in generale, se i ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente non superano 5 milioni di euro; alle strutture alberghiere, invece, indipendentemente dal volume di affari registrato. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, il bonus è pari al 30% dei relativi canoni. Per fruire del credito, commisurato all’importo versato nel 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale, rilevano invece i mesi di aprile, maggio e giugno), i locatari devono aver subito, nel mese di riferimento, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il bonus non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir. Può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa o in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni. Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità attuative.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Al fine di consentire la riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico, è istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, un credito d’imposta pari al 60% dei costi – fino a 80mila euro – sostenuti nel 2020 per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, inclusi quelli edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, il rifacimento di spogliatoi e mense, l’acquisto di arredi di sicurezza e di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Un decreto del Mef-Mise potrà individuare ulteriori costi ammissibili al beneficio e soggetti aventi diritto. Il bonus, che è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese, è utilizzabile nel 2021 in compensazione. L’Agenzia delle entrate dovrà fornire istruzioni operative su criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

Viene istituito, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo del settore, un credito d’imposta, fino a un massimo di 60mila euro, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi). Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap; è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta ovvero in compensazione tramite F24. Un provvedimento delle Entrate definirà le disposizioni applicative.

Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124)

Viene azzerata l’Iva sulle cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, di dispositivi e prodotti utili al contenimento dell’epidemia da coronavirus (successivamente, si applicherà l’aliquota del 5%). Tra i beni interessati:

  • – mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3;
  • – abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, vinile e nitrile, v- isiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili e camici chirurgici);
  • – termometri;
  • – detergenti disinfettanti per mani e relativi dispenser a muro.

È fatto comunque salvo il diritto alla detrazione dell’imposta pagata su acquisti e importazioni di tali beni, anche se afferenti operazioni esenti (articolo 19, Dpr 633/1972).

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 140)

Viene prorogata fino al 1° gennaio 2021 la “moratoria” delle sanzioni (articolo 2, comma 6, Dlgs 127/2015) per gli esercenti con volume d’affari 2018 non superiore a 400mila euro che, entro il 1° luglio 2020, non riusciranno a dotarsi di un registratore telematico (ovvero ad adattare il vecchio misuratore fiscale) per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al prossimo 31 dicembre, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile (anche utilizzando la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate) e ad assolvere l’obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell’apposito registro (articolo 24, Dpr 633/1972).

Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145)

Viene sospesa, per tutto il 2020, l’applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo (articolo 28-ter, Dpr 602/1973).

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (art. 147)

Viene innalzato da 700mila euro a 1 milione di euro, con decorrenza dal 2020, il limite massimo per ciascun anno solare dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34, comma 1, legge 388/2000).

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis Dpr n. 602 del 1973 (art. 153)

Viene decretata, per il periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020 ovvero dal 21 febbraio per le persone fisiche e quelle giuridiche che a tale data avevano la residenza o la sede legale in uno dei comuni indicati nell’allegato 1 del Dpcm 1 marzo 2020, la non applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. In base a tale norma, la Pubblica amministrazione, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 5.000 euro, verifica presso l’agente della riscossione se il creditore è inadempiente in relazione a debiti, per un ammontare complessivo pari almeno a quell’importo, derivanti da cartelle di pagamento e, in caso affermativo, blocca il pagamento per 60 giorni. Durante il periodo indicato, pertanto, chi è creditore nei confronti di una Pa può incassare le somme che gli spettano pure in presenza di ruoli scaduti. La regola vale anche per le verifiche già effettuate prima dell’intervallo temporale interessato dalla sospensione, a condizione che l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento (articolo 72-bis, Dpr 602/1973).

Esenzioni dall’imposta municipale propria – Imu per il settore turistico (art. 177)

Viene abolito il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria, in scadenza il 16 giugno 2020, dovuta per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 (fondamentalmente, alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vi si svolgono. L’esenzione spetta anche per gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e per gli immobili degli stabilimenti termali.

Esenzione da Tosap e Cosap per le imprese di pubblico esercizio (art. 181)

Viene eliminata la Tosap e Cosap dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dovuta per l’occupazione di spazi e aree pubbliche utilizzate dagli esercizi per garantire le regole del distanziamento sociale richiesto dall’emergenza epidemiologica.

