Argomento: Imposte sui redditi
DAL 1° LUGLIO 2022 L’OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA SOSTITUISCE L’ESTEROMETRO
Nuove regole per comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato; viene di fatto soppresso il cosiddetto “esterometro”, ma occorre inviare all’Agenzia delle entrate le medesime informazioni in maniera “singola”, con un evidente aggravio di adempimenti.
Nel dettaglio, per le operazioni realizzate sino allo scorso 30 giugno con “controparte straniera” i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti.
Ora l’articolo 1, comma 3-bis, D. Lgs. 127/2015 prevede che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere debbano essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
Operazioni attive
Per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro gli ordinari termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).
In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Quindi, di fatto, dal 1° luglio anche le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti dovranno transitare dalla fattura elettronica, secondo le modalità già ben note per le fatture emesse verso operatori nazionali; ovviamente il cliente straniero non essendo collegato al sistema di interscambio non riceverà la fattura elettronica, per cui occorrerà inviare una copia della fattura secondo le modalità tradizionali (ad esempio, un Pdf via mail).
Operazioni passive
Per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19 (a seconda dell’operazione posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Quindi, di fatto, l’integrazione/autofattura, che sino allo scorso 30 giugno poteva avvenire in modalità analogica, dovrà necessariamente avvenire in modalità telematica, inviando il documento integrativo al Sistema di interscambio.
Tipologie di documenti elettronici da utilizzare:
| TD17 | Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero |
| Questa integrazione/autofattura si deve emettere per assolvere l’imposta relativa ad una prestazione di servizi con fornitore estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano). | |
| TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
| Questa integrazione si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l’Iva deve essere assolta dal cessionario in Italia.
Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito Iva. |
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| TD19 | Integrazione o autofattura per acquisto di beni articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 |
| Questa integrazione/autofattura riguarda il caso in cui si acquistano beni da un venditore estero, ma questi beni sono già nel territorio italiano (quindi non si tratta né di importazione, né di acquisto intracomunitario); in questo caso il fornitore emette una fattura senza addebito dell’Iva, che andrà assolta dall’acquirente italiano (appunto emettendo autofattura).
Il codice TD19 deve essere utilizzato anche per l’acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano, così come per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva, oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva. |
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Si segnala che Il D.L. “Semplificazioni fiscali” (articolo 12, D.L. 73/2022) prevede che siano escluse dall’obbligo di comunicazione tramite SDI, oltre alle operazioni documentate da bolletta, anche “quelle, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972”.
Questa modifica permette di evitare l’invio di operazioni non territoriali di importo non significativo (ad esempio le fatture di alberghi o ristoranti per prestazioni ricevute all’estero).
CRIPTOVALUTE: TASSAZIONE E MONITORAGGIO FISCALE (RW)
Con la risposta n. 788 del 24/11/2021, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale delle criptovalute detenute, da persone fisiche residenti, su wallet presso un exchange estero, ovvero in un “hardware wallet” o in un “desktop wallet” con disponibilità diretta di chiave privata.
Presupposto della posizione dell’Agenzia delle Entrate (già stabilito con la risoluzione n. 72/2016) è che le valute virtuali sono utilizzate come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale ed emessa dall’Autorità monetaria.
In termini fiscali, e in assenza di una normativa specifica, si adotta l’impostazione della sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14, secondo la quale l’utilizzo delle valute virtuali rientra tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” (art. 135, par. 1, lett. e), della direttiva 2006/112/Ce).
Ne consegue quindi l’assimilazione delle criptovalute alle valute estere, circostanza che può originare l’emersione di plusvalenze imponibili come redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. c-ter) del TUIR: in sostanza, la cessione a pronti di criptovalute produce un reddito diverso imponibile qualora la valuta ceduta sia oggetto di prelievo da portafogli elettronici (wallet) per i quali la giacenza media (che va conteggiata con riferimento a tutti i wallet detenuti, , indipendentemente dalla loro tipologia) sia superiore a 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta (art. 67 comma 1-ter del TUIR). A questi fini, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 67, comma 1-bis, del TUIR, per la determinazione delle plusvalenze/minusvalenze, si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (criterio LIFO).
L’eventuale reddito (plusvalenza) risulta assoggettato ad imposta sostitutiva del 26% ex art. 5 del DLgs. 461/97.
In merito alla compilazione del quadro RW in applicazione dell’art. 4 del DL 167/90, si riprende quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38 (§ 1.3.1), per la quale l’obbligo sussiste anche per “le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”.
L’obbligo di compilazione del quadro RW scatta quindi per tutte le valute virtuali, comprese quelle per le quali il contribuente detenga direttamente la chiave privata. Non rileva, quindi, che parte delle valute virtuali siano detenute presso un exchange e in parte in wallet fisicamente in Italia.
Anche per la compilazione del quadro RW, si chiarisce che il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.
Si conferma, infine, che le criptovalute non scontano l’IVAFE.