DECRETO FISCALE 2018: SINTESI DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE.

Il D.L. 119/2018 (c.d. “Decreto fiscale”) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal giorno 24 ottobre 2018. Si intende qui riepilogare le novità introdotte in materia di definizioni agevolate:

Rottamazione ter.

I debiti affidati agli agenti della riscossione (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) possono essere estinti con il pagamento dei soli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive. Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017. Le domande devono essere presentate entro il 30/04/2019. Entro il 30/06/2019 l’agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate che possono essere, su richiesta del contribuente, fino ad un massimo di 10 rate semestrali scadenti il 31/07 e il 30/11 di ogni anno. L’integrale pagamento entro il 7/12/2018 delle somme dovute a seguito della rottamazione bis comporta il differimento automatico del versamento delle somme restanti, previsto in 10 rate semestrali.

Stralcio delle mini cartelle.

I debiti di importo fino a 1.000 euro sono automaticamente annullati. Lo stralcio è previsto per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010. Le somme già versate dal contribuente rimangono definitivamente acquisite.

Definizione agevolata dei PVC.

Viene prevista la possibilità di definire il contenuto integrale dei Processi Verbale di Constatazione (consegnati entro il 24/10/2018 e per i quali non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contradditorio) mediante il pagamento dei soli importi dovuti a titolo di imposta e con stralcio integrale delle sanzioni. Possono essere regolarizzate le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe. La definizione si perfeziona mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro il 31/05/2019, e il versamento (della prima o unica rata).

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24/10/2018 (sempreché non ancora impugnati) possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, senza alcun pagamento di sanzioni, interessi e accessori. Possono essere oggetto di definizione anche le somme richieste con inviti al contradditorio notificati entro il 24/10/2018, e gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24/10/2018. La definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata, che deve avvenire entro il 23/11/2018, oppure, se successivo, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso avverso l’atto da definire. È ammesso il pagamento rateale, con un massimo di 20 rate trimestrali.

Definizione delle liti pendenti.

Le controversie tributarie (il cui ricorso sia stato notificato a controparte entro il 24/10/2018) possono essere definite con il pagamento di un importo rapportato al valore della controversia, con lo stralcio quindi degli importi dovuti a titolo di interessi ed eventuali sanzioni. In particolare l’importo da versare e così modulato:

  • – valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente
  • – metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell’AGE in 1° grado
  • – 1/5 del valore della controversia in caso di soccombenza dell’AGE in 2° grado.

La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31/05/2019. Se gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali.

Dichiarazione integrativa speciale.

È concessa la possibilità di integrare le dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate entro il 31/10/2017, al fine di correggere errori o dichiarare redditi precedentemente non dichiarati. A tal fine è previsto il pagamento di:

  • – imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, delle addizionali regionali e comunali, dell’Irap e dei contributi previdenziali pari complessivamente al 20%
  • – imposta sostitutiva sulle maggiori ritenute pari al 20%, ove dovuta
  • – aliquota media iva riferibile allo specifico anno, ove dovuta.

L’integrazione dei redditi dichiarati è possibile nel limite di 100.000 euro all’anno, e comunque non oltre il 30% degli importi originariamente dichiarati; nel caso in cui l’imponibile originariamente dichiarato fosse inferiore a 100.000 euro, è ammesso l’integrazione fino al valore massimo di 30.000 euro.

Requisiti per poter accedere alla dichiarazione integrativa sono:

  • – avvenuta presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013-2016 (ove ne esistesse l’obbligo)
  • – non vi sia formale conoscenza di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il 31/05/2019 e gli importi dovuti devono essere versati entro il 31/07/2019, con possibilità di pagamento mediante 10 rate semestrali decorrenti dal 30/09/2019.