Fino a quella stessa data, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, in esenzione di bollo.

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186)

Viene incrementato il “bonus pubblicità” spettante alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Dopo gli interventi migliorativi già introdotti dal D.L. 18/2020 la misura del credito d’imposta è ora innalzata dal 30 al 50% del valore degli investimenti effettuati.

Credito d’imposta per i servizi digitali (art. 190)

Viene introdotto, per il settore dell’editoria, un bonus, riservato alle imprese editrici di quotidiani e di periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato, che acquisiscono servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività. Con riferimento alle spese sostenute nel 2020 in tale ambito, spetta un credito d’imposta nella misura del 30%, entro il limite di 8 milioni di euro (se le risorse risultano insufficienti rispetto alle richieste, le stesse saranno ripartite in misura proporzionale) e nel rispetto della regola Ue sugli aiuti “de minimis”. Il bonus è utilizzabile solo in compensazione, con possibilità di presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria dovrà stabilire, con decreto, le modalità di attuazione, fissando, tra l’altro, i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini del super ammortamento (art. 50)

Ai fini della maggiorazione del 30% del costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi (“super ammortamento”), è prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per la loro consegna, sempre che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)

Viene introdotta una nuova misura per incentivare il rafforzamento patrimoniale di Spa, Sapa, Srl, Srls e società cooperative (esclusi intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative) in possesso di determinati requisiti reddituali (ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro; riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno un terzo rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica; aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020) e in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente. In particolare viene previsto che, con riferimento ai conferimenti in denaro effettuati nel 2020 per l’aumento del capitale sociale, spetta al socio un credito d’imposta del 20%, da calcolare su un investimento massimo di due milioni di euro. La partecipazione da conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Il bonus è utilizzabile sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene l’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, che in compensazione (a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento). Alle stesse società beneficiarie dei fondi, inoltre, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, spetta un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’ammontare del credito riconosciuto. Il bonus è utilizzabile in compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio sia per il socio che ha sottoscritto l’aumento di capitale sia per la società stessa, con obbligo, per entrambi, di restituire l’importo fruito, maggiorato degli interessi legali. Un decreto del Mef stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

MISURE PER I CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Credito d’imposta del 110% per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)

Viene potenziata al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo (anziché 10), con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrare indicherà le modalità attuative) oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.

In materia di riqualificazione energetica, gli interventi agevolabili devono rispettare determinati requisiti tecnici (da stabilire con successivi provvedimenti) ed essere tali da consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato). Nel dettaglio gli interventi agevolati sono:

  • – interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il “cappotto termico” (spesa massima agevolabile: 60mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • – interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • – interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro).

In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di riqualificazione energetica, come l’installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi.

Gli interventi devono essere effettuati da:

  • – persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione e, se relativi a edifici unifamiliari, devono essere adibiti ad abitazione principale;
  • – condomini;
  • – IACP;
  • – cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

La detrazione del 110% spetta anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48mila euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).

Purché effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto allo sconto fiscale del 110 per cento.

Nei confronti dei tecnici abilitati e dei professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini dell’ecobonus e del sismabonus, è prevista, in caso di accertata infedeltà degli stessi, una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro a un massimo di 15mila euro per ogni documento non veritiero, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato.

Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137)

Viene riproposta la norma (articoli 5 e 7, legge 448/2001) che consente di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, pagando un’imposta sostitutiva dell’11% sul maggiore valore attribuito a seguito di apposita perizia giurata. L’opportunità, questa volta, riguarda i beni posseduti al 1° luglio 2020. L’imposta deve essere pagata entro il 30 settembre 2020, con possibilità di ripartirla in tre rate annuali di pari importo (con le rate successive alla prima sono dovuti, contestualmente, gli interessi del 3% annuo). Redazione e giuramento della perizia vanno effettuati entro lo stesso 30 settembre.

Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 (art. 159)

Viene prevista, per l’anno d’imposta 2019, la possibilità di presentare il modello 730/2020 nella modalità “senza sostituto” (articolo 51-bis, Dl 69/2013) anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. La disposizione vuole evitare che l’emergenza epidemiologica e la gravità della situazione economica che sta investendo le imprese possa determinare l’impossibilità, per molti datori di lavoro, di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, causando un ulteriore danno al contribuente per la mancata erogazione del rimborso spettante.

