Author Archives: Dante Cavicchiolo

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2025

MERCOLEDI’ 20 AGOSTO

Versamenti IVA mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell’IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’IVA dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell’IVA a debito riferita al secondo trimestre per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi INPS

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata INPS, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi INAIL

Scade oggi il termine per il versamento della terza rata del premio INAIL per la quota di regolazione del 2024 e la quota di acconto del 2025.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di luglio:

  • – sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’IRPEF;
  • – sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • – sui redditi di lavoro autonomo;
  • – sulle provvigioni;
  • – sui redditi di capitale;
  • – sui redditi diversi;
  • – sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di luglio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

INPS – contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’INPS scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al secondo trimestre.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di luglio.

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il secondo trimestre.

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di luglio.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese di luglio.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

LUNEDI’ 25 AGOSTO

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

LUNEDI’ 1 SETTEMBRE

Presentazione del modello Uniemens individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.

 

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di agosto.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese di agosto.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese di agosto. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2025

MERCOLEDI’ 16 LUGLIO

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l’IVA dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:

  • – sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’IRPEF;
  • – sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • – sui redditi di lavoro autonomo;
  • – sulle provvigioni;
  • – sui redditi di capitale;
  • – sui redditi diversi;
  • – sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.

 

LUNEDI’ 21 LUGLIO

Proroga versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 imposte e contributi

Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA per le quali la scadenza ordinaria era il 30 giugno 2025, a seguito della proroga disposta dall’art.13, D.L. n. 84/2025. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

 

VENERDI’ 25 LUGLIO

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

 

GIOVEDI’ 31 LUGLIO

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al secondo trimestre 2025.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2025

LUNEDI’ 16 GIUGNO

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:

  • – sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • – sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • – sui redditi di lavoro autonomo;
  • – sulle provvigioni;
  • – sui redditi di capitale;
  • – sui redditi diversi;
  • – sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.

Imu – Versamento acconto 2025

Versamento da parte dei soggetti obbligati dell’acconto dell’imposta municipale unica dovuta per il 2025.

 

MERCOLEDI’ 25 GIUGNO

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

LUNEDI’ 30 GIUGNO

Comunicazione indirizzo PEC amministratori

Scadenza del termine per le imprese costituite in forma societaria per la comunicazione al Registro delle imprese dell’indirizzo PEC personale di ciascun amministratore della società.

Dichiarazione Imu

Scadenza per la trasmissione al Comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell’imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2024.

Diritto annuale CCIAA

Scadenza del versamento dovuto per l’anno 2025 alla CCIAA territorialmente competente.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

  

MARTEDI’ 15 LUGLIO

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

RINVIO DEL TERMINE DI STIPULA DELLE POLIZZE CATASTROFALI E CHIARIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO.

Il DL 39/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo, ha differito il termine per stipulare le polizze catastrofali nel seguente modo:

  • – per le piccole e microimprese, la stipula deve effettuarsi entro il 31 dicembre 2025;
  • – per le imprese di medie dimensioni, il termine è rinviato al 1° ottobre 2025;
  • – per le grandi imprese, la scadenza è rimasta quella del 31 marzo, ma il sistema sanzionatorio di cui all’art. 1 comma 102 L. 213/2023 si applica decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

La nozione di micro, piccole, medie e grandi imprese a cui la disposizione fa riferimento è quella adottata dalla Direttiva (Ue) 2023/2775, ovvero:

microimprese: imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano almeno due dei seguenti criteri:​

  • – totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro.​
  • – ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro.
  • – numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10.

piccole imprese: imprese che non sono microimprese e che, alla data di chiusura del bilancio, non superano almeno due dei seguenti criteri:​

  • – totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro.​
  • – ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro.​
  • – numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50.​

medie imprese: imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che, alla data di chiusura del bilancio, non superano almeno due dei seguenti criteri:​

  • – totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro.​
  • – ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro.​
  • – numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.​

grandi imprese: imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno due dei seguenti criteri:​

  • – totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro.​
  • – ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro.​
  • – numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.​

Sono inoltre state pubblicate le prime risposte da parte del MIMIT.

In merito alla questione relativa ai beni condotti in locazione e al soggetto tenuto ad assicurarli, il MIMIT ha chiarito che l’imprenditore “deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

Quanto ai soggetti tenuti ad assicurarsi, il Ministero conferma che l’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, a esclusione delle sole imprese di cui all’art. 2135 c.c. (imprese agricole).

Si chiarisce, in ogni caso, che l’obbligo assicurativo riguarda solo le imprese che sono proprietarie o impiegano beni di cui all’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c., ovvero:

  • – Terreni e fabbricati
  • – Impianti e macchinari
  • – Attrezzature industriali e commerciali

Il MIMIT prende in esame anche il caso in cui un immobile sia utilizzato sia come abitazione che come luogo di svolgimento per la propria attività di impresa, chiarendo che, se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa, questo ricade nell’obbligo assicurativo per la sola porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività.

NUOVO REGIME DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI

A partire dalle cessioni immobiliari effettuate dall’1.1.2024, viene previsto un diverso regime di tassazione delle plusvalenze non conseguite nell’esercizio d’impresa o arti e professioni (art. 67 TUI), distinguendo tra:

  • – cessione di fabbricati che non hanno subìto interventi da superbonus di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020;
  • – cessione di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi che hanno fruito del superbonus di cui al citato articolo 119, D.L. 34/2020.

Mentre infatti per la prima categoria di plusvalenze il quadro normativo non ha subito modifiche rispetto al passato, con tassazione della plusvalenza solo qualora tra l’acquisto e la cessione siano intercorsi meno di cinque anni, per la seconda categoria si prevede un allungamento del periodo temporale di tassazione della plusvalenza fino a 10 anni intercorrenti tra la data di fine dei lavori che hanno beneficiato del superbonus e la cessione del fabbricato.

Per entrambe le fattispecie di plusvalenze, è esplicitamente prevista l’esclusione da tassazione qualora l’immobile sia pervenuto per successione o qualora lo stesso sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso dal proprietario o da un suo familiare.

Nel dettaglio in tutti i casi in cui l’immobile è stato ristrutturato con il superbonus al 110% e si è optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, le spese di ristrutturazione, ai fini del calcolo della plusvalenza vengono considerate nel seguente modo:

  • – per gli interventi realizzati tra i 5 e i 10 anni precedenti la vendita dell’immobile si considera solo il 50% del valore della ristrutturazione. Il prezzo di costruzione o di acquisto però deve essere rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • – per gli interventi realizzati entro i 5 anni precedenti la vendita non si considera il valore della ristrutturazione.

In pratica, se un immobile, che non rientra nelle cause di esclusione, è stato ristrutturato con il 110% utilizzando la cessione del credito o lo sconto in fattura, viene venduto entro i 10 anni, aumenta la base imponibile su cui calcolare le imposte.

In ogni caso è possibile scegliere alternativamente tra la tassazione ordinaria e quella sostitutiva al 26%.

Si evidenzia che tutti gli altri tipi di ristrutturazione, dal bonus casa, all’ecobonus o al bonus facciate non comportano l’allungamento del periodo temporale di tassazione e vengono conteggiati come oneri accessori al prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza.