CRIPTOVALUTE: TASSAZIONE E MONITORAGGIO FISCALE (RW)

Con la risposta n. 788 del 24/11/2021, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale delle criptovalute detenute, da persone fisiche residenti, su wallet presso un exchange estero, ovvero in un “hardware wallet” o in un “desktop wallet” con disponibilità diretta di chiave privata.

Presupposto della posizione dell’Agenzia delle Entrate (già stabilito con la risoluzione n. 72/2016) è che le valute virtuali sono utilizzate come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale ed emessa dall’Autorità monetaria.

In termini fiscali, e in assenza di una normativa specifica, si adotta l’impostazione della sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14, secondo la quale l’utilizzo delle valute virtuali rientra tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” (art. 135, par. 1, lett. e), della direttiva 2006/112/Ce).

Ne consegue quindi l’assimilazione delle criptovalute alle valute estere, circostanza che può originare l’emersione di plusvalenze imponibili come redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. c-ter) del TUIR: in sostanza, la cessione a pronti di criptovalute produce un reddito diverso imponibile qualora la valuta ceduta sia oggetto di prelievo da portafogli elettronici (wallet) per i quali la giacenza media (che va conteggiata con riferimento a tutti i wallet detenuti, , indipendentemente dalla loro tipologia) sia superiore a 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta (art. 67 comma 1-ter del TUIR). A questi fini, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 67, comma 1-bis, del TUIR, per la determinazione delle plusvalenze/minusvalenze, si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (criterio LIFO).

L’eventuale reddito (plusvalenza) risulta assoggettato ad imposta sostitutiva del 26% ex art. 5 del DLgs. 461/97.

In merito alla compilazione del quadro RW in applicazione dell’art. 4 del DL 167/90, si riprende quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38 (§ 1.3.1), per la quale l’obbligo sussiste anche per “le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”.

L’obbligo di compilazione del quadro RW scatta quindi per tutte le valute virtuali, comprese quelle per le quali il contribuente detenga direttamente la chiave privata. Non rileva, quindi, che parte delle valute virtuali siano detenute presso un exchange e in parte in wallet fisicamente in Italia.

Anche per la compilazione del quadro RW, si chiarisce che il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.

Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.
Si conferma, infine, che le criptovalute non scontano l’IVAFE.