Tax credit vacanze (art. 176)

Viene istituito, per l’anno 2020, un bonus a favore dei nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 40mila euro, per il pagamento dei servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast. L’incentivo è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre, da un solo componente per nucleo familiare ed è pari a 500 euro; l’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone, a 150 euro per quelli composti da una sola persona. Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in cui va indicato il codice fiscale di chi intende fruire del credito; il pagamento deve avvenire senza l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il beneficio è fruibile, per l’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi (che poi lo recupera come credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedendolo a terzi, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari), e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi. È prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Modifiche alla disciplina dell’Ivafe per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134)

Viene uniformato a quanto previsto per le persone fisiche, il regime Ivafe per gli enti non commerciali e le società semplici e equiparate, che l’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 710 e 711, legge 160/2019) ha incluso, a decorrere dal 2020, nell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero: 100 euro annui di imposta di bollo sui conti correnti e i libretti di risparmio; tetto massimo di Ivafe a 14mila euro.

MISURE PER TUTTI I CONTRIBUENTI

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (art. 121)

Viene introdotta in via sperimentale e in deroga alle vigenti disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura, la possibilità, per il contribuente che ha diritto ad alcune detrazioni fiscali per spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (e da quest’ultimo recuperato come credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), ovvero per la trasformazione dell’importo della detrazione in un credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si tratta delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà definire le modalità attuative della norma.

Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (art. 122)

Fino al 31 dicembre 2021 viene concessa la possibilità, per chi ha diritto a crediti d’imposta derivanti da disposizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza da coronavirus, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si tratta dei crediti d’imposta per:

  • – botteghe e negozi (articolo 65, Dl 18/2020);
  • – canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28, decreto Rilancio);
  • – adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, decreto Rilancio);
  • – sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125, decreto Rilancio).

I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione; la quota non fruita nell’anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le modalità attuative verranno stabilite con un provvedimento delle Entrate.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126)

Vengono rinviati al 16 settembre 2020, con possibilità di frazionamento fino a un massimo di quattro rate mensili a partire dallo stesso 16 settembre, i versamenti già sospesi dal decreto “Liquidità” (articoli 18 e 19, Dl 23/2020), nonché gli adempimenti e i versamenti sospesi dall’articolo 5 del Dl 9/2020.

Identico slittamento al 16 settembre 2020, con possibilità di frazionamento fino a un massimo di quattro rate mensili a partire dallo stesso 16 settembre, anche per i versamenti sospesi dal decreto “Cura Italia” (articoli 61 e 62, Dl 18/2020).

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144)

Viene rinviato al 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento degli “avvisi bonari”, ossia delle somme chieste con le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni (articoli 2, 3 e 3-bis, Dlgs 462/1997), in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Si potrà versare in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di settembre.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (art. 149)

Vengono prorogati i termini di versamento, in scadenza nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero di crediti di imposta e avvisi di liquidazione cui non è applicabile la riduzione delle sanzioni. Le stesse andranno versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a partire da quella stessa data. Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza (articolo 15, Dlgs 218/1997), i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine per notificare il ricorso introduttivo in commissione tributaria.

Stessa proroga (e medesime modalità e tempistica di versamento) pure per le somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, dovute in relazione agli atti su indicati e a seguito dell’adesione agli istituti definitori previsti dalla manovra finanziaria 2019 (articoli 1, 2, 6 e 7, Dl 119/2018).

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (art. 154)

Viene modificato in più punti l’articolo 68 del Dl 18/2020 sulla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione:

– la stessa è differita dal 31 maggio al 31 agosto 2020. In pratica, fino a quella data, è bloccata la notifica di atti di accertamento e cartelle

– per i piani di dilazione in essere all’8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque

– il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 potrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2020, senza applicazione, però, della “tolleranza” di cinque giorni (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018)

– relativamente agli stessi istituti, è possibile ottenere una nuova dilazione del pagamento anche se, al 31 dicembre 2019, la definizione è divenuta inefficace per mancato versamento di quanto dovuto.